Corte costituzionale 18 giugno 2015, n. 113 (c.c. 29 aprile 2015)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
Corte costituzionale
Corte Costituzionale
18 giugno 2015, n. 113
(C.C. 29 aprile 2015)
pres. CrisCuolo – rel. Carosi – riC. t.M. C. prefettura di Cuneo
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Tara-
tura y Mancata previsione y Art. 45, comma 6, c.s. y
Illegittimità costituzionale parziale.
. È illegittimito costituzionalmente, in riferimento
all’art. 3 Cost., l’art. 45, comma 6, del D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in
cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate
nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità
siano sottoposte a verif‌iche periodiche di funzionalità
e di taratura. (nuovo c.s., art. 45) (1)
(1) Sentenza rivoluzionaria che avrà importanti conseguenze non
solo sugli automobilisti ma anche sulle casse delle amministrazioni
comunali. La Corte Costituzionale, con una precedente decisione
(sentenza 13 luglio 2007, n. 277, in questa Rivista 2007, 1015), aveva
dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.,
analoga questione. Più recentemente la S.C., con ordinanza inter-
locutoria 7 agosto 2014, n. 17766, ivi 2014, 779, è ritornata sul tema
della taratura degli apparecchi di rilevamento della velocità, di-
chiarando non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., dell’art. 45, comma 6, c.s.,
nella parte in cui non prevede che le apparecchiature di accertamen-
to della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verif‌iche
periodiche di funzionalità e taratura. Con la sentenza in epigrafe, la
Consulta, accogliendo la tesi della palese irragionevolezza dell’art.
45, comma 6, c.s., ha affermato che tutti gli apparecchi di rilevamen-
to della velocità, senza distinzione tra quelli funzionanti in moda-
lità automatica e quelli impiegati sotto il costante controllo degli
operatori di polizia stradale, devono essere sottoposti alle verif‌iche
periodiche anzidette. In passato, questa Rivista è stata fra le prime
ad occuparsi dell’argomento, accendendo i rif‌lettori su di un tema
davvero delicato e controverso. Si richiamano, pertanto, ancora una
volta, gli interventi dottrinali di M. RIVALTA, Alcune considerazioni
sull’accertamento dell’eccesso di velocità, ivi 2005, 671; C. CUROTTI,
La taratura degli strumenti di rilevazione della velocità, ivi 2005,
673; ID., Taratura degli strumenti di rilevamento della velocità:
ancora un «no» dai Ministeri, ivi 2006, 129, per un utile excursus
in materia di taratura.
ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 7 agosto 2014, iscritta al r.o.
n. 206 del 2014, la Corte di cassazione, sezione seconda
civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
(Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 3 della
Costituzione.
La Corte rimettente riferisce che la conduttrice ed il
proprietario di un’autovettura adivano il Giudice di pace
di Mondovì, opponendosi al provvedimento del Prefetto di
Cuneo con il quale era stato respinto il loro ricorso avverso
il verbale della Polizia stradale di Cuneo per violazione
dell’art. 142, comma 8, del D.L.vo n. 285 del 1992.
I ricorrenti impugnavano il citato provvedimento din-
nanzi al giudice di prime cure. Si costituiva in giudizio la
Prefettura, contestando l’avversa opposizione.
Il Giudice di pace di Mondovì rigettava con sentenza il
ricorso, confermando il verbale e l’ordinanza del Prefetto
di Cuneo.
Successivamente i citati ricorrenti proponevano ap-
pello al Tribunale ordinario di Torino e la Prefettura resi-
steva, chiedendo il rigetto per infondatezza.
Il Tribunale di Torino confermava l’impugnata sentenza.
In entrambi i gradi di giudizio è rimasto controverso
il corretto funzionamento dell’autovelox, in relazione al
quale non è stato concesso alcun accertamento.
Avverso detta decisione di appello i ricorrenti propone-
vano ricorso in Cassazione. Resisteva con controricorso la
Prefettura di Cuneo.
In punto di rilevanza, la Corte di cassazione riferisce
che, nell’ambito degli otto quesiti formulati ai sensi del-
l’art. 366-bis del codice di procedura civile, la soluzione
del terzo e quarto motivo di ricorso imporrebbe di affron-
tare la problematica della necessità della verif‌ica periodi-
ca delle apparecchiature predisposte per l’accertamento e
misurazione della velocità.
A giudizio del giudice rimettente, quindi, occorre va-
gliare la legittimità costituzionale dell’esenzione per tali
strumenti da una procedura di verif‌ica periodica del loro
funzionamento.
In particolare con il terzo motivo di ricorso si censura
la «violazione o, comunque, falsa applicazione di norme
di diritto, ovvero della legge 11 agosto1991 n. 273, dell’art.
4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore
Generale Motorizzazione n. 1123 del 16 maggio 2005 ed
ancora delle norme internazionali UNI 30012, UNI EN
10012 e delle raccomandazioni OIML D19 e D20, [nelle
quali è prevista] la taratura periodica per le apparecchia-
ture di rilevazione della velocità - art. 360 n. 3 c.p.c.». Con
il quarto motivo di ricorso, collegato al precedente, le par-
ti ricorrenti lamentano una carenza motivazionale della
impugnata sentenza in relazione ad un «fatto controverso
e decisivo per il giudizio ovvero il regolare funzionamento
dell’autovelox». Inoltre anche il primo ed il secondo motivo
di ricorso sarebbero in via mediata coinvolti dalla soluzio-

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