Corte Costituzionale 12 Aprile 2017, N. 76 (Ud. 8 Marzo 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2017
Corte costutuzionale
CORTE COSTITUZIONALE
12 APRILE 2017, N. 76
(UD. 8 MARZO 2017)
PRES. GROSSI – EST. ZANON – RIC. TRIB. SORV. BARI IN PROC. L.A.
Esecuzione in materia penale y Pene detentive y
Possibilità di esecuzione nella forma degli arresti
domiciliari y Concessione alle condannate per i de-
litti di cui all’art. 4 bis della L. n. 354/1975 y Esclu-
sione y Illegittimità costituzionale parziale.
. È illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31
della Costituzione, l’art. 47 quinquies, comma 1-bis,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordina-
mento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), nella parte in cui
impedisce che le modalità di espiazione della pena ivi
previste siano concesse alle condannate per i delitti
di cui all’art. 4 bis della medesima legge. (l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 4 bis; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
quinquies)
RITENUTO IN FATTO
1.– Con ordinanza del 12 ottobre 2015, iscritta al n. 52
del registro ordinanze 2016, il Tribunale di sorveglianza di
Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla ese-
cuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nella parte in cui impedisce che le modalità di espiazione
della pena ivi previste siano concesse alle condannate per i
delitti di cui all’art. 4-bis della medesima legge.
1.1.– Le questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate nell’ambito del procedimento di sorveglianza re-
lativo ad L.A., condannata, con sentenza pronunciata il 12
aprile 2012, alla pena di anni sette di reclusione per il de-
litto di cui all’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), con decorrenza dal 19
febbraio 2014 e f‌ine pena al 18 febbraio 2021.
Il giudice a quo ricorda che la condannata è stata am-
messa alla detenzione domiciliare sino al 17 ottobre 2015,
ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del
1975, in relazione all’art. 147, comma 1, numero 3), del co-
dice penale, in quanto madre di prole di età inferiore a tre
anni. Ricorda anche che, all’approssimarsi del compimen-
to dei tre anni di età della minore, e, dunque, del ripristino
della detenzione in carcere, il difensore di L.A. ha chiesto
al magistrato di sorveglianza la proroga in via provvisoria
della detenzione domiciliare, e al Tribunale di sorveglian-
za la concessione della detenzione domiciliare speciale ai
sensi dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n.
354 del 1975; in via subordinata, ha chiesto di sollevare
questione di legittimità costituzionale della disposizione
da ultimo citata, nella parte in cui esclude dalla conces-
sione del benef‌icio i soggetti condannati per i delitti di cui
all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.
Il giudice rimettente osserva che, con sentenza n. 239
del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n.
354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto
di concessione dei benef‌ici penitenziari la misura della
detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quin-
quies della medesima legge, nonché quella della detenzio-
ne domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a)
e b), ferma restando la condizione dell’insussistenza di un
concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
Il giudice a quo ritiene che, pur a seguito di tale pro-
nuncia, non sia possibile accogliere la richiesta del difen-
sore di L.A., in quanto la ricordata sentenza n. 239 del 2014
ha riguardato il solo comma 1 dell’art. 47-quinquies della
legge n. 354 del 1975, in base al quale, se non è possibile
concedere il benef‌icio di cui all’art. 47-ter della medesi-
ma legge, la detenuta madre di prole di età inferiore ai
dieci anni può espiare la parte residua di pena anche in
ambito domiciliare, purché sia stato scontato almeno un
terzo della pena ovvero quindici anni nel caso di condanna
all’ergastolo. La pronuncia della Corte costituzionale, in-
vece, non avrebbe inciso sul comma 1-bis del ricordato art.
47-quinquies, il quale prevede modalità «agevolate» per
espiare la frazione iniziale della pena, con esclusione, tut-
tavia, proprio dei condannati per i delitti elencati all’art.
4-bis della legge n. 354 del 1975, anche nel caso in cui co-
storo collaborino con la giustizia.
Il giudice rimettente – ritenuto, dunque, che difettino
i presupposti per la concessione della detenzione domici-
liare ai sensi dell’art. 47-quinquies della legge n. 354 del
1975, in quanto non è stato ancora espiato un terzo della
pena, e ritenuto che la natura ostativa del reato oggetto
della condanna impedisca l’applicazione del comma 1-bis
del medesimo articolo – chiede alla Corte costituzionale
di dichiarare l’illegittimità di quest’ultimo in riferimento
agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., poiché «le esigenze superiori
di tutela della maternità e del minore anziché prevalere ri-
sulterebbero recessive rispetto alla pretesa punitiva dello
Stato». In particolare, il giudice rimettente, sul presup-

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