Corte Costituzionale 19 Ottobre 2018, N. 188 (Ud. 25 Settembre 2018)
Pagine | 635-642 |
635
Arch. loc. cond. e imm. 6/2018
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
19 OTTOBRE 2018, N. 188
(UD. 25 SETTEMBRE 2018)
PRES. LATTANZI – REL. AMOROSO – RIC. COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI COSENZA
Consorzi y Contributi consortili y Contributi in fa-
vore dei consorzi di bonifica y Norme della Regione
Calabria y Contributi consortili per le spese affe-
renti al conseguimento dei fini istituzionali dovuti
indipendentemente dal beneficio fondiario y Art.
23, comma 1, lett. a), L.R. Calabria 23 luglio 2003,
n. 11 y Violazione degli artt. 119 e 23 Cost. y Illegit-
timità costituzionale.
. È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con
gli artt. 119 e 23 Cost., l’art. 23, comma 1, lettera a),
della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio
rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella
parte in cui prevede che il contributo consortile di bo-
nifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei
fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendente-
mente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza
del beneficio». (l.r. 23 luglio 2003, n. 11, art. 23; r.d. 13
febbraio 1933, n. 215, art. 59; c.c., art. 860) (1)
(1) Si rimanda all’ordinanza di rinvio Comm. trib. prov. Cosenza, 12 giu-
gno 2017, n. 194, in questa Rivista 2018, 147, la quale - al di là del suo
carattere di delimitata territorialità, riguardando una questione di costi-
tuzionalità di una norma di legge regionale - si segnalava, così come la
sentenza in epigrafe, per la completezza della disamina della normativa
e delle competenze in materia di bonifica e di consorzi di bonifica.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 12 giugno 2017, depositata il
20 dicembre 2017, la Commissione tributaria provincia-
le (CTP) di Cosenza, adita con ricorso proposto da E. I.
contro il Consorzio di bonifica integrale bacini meridionali
del (omissis) ed Equitalia Sud s.p.a. avverso una cartella
di pagamento per contributi consortili dovuti per l’anno
2010, ha sollevato questioni incidentali di legittimità co-
stituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge
della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni
per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamen-
to dei Consorzi di Bonifica), in riferimento agli artt. 119 e
23 della Costituzione.
Riferisce la CTP rimettente che il ricorrente - oltre ad
eccepire l’invalidità della notificazione della cartella di
pagamento, essendo stata la stessa effettuata a mezzo del
servizio postale e non dagli ufficiali della riscossione, e
l’insufficienza della motivazione, consistente unicamente
nel riferimento alla proprietà di un immobile all’interno
del comprensorio del Consorzio - ha dedotto l’insussisten-
za di un concreto beneficio per il fondo, derivante dall’at-
tività del Consorzio di bonifica.
Quest’ultimo, costituendosi, ha specificatamente repli-
cato rilevando che la quota di tributo richiesto prescinde-
va, per espressa previsione dell’art. 23, comma 1, lettera
a), citato, da qualsivoglia beneficio per il fondo.
1.1. - La CTP rimettente premette che l’art. 59 del re-
gio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la
bonifica integrale), prevede che i consorzi di bonifica, per
l’adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere
d’imporre contributi alle proprietà e che l’art. 860 del codi-
ce civile stabilisce che «I proprietari dei beni situati entro
il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire
nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione
e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che trag-
gono dalla bonifica».
La CTP richiama la giurisprudenza di questa Corte
(sentenza n. 55 del 1963) secondo cui l’art. 59 citato, nella
parte in cui impone ai proprietari consorziati la correspon-
sione di un contributo utile a finanziare l’adempimento dei
fini istituzionali dell’ente, delinea una prestazione patri-
moniale ricompresa nell’art. 23 Cost., costituzionalmente
legittima solo e soltanto in quanto determinata o determi-
nabile sulla base e in proporzione dei benefici derivanti
dalla bonifica.
Anche alla luce della giurisprudenza di legittimità -
prosegue il rimettente detto «vantaggio» dev’essere diret-
to e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo
a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità
del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al
complessivo territorio e meramente derivante solo per ri-
flesso dall’inclusione in esso del bene (ex plurimis, Corte
di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 15 maggio
2013, n. 11801).
La CTP rileva inoltre, quanto al riparto delle compe-
tenze legislative, che tra le materie di competenza con-
corrente di cui all’art. 117 Cost., nella sua originaria for-
mulazione, vi è quella che concerne il settore “agricoltura
e foreste”, competenza poi concretamente trasferita dallo
Stato alle Regioni. Sicché esse sono state delegate a legi-
ferare in materia di bonifica, pur sempre nell’ambito dei
principi stabiliti con il citato R.D. n. 215 del 1933.
Anche dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda
della Costituzione, le Regioni sono state ritenute compe-
tenti a disciplinare l’attività di bonifica, a programmarle
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA