Corte Costituzionale 16 dicembre 2016, n. 274 (C.C. 5 ottobre 2016)
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
16 DICEMBRE 2016, N. 274
(C.C. 5 OTTOBRE 2016)
PRES. GROSSI – REL. PROSPERETTI – RIC. G.L. C. PREFETTO DI SONDRIO
Patente y Patente a punti y Perdita totale del pun-
teggio y Cittadino italiano titolare di patente este-
ra y Regime sanzionatorio di cui all’art. 6-ter, D.L.
n. 151/2003 y Inibizione alla guida di veicoli sul
territorio italiano per periodi inversamente pro-
porzionali a quelli nei quali sono state commesse
violazioni comportanti in totale la perdita di alme-
no venti punti y Possibilità di sostenere un esame
di idoneità tecnica per la revisione della patente
y Mancata previsione y Illegittimità costituzionale
parziale.
Patente y Patente a punti y Perdita totale del pun-
teggio y Cittadino italiano titolare di patente este-
ra y Regime sanzionatorio di cui all’art. 6-ter, D.L.
n. 151/2003 y Inibizione alla guida di veicoli sul ter-
ritorio italiano y Limitazione del diritto di circolare
in genere y Questione infondata di legittimità co-
stituzionale.
. È illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 Cost.,
l’art. 6-ter del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), introdotto dall’art.
1, comma 1, della L. 1° agosto 2003, n. 214 (Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice
della strada), come modificato dall’art. 24, comma 2,
della L. 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia
di sicurezza stradale), nella parte in cui non estende al
cittadino italiano titolare di patente estera la discipli-
na di cui all’art. 126 bis, comma 6, c.d.s., in caso di azze-
ramento del punteggio, il diritto di sostenere un esame
di idoneità tecnica per la revisione della patente, onde
evitare il provvedimento di inibizione alla guida in Ita-
lia. (nuovo c.s., art. 126 bis; d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
art. 6 ter) (1)
. Non è fondata, in riferimento agli artt. 2 e 16 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter
del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed inte-
grazioni al codice della strada), introdotto dall’art. 1,
comma 1, della L. 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n.
151, recante modifiche ed integrazioni al codice della
strada), come modificato dall’art. 24, comma 2, della
L. 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di si-
curezza stradale), nella parte in cui oltre ad inibire al
cittadino italiano titolare di patente estera l’esercizio
del diritto di guida, ne limiterebbe il diritto di circolare
in genere. (nuovo c.s., art. 126 bis; d.l. 27 giugno 2003,
n. 151, art. 6 ter) (2)
(1) Questione che non risulta essere mai stata sollevata prima. Si
riporta di seguito, per maggiore chiarezza, il testo dell’art. 6 ter del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada). «6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente rila-
sciata da uno Stato estero). 1. Per i titolari di patente rilasciata da
uno Stato estero, che commettono sul territorio italiano violazioni
di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED)
del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente ali-
mentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso
le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione
secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285
del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi
di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco
di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la
guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due
anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di
due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di
almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra
i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi. 2-bis. Il
provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso
dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa
l’ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio
sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio tra-
smessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provve-
dimento è notificato all’interessato nelle forme previste dall’articolo
201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-
ficazioni ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro
del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accer-
tamento della violazione. Il provvedimento di inibizione è atto defi-
nitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida
è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo 218 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
In luogo della revoca della patente è sempre disposta un’ulteriore
inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. In tale ultimo
caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un
domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto
provvedimento. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità
straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e
delle sanzioni previste dal presente decreto».
(2) In tal senso si era espressa la remota sentenza Corte cost. 14 febbra-
io 1962, n. 6, citata in parte motiva e rinvenibile in www.giurcost.org.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ordinanza del 7 gennaio 2016, il Giudice di pace
di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzio-
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