Corte Costituzionale 16 luglio 2015, n. 169
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Arch. loc. e cond. 5/2015
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
16 LUGLIO 2015, N. 169
PRES. CRISCUOLO – EST. GROSSI – RIC. TRIB. NAPOLI
Contratto di locazione y Registrazione y Ai sen-
si dell’art. 3, commi 8 e 9, D.L.vo 14 marzo 2011,
n. 23 y Previsione di salvezza, fino alla data del 31
dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rappor-
ti giuridici sorti sulla base di essi y Art. 5, comma
1-ter, D.L. 28 marzo 2014, n. 47 y Illegittimità co-
stituzionale per violazione art. 136 Cost.
. È costituzionalmente illegittimo, per violazione
dell’art. 136 Cost., l’art. 5, comma 1 ter, del D.L. 28 mar-
zo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitati-
va, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 23 maggio 2014, n. 80 come aggiunto dall’Al-
legato alla legge di conversione, secondo cui «Sono fat-
ti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei con-
tratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8
e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». (d.l.vo
14 marzo 2011, n. 23, art. 3; d.l. 28 marzo 2014, n. 47,
art. 5) (1)
(1) Le ordinanze di rinvio emesse dal Tribunale di Napoli in data 18
giugno e 9 luglio 2014 sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 48, pri-
ma serie speciale, dell’anno 2014. La sentenza Corte cost. 10 marzo
2014, n. 50, trovasi pubblicata in questa Rivista 2014, 313.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.− Con due ordinanze di contenuto pressoché identi-
co, del 18 giugno e del 9 luglio 2014, rispettivamente r.o.
nn. 207 e 208 del 2014, il Tribunale ordinario di Napoli, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma,
e 136 della Costituzione, questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergen-
za abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015), nella parte in cui, nel convertire in legge il decreto-
legge n. 47 del 2014, in allegato ha introdotto, all’art. 5, il
comma 1-ter, secondo cui: «Sono fatti salvi, fino alla data
del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giu-
ridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati
ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14
Le ordinanze di rimessione sono state pronunciate
nell’ambito di altrettanti giudizi di convalida di sfratto per
morosità relativi a contratti di locazione nei quali il con-
duttore aveva eccepito l’applicabilità dell’art. 3, comma 8,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni
in materia di federalismo Fiscale Municipale), in quanto il
contratto era stato registrato tardivamente.
Nel rievocare il contenuto di quest’ultima disciplina,
e nel sottolineare come la stessa, quanto a durata dei
contratti e determinazione ex lege del canone, sarebbe
applicabile ai contratti oggetto dei procedimenti a qui-
bus, il giudice rimettente ricorda che le previsioni dettate
dall’art. 3, commi 8 e 9, del citato D.L.vo n. 23 del 2011
sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con
la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014, e
che, successivamente, con la norma in questione, è stata
introdotta la previsione di salvezza dei rapporti in corso,
la quale risponderebbe alla «precipua finalità di garantire
una sorta di ultrattività delle suddette disposizioni legi-
slative, ancorché dichiarate incostituzionali, dalla relati-
va data di entrata in vigore sino al termine finale del 31
dicembre 2015».
La nuova norma risulterebbe, quindi, in contrasto anzi-
tutto con l’art. 136 Cost., essendosi nuovamente introdotta
«nell’ordinamento giuridico una disposizione legislativa
oggetto di dichiarazione d’incostituzionalità», secondo
anche quanto attestato dai documenti parlamentari: a
prescindere dall’improprietà del riferimento a presunti
“diritti quesiti” o a “rapporti consolidati”, la norma con-
testata, nel riferirsi a «fattispecie future», attribuirebbe,
infatti, «al conduttore il vantaggio di invocare i pagamenti
effettuati, in conformità delle norme richiamate, sottra-
endosi all’adempimento integrale del contratto stipulato;
pertanto, la pronuncia d’illegittimità costituzionale della
stessa avrebbe l’effetto di rendere esigibile, da parte del
locatore, la prestazione contrattuale nella sua interezza,
consentendo al creditore la piena acquisizione patrimo-
niale del diritto fatto valere».
La disposizione denunciata sarebbe poi in contrasto
anche con l’art. 3 Cost., in quanto la previsione “di salva-
guardia”, con il previsto limite temporale, avrebbe intro-
dotto un regime irragionevolmente discriminatorio ratio-
ne temporis rispetto ai medesimi rapporti di locazione.
Vi sarebbe, infine, un contrasto con l’art. 42, secondo
comma, Cost., dal momento che il bilanciamento di inte-
ressi che il legislatore operi in funzione di esigenze so-
ciali della proprietà non può, comunque, tradursi in uno
«“svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo con-
tenuto” (v. sentenza Corte Cost. n. 55/1968)». Nel caso di
specie, l’evidente compressione del contenuto della pro-
prietà (per una durata che potrebbe finire per estendersi
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