Corte costituzionale 26 marzo 2014, n. 73

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Arch. loc. e cond. 4/2014
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
26 MARZO 2014, N. 73
PRES. SILVESTRI – REL. CASSESE – RIC. NARTALIZI C. REGIONE UMBRIA
Giustizia amministrativa y Ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica y Ambito di operati-
vità y Controversie devolute alla giurisdizione am-
ministrativa y Esclusività y Art. 7, comma 8, D.L.vo
n. 104/2010 y Questione di illegittimità costituzio-
nale per violazione degli artt. 76 e 77, comma 1,
Cost. y Infondatezza.
. Non è fondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 7, comma 8, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell’art. 44 della L. 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del proces-
so amministrativo) sollevata in riferimento agli artt.
76 e 77, primo comma, Cost., laddove prevede che il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica “è
ammesso unicamente per le controversie devolute alla
giurisdizione amministrativa”. (d.l.vo 2 luglio 2010, n.
104, art. 7) (1)
(1) L’ordinanza di rinvio Cons. Stato 20 maggio 2013, n. 269 trovasi
pubblicata in Gazzetta Uff‌iciale, prima serie spec., n. 51 del 2013.
RITENUTO IN FATTO
1.– Con ordinanza depositata il 20 maggio 2013 e iscrit-
ta al n. 269 del registro ordinanze 2013, il Consiglio di
Stato, sezione prima, nell’esercizio della propria funzione
consultiva in sede di ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ha sollevato questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge
18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo), per violazione del
combinato disposto degli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione.
1.1.– Il collegio rimettente riferisce che un dipendente
regionale ha impugnato, con ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, le determinazioni dirigenziali
relative a una procedura selettiva per mobilità interna,
contestando l’attribuzione del posto alla vincitrice con-
trointeressata, asseritamente disposta in violazione di
legge ed eccesso di potere sotto svariati prof‌ili. Il collegio
a quo espone, inoltre, che la relazione ministeriale ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso in ragione della
disposizione censurata, a mente della quale «il ricorso
straordinario è ammesso unicamente per le controversie
devolute alla giurisdizione amministrativa».
Ad avviso del Consiglio di Stato, il proposto ricorso
straordinario riguarda, in effetti, una controversia in
tema di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato,
che spetta alla cognizione della giurisdizione ordinaria.
Il giudice a quo rammenta che, f‌ino all’entrata in vigore
della disposizione censurata, ciò non avrebbe escluso
l’ammissibilità del ricorso straordinario, considerato qua-
le rimedio concorrente, anziché alternativo, con la tutela
giurisdizionale ordinaria. La disposizione del codice del
processo amministrativo oggetto di censura, tuttavia,
modif‌icando il sistema e facendo divenire la giurisdizione
amministrativa presupposto di ammissibilità del ricorso
straordinario, imporrebbe, nella fattispecie sottoposta al
parere del Consiglio di Stato, la dichiarazione di inammis-
sibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizio-
ne. Il collegio rimettente, tuttavia, dubita della legittimità
costituzionale del citato art. 7, comma 8, del D.L.vo n. 104
del 2010, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma,
Cost. e solleva la questione dinanzi a questa Corte, essen-
do «a tanto legittimat[o] dall’art. 69 della legge 18 giugno
1.2.– In punto di rilevanza, il Consiglio di Stato os-
serva che la questione costituisce «argomento pregiu-
diziale incidente proprio sulla norma che la priva della
potestas iudicandi» e dalla quale «non è dato prescindere
nella presente controversia» essendo essa «decisiva per la
prosecuzione dell’affare e la sua def‌inizione nel merito in
sede consultiva».
1.3.– Relativamente alla non manifesta infondatez-
za, il collegio rimettente rileva come una «innovazione
legislativa, che importa una revisione così sostanziale
nell’ambito del sistema del ricorso straordinario, quale
pref‌igurato dal legislatore sin dall’origine e conf‌igurato
da una secolare giurisprudenza non solo amministrativa
stabilizzata a “diritto vivente”», sia stata «introdotta con
una decretazione legislativa, in mancanza di alcun espli-
cito riferimento nella legge delega al particolare “oggetto”
in discorso». La disposizione censurata è infatti interve-
nuta – ad avviso del collegio a quo – senza che la legge
delega recasse una «diretta prescrizione con riguardo alle
attribuzioni del Consiglio di Stato in sede di adozione di
parere su ricorso straordinario», in una materia «non con-
templata come oggetto della delega». Il Consiglio di Stato,
rammentando anche la giurisprudenza di questa Corte
sulla necessità di ricostruire il signif‌icato dei principi e
criteri direttivi tenendo conto del complessivo contesto
normativo e delle f‌inalità che ispirano la delega, osserva
che le disposizioni dettate dalla legge delega (art. 44 della
legge n. 69 del 2009) riguardano soltanto il riordino del

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