Corte Costituzionale 16 luglio 2015, n. 169

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Arch. loc. e cond. 5/2015
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
16 LUGLIO 2015, N. 169
PRES. CRISCUOLO – EST. GROSSI – RIC. TRIB. NAPOLI
Contratto di locazione y Registrazione y Ai sen-
si dell’art. 3, commi 8 e 9, D.L.vo 14 marzo 2011,
n. 23 y Previsione di salvezza, f‌ino alla data del 31
dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rappor-
ti giuridici sorti sulla base di essi y Art. 5, comma
1-ter, D.L. 28 marzo 2014, n. 47 y Illegittimità co-
stituzionale per violazione art. 136 Cost.
. È costituzionalmente illegittimo, per violazione
dell’art. 136 Cost., l’art. 5, comma 1 ter, del D.L. 28 mar-
zo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitati-
va, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015),
convertito, con modif‌icazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 23 maggio 2014, n. 80 come aggiunto dall’Al-
legato alla legge di conversione, secondo cui «Sono fat-
ti salvi, f‌ino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei con-
tratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8
14 marzo 2011, n. 23, art. 3; d.l. 28 marzo 2014, n. 47,
art. 5) (1)
(1) Le ordinanze di rinvio emesse dal Tribunale di Napoli in data 18
giugno e 9 luglio 2014 sono pubblicate in Gazzetta Uff‌iciale n. 48, pri-
ma serie speciale, dell’anno 2014. La sentenza Corte cost. 10 marzo
2014, n. 50, trovasi pubblicata in questa Rivista 2014, 313.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.− Con due ordinanze di contenuto pressoché identi-
co, del 18 giugno e del 9 luglio 2014, rispettivamente r.o.
nn. 207 e 208 del 2014, il Tribunale ordinario di Napoli, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma,
e 136 della Costituzione, questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Con-
versione in legge, con modif‌icazioni, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergen-
za abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015), nella parte in cui, nel convertire in legge il decreto-
legge n. 47 del 2014, in allegato ha introdotto, all’art. 5, il
comma 1-ter, secondo cui: «Sono fatti salvi, f‌ino alla data
del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giu-
ridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati
ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14
Le ordinanze di rimessione sono state pronunciate
nell’ambito di altrettanti giudizi di convalida di sfratto per
morosità relativi a contratti di locazione nei quali il con-
duttore aveva eccepito l’applicabilità dell’art. 3, comma 8,
in materia di federalismo Fiscale Municipale), in quanto il
contratto era stato registrato tardivamente.
Nel rievocare il contenuto di quest’ultima disciplina,
e nel sottolineare come la stessa, quanto a durata dei
contratti e determinazione ex lege del canone, sarebbe
applicabile ai contratti oggetto dei procedimenti a qui-
bus, il giudice rimettente ricorda che le previsioni dettate
dall’art. 3, commi 8 e 9, del citato D.L.vo n. 23 del 2011
sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con
la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014, e
che, successivamente, con la norma in questione, è stata
introdotta la previsione di salvezza dei rapporti in corso,
la quale risponderebbe alla «precipua f‌inalità di garantire
una sorta di ultrattività delle suddette disposizioni legi-
slative, ancorché dichiarate incostituzionali, dalla relati-
va data di entrata in vigore sino al termine f‌inale del 31
dicembre 2015».
La nuova norma risulterebbe, quindi, in contrasto anzi-
tutto con l’art. 136 Cost., essendosi nuovamente introdotta
«nell’ordinamento giuridico una disposizione legislativa
oggetto di dichiarazione d’incostituzionalità», secondo
anche quanto attestato dai documenti parlamentari: a
prescindere dall’improprietà del riferimento a presunti
“diritti quesiti” o a “rapporti consolidati”, la norma con-
testata, nel riferirsi a «fattispecie future», attribuirebbe,
infatti, «al conduttore il vantaggio di invocare i pagamenti
effettuati, in conformità delle norme richiamate, sottra-
endosi all’adempimento integrale del contratto stipulato;
pertanto, la pronuncia d’illegittimità costituzionale della
stessa avrebbe l’effetto di rendere esigibile, da parte del
locatore, la prestazione contrattuale nella sua interezza,
consentendo al creditore la piena acquisizione patrimo-
niale del diritto fatto valere».
La disposizione denunciata sarebbe poi in contrasto
anche con l’art. 3 Cost., in quanto la previsione “di salva-
guardia”, con il previsto limite temporale, avrebbe intro-
dotto un regime irragionevolmente discriminatorio ratio-
ne temporis rispetto ai medesimi rapporti di locazione.
Vi sarebbe, inf‌ine, un contrasto con l’art. 42, secondo
comma, Cost., dal momento che il bilanciamento di inte-
ressi che il legislatore operi in funzione di esigenze so-
ciali della proprietà non può, comunque, tradursi in uno
«“svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo con-
tenuto” (v. sentenza Corte Cost. n. 55/1968)». Nel caso di
specie, l’evidente compressione del contenuto della pro-
prietà (per una durata che potrebbe f‌inire per estendersi

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