Corte Costituzionale 2 marzo 2017, n. 47 (ud. 7 febbraio 2017

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
2 MARZO 2017, N. 47
(UD. 7 FEBBRAIO 2017)
PRES. GROSSI – REL. MORELLI – RIC. COMMISSIONE TRIB. PROV. DI FIRENZE ED
ALTRA C. REGIONE TOSCANA ED ALTRI
Veicoli y Tassa di circolazione y Veicolo sottoposto
a fermo amministrativo trascritto presso il PRA y
Obbligo di pagamento y L.R. Toscana 22 settembre
2003, n. 49, art. 8 e L.R. Emilia-Romagna 21 dicem-
bre 2012, n. 15, art. 9 y Violazione degli artt. 117,
secondo comma, lettera e), e 119 Cost. y Questioni
infondate di legittimità costituzionale.
. Sono infondate, in riferimento agli artt. 117, secondo
comma, lettera e), Cost. - in relazione all’articolo 5,
comma 36, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
materia tributaria), convertito, con modif‌icazioni, nel-
la L. 28 febbraio 1983, n. 53 - e 119, secondo comma,
Cost., le questioni di legittimità dell’art. 8-quater L.R.
Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di
tasse automobilistiche regionali), nel testo introdotto
dall’art. 33 della legge della stessa Regione 14 luglio
2012, n. 35, recante «Modif‌iche alla legge regionale
29 dicembre 2010, n. 65 (Legge f‌inanziaria per l’anno
2011) e alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge f‌i-
nanziaria per l’anno 2012) nella parte in cui prevede
che la trascrizione presso il PRA del provvedimento di
fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva
di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai
f‌ini della interruzione e sospensione dell’obbligo tribu-
tario, e dell’art. 9 L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre
2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nel-
la parte in cui prevede che il fermo del veicolo disposto
dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossio-
ne delle imposte sul reddito), non rientra tra le fatti-
specie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento
della tassa automobilistica. (l.r. 22 settembre 2003, n.
49, art. 8 quater; l.r. 21 dicembre 2012, n. 15, art. 9) (1)
(1) Utili riferimenti si rinvengono nella pronuncia Corte cost. 19 di-
cembre 2012, n. 288, in questa Rivista 2013, 355, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, in relazione all’art. 117 Cost. e all’art.
5, comma 36, del D.L. n. 953/1982, l’art. 10 della L.R. Marche 20 di-
cembre 2011, n. 28, nella parte in cui stabilisce che «A decorrere
dall’anno di imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo
o giudizio di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo del paga-
mento della tassa automobilistica regionale».
RITENUTO IN FATTO
1.- Nel corso di un giudizio promosso contro la Regio-
ne Toscana ed Equitalia Centro Spa, per l’annullamento
di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamen-
to della tassa automobilistica che la ricorrente assume-
va da lei non dovuta in quanto relativa a periodo in cui
l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo am-
ministrativo, l’adita Commissione tributaria provinciale
di Firenze, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha
sollevato, con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 344 del
2015), questione incidentale di legittimità costituzionale
dell’art. 8-quater della legge della Regione Toscana 22 set-
tembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automo-
bilistiche regionali), nel testo introdotto dall’art. 33 della
legge della stessa Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante
«Modif‌iche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
(Legge f‌inanziaria per l’anno 2011) e alla legge regiona-
le 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge f‌inanziaria per l’anno
2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modif‌iche alle
L.R. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005,
4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011».
La disposizione denunciata - a tenore della quale «La
trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo
derivante dalla procedura di riscossione coattiva di cre-
diti di natura pubblicistica non esplica effetti ai f‌ini della
interruzione e sospensione dell’obbligo tributario» - con-
trasterebbe, secondo la rimettente, con gli «articoli 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione - in relazio-
ne all’articolo 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito,
con modif‌icazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - e
119, secondo comma, della Costituzione». E ciò per le me-
desime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n.
288 del 2012 (le cui motivazioni il giudice a quo fa proprie
e trascrive) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
altra norma regionale ritenuta di analogo contenuto (art.
10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n.
28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Leg-
ge f‌inanziaria 2012)».
1.1.- Si è costituita in questo giudizio la parte privata
S.G., che - nell’aderire alla prospettazione ed alle con-
clusioni dell’ordinanza di rimessione - ha in particolare
sottolineato la corrispondenza di contenuto della norma
regionale censurata rispetto a quello di cui all’art. 10 della
legge della Regione Marche n. 28 del 2011, dichiarato co-
stituzionalmente illegittimo.
1.2.- Si è costituita, ed ha anche depositato successiva
memoria, la Regione Toscana, sostenendo che l’esenzione

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