Corte Costituzionale 21 Luglio 2016, N. 200 (Ud. 31 Maggio 2016)

Pagine25-35
25
Arch. nuova proc. pen. 1/2017
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
21 LUGLIO 2016, N. 200
(UD. 31 MAGGIO 2016)
PRES. GROSSI – REL. LATTANZI – RIC. G.U.P. TRIB. TORINO IN PROC. C. S.S.E.
Reato y Concorso di reati y Concorso formale y Tra
reato prescritto o comunque con sentenza divenu-
ta irrevocabile y E reato per cui è iniziato un nuovo
procedimento penale y Divieto di applicabilità del
principio del ne bis in idem y Esclusione y Illegitti-
mità costituzionale parziale.
. È costituzionalmente illegittimo l’art. 649 c.p.p., per
contrasto con l’art. 117, primo comma Cost., nella parte
in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola
circostanza che sussiste un concorso formale tra il rea-
to già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il
reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale .
(c.p.p., art. 649) (1)
(1) La pronuncia in commento trae origine dalla richiesta del rimet-
tente che ha deciso sulla richiesta di rinvio a giudizio proposta nei
confronti di un imprenditore imputato, nel c.d. caso "Eternit" dell’o-
micidio doloso di 258 persone, che in relazione alla medesima con-
dotta era già stato prosciolto per prescrizione dei reati. A fronte della
dichiarazione del rimettente che dichiara di non poter applicare
l’art. 649 c.p.p., a causa del signif‌icato che tale disposizione avrebbe
assunto nel diritto vivente, il giudice a quo ha stabilito che l’art. 4
del Protocollo n. 7 alla CEDU avrebbe un signif‌icato più favorevole
per l’imputato rispetto alla norma in oggetto. La decisione di cui in
massima si fonda su ampi riferimenti giurisprudenziali, citati nella
parte motiva, ai quali si rimanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
ordinario di Torino, con ordinanza del 24 luglio 2015 (r.o.
n. 262 del 2015), ha sollevato una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale,
nella parte in cui tale disposizione «limita l’applicazione
del principio del ne bis in idem all’esistenza del medesi-
mo “fatto giuridico”, nei suoi elementi costitutivi, sebbene
diversamente qualif‌icato, invece che all’esistenza del me-
desimo “fatto storico”», con riferimento all’art. 117, primo
comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Pro-
tocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in
avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»), adottato a Strasburgo
il 22 novembre 1984, ratif‌icato e reso esecutivo con la leg-
ge 9 aprile 1990, n. 98.
Il rimettente premette di dover decidere sulla richie-
sta di rinvio a giudizio per omicidio doloso di un imputato,
che è già stato giudicato in via def‌initiva per il medesimo
fatto storico ed è già stato prosciolto per prescrizione dai
reati di disastro doloso (art. 434 del codice penale) e di
omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
(art. 437 c.p.), in danno di numerose persone. Ben 186 di
queste f‌igurano tra le 258 vittime dei delitti di omicidio,
per i quali è stata nuovamente esercitata l’azione penale.
Il giudice a quo osserva che, sotto il prof‌ilo storico -
naturalistico, i fatti devono ritenersi identici. Le imputa-
zioni si incentrano sulle attività svolte dall’imputato, nella
qualità di responsabile di alcuni stabilimenti ove veniva
impiegato l’amianto, e riguardano l’omissione di misure
idonee a prevenire la lesione dell’integrità f‌isica dei lavo-
ratori e la diffusione di materiali contaminati dalla sostan-
za cancerogena, con conseguente morte di 258 persone.
Le sentenze dichiarative dell’estinzione dei reati previ-
sti dagli artt. 434 e 437 c.p. per prescrizione confermano, a
parere del rimettente, che identico deve ritenersi il nesso
causale, già verif‌icato positivamente, e le ulteriori condot-
te descritte nel nuovo capo di imputazione per rafforzare
l’ipotesi accusatoria, ma già oggetto di valutazione da par-
te dei primi giudici.
Nonostante tale acclarata identità dei fatti storici il
giudice a quo esclude di poter dichiarare non doversi pro-
cedere ai sensi dell’art. 649 c.p.p., come è stato richiesto
dalla difesa, perchè, sulla base del diritto vivente, questa
disposizione vieta di procedere nuovamente per uno stes-
so fatto, solo in presenza di condizioni che non ricorrono
nel caso di specie.
Con ampia disamina della giurisprudenza di legittimità
il rimettente ritiene che il divieto di bis in idem esiga, ai
sensi dell’art. 649 c.p.p., l’identità, secondo criteri giuridi-
ci, della triade “condotta-evento-nesso di causa”. È possi-
bile che ad una medesima azione od omissione storica cor-
risponda una pluralità di “eventi giuridici”, per la diversità
della natura dei reati e degli interessi che essi tutelano,
con la conseguenza che, in tal caso, il fatto, pur identico
nella sua dimensione naturalistica, non può considerarsi
tale ai f‌ini della preclusione del bis in idem.
In particolare quest’ultima non potrebbe operare in
caso di concorso formale di reati, ovvero quando con un’u-
nica azione od omissione si commettono più illeciti penali.
Il giudice a quo osserva che nel caso sottoposto al suo
scrutinio il delitto di omicidio doloso appartiene a un “tipo
legale” diverso dai reati di disastro doloso e di omissione
dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, per i quali
è già stata dichiarata la prescrizione. Questi ultimi sono
reati di pericolo, e non di danno; la morte non è elemento
costitutivo della fattispecie, come nell’omicidio; è tutelato

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT