Corte Costituzionale 15 dicembre 2016, n. 265 (ud. 8 novembre 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
15 DICEMBRE 2016, N. 265
(UD. 8 NOVEMBRE 2016)
PRES. GROSSI – REL. CARTABIA – RIC. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Trasporto (Contratto di) y Di persone y Traspor-
to pubblico non di linea su strada y Riserva del ser-
vizio di trasporto di persone a chiamata ai soggetti
che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con
conducente y L.R. Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, art.
1 y Violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e),
Cost. y Illegittimità costituzionale.
. È illegittimo, in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lett. e), Cost., l’art. 1 della L.R. Piemonte 6
luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il con-
trasto dell’abusivismo. Modif‌iche alla legge regionale
23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di
trasporto pubblico non di linea su strada), poichè, inse-
rendo nella citata L.R. Piemonte n. 24/1995 l’art. 1-bis,
in virtù del quale il servizio di trasporto di persone, che
prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un
autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione econo-
mica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti
che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con condu-
cente (NCC), pena l’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative previste per l’esercizio abusivo di tali servizi
dagli artt. 85 e 86 del Codice della strada, ostacola lo
sviluppo del mercato dei servizi locali di trasporto non
di linea su strada, ponendo una barriera all’ingresso di
offerte innovative rese possibili dalle nuove tecnologie.
La disposizione regionale censurata, pertanto, tocca un
prof‌ilo attinente alla concorrenza, come tale rientrante
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. (l.r.
6 luglio 2015, n. 14, art. 1) (1)
(1) La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la
nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art.
117 Cost. rif‌lette quella operante in ambito comunitario e compren-
de: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono
sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso pro-
prio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che
incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e
che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche
di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano
ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando bar-
riere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi
della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, ri-
muovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle
attività economiche. In questa seconda accezione, attraverso la «tu-
tela della concorrenza», vengono perseguite f‌inalità di ampliamento
dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime
anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. Ex plurimis, v.
Corte cost. 15 maggio 2014, n. 125, in www.giurcost.org. Proprio in
tema di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di auto-
bus con conducente, la Corte costituzionale con sentenza 17 febbraio
2016, n. 30, ibidem, ha ribadito che rientra nella competenza legisla-
tiva esclusiva statale per la tutela della concorrenza def‌inire i punti
di equilibrio fra il libero esercizio di attività siffatte e gli interessi
pubblici con esso interferenti.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso notif‌icato il 7-9 settembre 2015, depo-
sitato il 10 settembre 2015 e iscritto al n. 83 del registro
ricorsi per l’anno 2015, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione
Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per
il contrasto dell’abusivismo. Modif‌iche alla legge regionale
23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di tra-
sporto pubblico non di linea su strada)».
1.1. - L’impugnato art. 1 inserisce l’art. 1-bis nella citata
legge reg. Piemonte n. 24 del 1995.
Quest’ultima, all’art. 1, così recita: «1. La presente leg-
ge disciplina le competenze della Regione nel settore del
trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea
su strada ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 2. Si
intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto
collettivo od individuale di persone, con funzione com-
plementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di
linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati
o del trasportato in modo non continuativo o periodico,
su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 3.
Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada: a) il
servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli
a trazione animale; b) il servizio di noleggio con condu-
cente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione
animale».
Di seguito, l’art. 1-bis, inserito dalla disposizione cen-
surata e rubricato «Esclusività del servizio di trasporto»,
dispone quanto segue: «1. Il servizio di trasporto di perso-
ne, che prevede la chiamata, con qualunque modalità ef-
fettuata, di un autoveicolo con l’attribuzione di correspon-
sione economica, può essere esercitato esclusivamente
dai soggetti che svolgono il servizio di cui all’articolo 1,
comma 3, lettere a) e b). 2. Il mancato rispetto delle di-
sposizioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle
sanzioni previste all’articolo 6, comma 2-bis». Il citato art.
6, comma 2-bis, introdotto dall’art. 2 della legge regionale
n. 14 del 2015, fa riferimento alle sanzioni di cui agli artt.

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