Corte Costituzionale 11 gennaio 2019, n. 5 (C.C. 21 novembre 2018)

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
11 GENNAIO 2019, N. 5
(C.C. 21 NOVEMBRE 2018)
PRES. LATTANZI – REL. DE PRETIS – RIC. A.G. S.R.L. C. CITTÀ METROPOLITANA
DI TORINO
Trasporti pubblici y Servizi automobilistici y No-
leggio di autobus con conducente y Imprese auto-
rizzate all’esercizio di tale attività y L.R. Piemonte
26 giugno 2006, n. 22, art 12, commi 1 e 2 y Divieto
di utilizzare veicoli di età superiore a quindici anni
qualora gli stessi abbiano raggiunto una percor-
renza di un milione di chilometri y Cancellazione
dall’elenco dei veicoli autorizzati y Violazione del-
l’art 117, secondo comma lett. e), Cost. y Illegitti-
mità costituzionale.
. È illegittimo, in riferimento all’art 117, secondo
comma lett. e), Cost. l’art. 12, commi 1 e 2, della L.R.
Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente), come modif‌icati dall’art. 46
della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di semplif‌icazione),
nella parte in cui dispone, comma 1 (rubricato «Quali-
tà degli autobus»), che, «[n]elle more dell’entrata in
vigore di apposita normativa nazionale in materia di re-
quisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di
autobus con conducente, al f‌ine di tutelare la sicurezza
degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese au-
torizzate all’esercizio di tale attività l’utilizzo di veicoli
di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano
raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri
certif‌icata con gli strumenti previsti dalle normative
vigenti»; e nella parte in cui, comma 2, aggiunge che
«[i] veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di
cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai
veicoli autorizzati all’attività di noleggio di autobus con
conducente. L’impresa autorizzata, qualora non forni-
sca i dati relativi all’età e alla percorrenza dei propri
veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veri-
tieri, è soggetta alla sospensione dell’autorizzazione da
un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni».
(l.r. 26 giugno 2006, n. 22, art. 12) (1)
(1) La Corte costituzionale con la pronuncia 17 febbraio 2016, n. 30,
in www.giurcost.org, ha già dichiarato illegittimo, per violazione de-
gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., l’art. 12, comma
3, della L.R. Piemonte n. 22 del 2006, che vietava l’incremento del
parco autobus con mezzi usati.
RITENUTO IN FATTO
1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Pie-
monte, sezione seconda, solleva questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della
Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in mate-
ria di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio
di autobus con conducente), come modif‌icati dall’art. 46
della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di semplif‌icazione), in
riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma,
della Costituzione. L’art. 12, comma 1 (rubricato «Qualità
degli autobus»), dispone che, «[n]elle more dell’entrata
in vigore di apposita normativa nazionale in materia di re-
quisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di au-
tobus con conducente, al f‌ine di tutelare la sicurezza degli
utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate
all’esercizio di tale attività l’utilizzo di veicoli di età supe-
riore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una
percorrenza di un milione di chilometri certif‌icata con gli
strumenti previsti dalle normative vigenti». Il comma 2
aggiunge che «[i] veicoli per i quali è previsto il divieto
di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi
relativi ai veicoli autorizzati all’attività di noleggio di au-
tobus con conducente. L’impresa autorizzata, qualora non
fornisca i dati relativi all’età e alla percorrenza dei propri
veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è
soggetta alla sospensione dell’autorizzazione da un mini-
mo di trenta ad un massimo di sessanta giorni».
La questione di legittimità costituzionale trae origine
da un ricorso proposto davanti al TAR Piemonte da A.G.
s.r.l. contro la Città Metropolitana di Torino. La ricorrente,
che esercita l’attività di noleggio di autobus con condu-
cente, ha impugnato il provvedimento del 16 settembre
2016, prot. n. 107143, con il quale la Città Metropolitana di
Torino ha ingiunto alla ricorrente di alienare entro quin-
dici giorni due autobus, in asserita ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 12 della citata legge reg. Piemonte n. 22
del 2006. Entrambi gli automezzi, infatti, riferisce l’ordi-
nanza, risultavano immatricolati da più di quindici anni e
già alla data del 4 aprile 2014 avevano percorso più di un
milione di chilometri. La società ricorrente ha impugnato
l’atto di ingiunzione ad alienare, denunciando l’incostitu-
zionalità della citata disposizione legislativa regionale per
contrasto con gli articoli 3, 41 e 117 Cost., in relazione alla
disciplina statale contenuta nella legge 11 agosto 2003, n.
218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori ef-
fettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
Il giudice rimettente ricorda che l’attività di noleggio
di autobus con conducente è regolata a livello nazionale

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