Corte Costituzionale 14 dicembre 2018, n. 236 (ud. 7 novembre 2018)

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Rivista penale 3/2019
CORTE COSTITUZIONALE
zamento da parte del legislatore sempre nel rispetto del
principio di proporzionalità (sentenza n. 222 del 2018).
P.Q.M.
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui preve-
de la pena minima edittale della reclusione nella misura
di otto anni anziché di sei anni.
CORTE COSTITUZIONALE
14 DICEMBRE 2018, N. 236
(UD. 7 NOVEMBRE 2018)
PRES. LATTANZI – EST. AMOROSO – RIC. G.I.P. TRIB. TERAMO IN PROC. M.
Giudice di pace y Competenza penale y Reato di
lesioni volontarie contro l’ascendente o il discen-
dente o gli altri soggetti elencati al numero 1) del
primo comma dell’art. 577 c.p. y Art. 4, comma 1,
lettera a), del D.L.vo n. 274/2000 y Esclusione della
competenza del giudice di pace solo in relazione al
reato di lesioni in danno del f‌iglio adottivo y Figlio
naturale y Mancata esclusione y Illegittimità costi-
tuzionale parziale.
. È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., l’art. 4, comma 1, lettera a), del D.L.vo
n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai de-
litti, consumati o tentati, di competenza del giudice
di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto
dall’art. 582, secondo comma, c.p., per fatti commessi
contro l’ascendente o il discendente di cui al numero
1) del primo comma dell’art. 577 c.p. e gli altri soggetti
elencati al numero 1) del primo comma del medesimo
articolo, come modif‌icato dall’art. 2 della legge 11 gen-
naio 2018, n. 4 (Modif‌iche al codice civile, al codice pe-
nale, al codice di procedura penale e altre disposizioni
in favore degli orfani per crimini domestici). (d.l.vo 28
agosto 2000, n. 274, art. 4; c.p., art. 577; c.p., art. 582;
c.p., art. 585) (1)
(1) Questione interessante che non risulta mai essere stata affron-
tata prima. Qualche utile riferimento in tema di competenza del
giudice di pace per il reato di lesioni personali si rinviene in Cass.
pen., sez. V, 27 febbraio 2007, n. 8121, e Cass. pen., sez. V, 14 maggio
2004, n. 22830, entrambe in www.latribunaplus.it. Si veda, inoltre,
nel senso che rimane ancor oggi più grave l’omicidio del f‌iglio natura-
le rispetto a quello del f‌iglio adottivo, Cass. pen., sez. I, 1 marzo 2018,
n. 9427, ibidem, in parte motiva.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Teramo, con ordinanza del 7 marzo 2017, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera
a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’ar-
ticolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), come mo-
dif‌icato dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 14 agosto 2013,
n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per
il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province),
convertito, con modif‌icazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n.
119, nella parte in cui per il delitto previsto dall’art. 582
del c.p. – limitatamente alle fattispecie di cui al secondo
comma perseguibili a querela di parte – non prevede l’e-
sclusione della competenza del giudice di pace anche per i
fatti aggravati ai sensi dell’art. 577, primo comma, numero
1), c.p., commessi contro il discendente non adottivo, qua-
le il f‌iglio naturale.
In particolare, il rimettente, quanto alla non manifesta
infondatezza dei dubbi di costituzionalità, afferma che la
disposizione censurata, non prevedendo l’esclusione della
competenza per materia del giudice di pace anche in rela-
zione al reato di lesioni perseguibile a querela, commesso
in danno del f‌iglio naturale, e contemplandola invece per
lo stesso reato in danno del f‌iglio adottivo, conf‌liggerebbe
con l’art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglian-
za e per irragionevolezza intrinseca.
Ad avviso del rimettente, si tratta di una disposizione
che senza giustif‌icazione alcuna stabilisce, per il medesi-
mo reato, un diverso criterio di riparto della competenza
per materia, tra giudice di pace e tribunale ordinario, in-
centrato sul riduttivo richiamo alle sole ipotesi di aggrava-
mento della fattispecie delittuosa di cui all’art. 582, secon-
do comma, c.p., previste dall’art. 577, secondo comma, c.p.
Infatti, soltanto le condotte consumate dal genitore nei
confronti del f‌iglio adottivo, già di competenza del giudice
di pace, sono divenute di competenza del tribunale ordi-
nario e non anche quelle consumate in danno del f‌iglio
naturale, ipotesi disciplinata al primo comma, numero 1),
dell’art. 577 c.p., pur trattandosi di fattispecie connotate
da uno stesso disvalore sociale e ispirate ad una ratio pu-
nitiva del tutto sovrapponibile.
Inoltre, la disposizione censurata irragionevolmente
comporterebbe che, se il reato di lesioni personali "lievi"
(in realtà lievissime ex art. 582, secondo comma, c.p.) è
commesso in danno del f‌iglio adottivo, risulta compreso
tra le fattispecie di cui all’art. 282-bis, comma 6, del c.p.p.,
il quale consente l’applicazione "della misura dell’allon-
tanamento dalla casa familiare", anche al di fuori dei li-
miti di pena previsti dall’art. 280 c.p.p.; mentre, là dove la
medesima condotta risulti posta in essere in danno di un
discendente, qual è il f‌iglio naturale, sussistendo la com-
petenza del giudice di pace, deve escludersi l’applicabilità
della citata misura cautelare personale, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 274 del 2000.
Vi sarebbe, pertanto, un’evidente incoerenza intrinse-
ca in considerazione della piena equiparazione della tu-
tela giurisdizionale riservata al f‌iglio adottivo rispetto al
f‌iglio naturale, vittime di condotte poste in essere in am-
bito familiare. Né, precisa il rimettente, sarebbe possibile
un’interpretazione costituzionalmente orientata della di-
sposizione, atteso il suo chiaro signif‌icato letterale.

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