Corte Costituzionale 11 Luglio 2018, N. 149 (Ud. 21 Giugno 2018)

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Arch. nuova proc. pen. 5/2018
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
11 LUGLIO 2018, N. 149
(UD. 21 GIUGNO 2018)
PRES. LATTANZI – EST. VIGANÒ – RIC. TRIB. SORV. DI VENEZIA IN PROC. D.D.A.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Trattamento penitenziario y Per-
messi y Benef‌ici penitenziari y Concessione y Esclu-
sione y Ex art. 58 quater, comma 4 della L. 26 luglio
1975, n. 354 y Illegittimità costituzionale parziale.
. È illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., l’art.
58 quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzio-
ne delle misure privative e limitative della libertà), nel-
la parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per
il delitto di cui all’art. 630 c.p. che abbiano cagionato la
morte del sequestrato ed in via consequenziale, ai sen-
si dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte co-
stituzionale), deve ritenersi illegittimo l’art. 58 quater,
comma 4 della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui
si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di
cui all’art. 289 bis c.p. che abbiano cagionato la morte
del sequestrato. (c.p., art. 289 bis; c.p., art. 630; l. 26
luglio 1975, n. 354, art. 58 quater) (1)
(1) La nuova pronuncia della Corte costituzionale riguarda un altro
comma del già contestato art. 58 quater della L. 26 luglio 1975, n. 354,
pur essendo consapevole che tale pronuncia potrebbe comportare
disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata dallo stesso
art. 58 quater, comma 4 ord. pen. in relazione ai condannati a pena
detentiva temporanea per gli stessi reati, nella consapevolezza di
non poter negare nondimeno tutela ai diritti fondamentali dell’indi-
viduo. Si veda Corte cost. 16 marzo 2007, n. 79, in Riv. pen. 2007, 401,
che già dichiarava illegittimi i commi 1 e 7 bis del predetto articolo.
In dottrina sul tema si veda F. FIORENTIN e L. DELLI PRISCOLI, I
diritti fondamentali delle persone detenute fra giurisprudenza co-
stituzionale e disciplina europea, ivi 2010, 231.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.– Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordi-
nanza del 28 aprile 2017, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamen-
to penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che i
condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 del
codice penale, che abbiano cagionato la morte del seque-
strato, non sono ammessi ad alcuno dei benef‌ici indicati
nel comma 1 dell’art. 4-bis se non abbiano effettivamente
espiato almeno ventisei anni» di pena.
2.– Il giudice rimettente illustra preliminarmente di es-
sere investito di una istanza di concessione del benef‌icio
della semilibertà ai sensi dell’art. 50 ord. pen., formulata
da un condannato all’ergastolo per il delitto di sequestro di
persona a scopo di estorsione che aveva cagionato la morte
del sequestrato, previsto dall’art. 630, terzo comma, c.p.
Il Tribunale espone che, al momento del deposito
dell’ordinanza di rimessione, l’istante, tenendo conto delle
detrazioni di pena conseguite a titolo di liberazione anti-
cipata, aveva espiato ventidue anni, undici mesi e venti-
due giorni di detenzione, periodo ampiamente superiore
al limite di venti anni di pena espiata cui è normalmente
subordinata, ai sensi dell’art. 50, comma 5, ord. pen., la
concessione della semilibertà nei confronti dei condanna-
ti all’ergastolo.
Rileva altresì il rimettente che il detenuto istante ha
nel frattempo compiuto una rivalutazione critica in rela-
zione al grave reato commesso, dando prova di «ecceziona-
le impegno negli studi universitari» e di «condotta sempre
regolare» all’interno dell’istituto penitenziario, dove da
alcuni anni lavorava presso un call center gestito da una
cooperativa; ed evidenzia come l’istanza di semilibertà sia
corredata da un’offerta di contratto di lavoro all’esterno
proveniente da altra cooperativa.
Sottolinea inf‌ine il Tribunale che, nella specie, non sus-
sistono le condizioni ostative alla concessione dei benef‌ici
penitenziari stabilite dall’art. 4-bis ord. pen., dal momento
che il detenuto si è trovato sin dall’inizio nell’impossibilità
di prestare un’utile collaborazione a norma dell’art. 58-ter
ord. pen., essendo le autorità da subito pervenute all’inte-
grale accertamento dei fatti e delle relative responsabilità.
Il Tribunale evidenzia allora come l’unico ostacolo alla
concessione del benef‌icio richiesto sia rappresentato dal-
l’art. 58-quater, comma 4, ord. pen., che preclude la con-
cessione di tutti i benef‌ici indicati nell’art. 4-bis, comma 1,
della legge medesima ai condannati per i delitti di cui agli
artt. 289-bis e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del
sequestrato, se non abbiano effettivamente espiato alme-
no i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo,
almeno ventisei anni.
Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costitu-
zionale di tale disposizione, limitatamente alla parte che
si riferisce ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui
all’art. 630, che abbiano cagionato la morte del sequestrato.
2.1.– Preliminarmente, il Tribunale rammenta che, se-
condo la giurisprudenza di questa Corte, l’ineliminabile
funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo

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