Corte Costituzionale 10 novembre 2016, n. 236 (C.C. 21 settembre 2016)

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Rivista penale 1/2017
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
10 NOVEMBRE 2016, N. 236
(C.C. 21 SETTEMBRE 2016)
PRES. GROSSI – REL. ZANON – RIC. P.S. ED ALTRO
Alterazione di stato y Primo e secondo comma
dell’art. 567 c.p. y Diversità delle pene previste y
Violazione degli artt. 3 e 27 Cost. y Illegittimità co-
stituzionale.
. È illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., l’art.
567, secondo comma, c.p., nella parte in cui prevede la
pena edittale della reclusione da un minimo di cinque
a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale
della reclusione da un minimo di tre a un massimo di
dieci anni. (c.p., art. 567) (1)
(1) La questione oggetto della pronuncia in epigrafe è già stata af-
frontata dalla Consulta con ordinanza 23 marzo 2007, n. 106, pubbli-
cata in www.giurcost.org, che - pur riconoscendo come le fattispecie
previste dai due commi dell’art. 567 c.p. tutelino il medesimo bene
giuridico, cioè l’interesse del minore alla verità dell’attestazione
uff‌iciale della propria ascendenza - ha ritenuto non illegittimo tale
diverso trattamento, trattandosi di condotte distinte.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 30 settembre 2015, pubblicata
nella Gazzetta Uff‌iciale n. 5 del 2016 (r.o. n. 13 del 2016),
il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice pe-
nale, nella parte in cui prevederebbe un trattamento san-
zionatorio irragionevolmente eccessivo e sproporzionato,
anche in riferimento alle altre fattispecie delittuose con-
tenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale.
1.1. - Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice
rimettente evidenzia che esse sono sollevate nell’ambito
di un giudizio penale nel quale si procede a carico di due
imputati, accusati del delitto di cui all’art. 567, secondo
comma, c.p., perché, in concorso tra loro, nella formazione
dell’atto di nascita di una neonata, ne alteravano lo stato
civile, attestando falsamente che ella era nata dall’unione
naturale dei dichiaranti. In caso di condanna, sottolinea il
giudice a quo, agli imputati non potrebbe che essere irro-
gata una sanzione da determinarsi all’interno della corni-
ce edittale la cui legittimità costituzionale è contestata.
1.2. - In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il
rimettente che la disposizione censurata incrimina la con-
dotta di chi, nella formazione di un atto di nascita, altera
lo stato civile di un neonato, mediante false certif‌icazioni,
false attestazioni o altre falsità, e sanziona tale condotta
con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Considera, quindi, che l’indicata cornice edittale si pre-
senterebbe, da un lato, eccessiva, per quanto riguarda, in
modo particolare, il minimo edittale, e sarebbe, dall’altro
lato, sproporzionata, sol che si raffronti la condotta incri-
minata dalla disposizione censurata con altre norme del
medesimo Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale,
che sanzionerebbero in modo meno severo comportamenti
illeciti della medesima indole, oltre che, a suo dire, ben
più gravi sotto il prof‌ilo della manifestazione della capa-
cità a delinquere, e tali da destare un maggiore allarme
sociale.
In particolare, il tribunale rimettente rileva che l’entità
della pena edittale minima non consentirebbe di adeguare
la sanzione alle circostanze specif‌iche del fatto concreto e,
in modo particolare, agli effettivi prof‌ili di allarme sociale
conseguenti alla condotta posta in essere dagli imputati.
Secondo il giudice a quo, il bene giuridico della fatti-
specie penale in questione andrebbe individuato nell’esi-
genza di assicurare la certezza e la fedeltà al vero dello
stato civile del neonato, attribuitogli al momento della
nascita, attraverso la corretta formazione del documento
f‌inalizzato a certif‌icarlo: la certezza all’attribuzione veri-
tiera e fedele della propria maternità e della propria pa-
ternità naturale costituirebbe diritto fondamentale di ogni
individuo, «tanto sotto un prof‌ilo di carattere morale (in-
teso quale diritto a conoscere le proprie radici e la propria
discendenza) quanto sotto un prof‌ilo di natura materiale
(per quanto riguarda gli aspetti di natura successoria,
conseguenti al rapporto di f‌iliazione, anche al di fuori del
vincolo matrimoniale)».
Il giudice rimettente osserva, quindi, che, all’epoca
della promulgazione del codice penale, l’atto di nascita,
contenente le dichiarazioni presentate all’uff‌iciale di sta-
to civile al f‌ine di attribuire la maternità e la paternità
naturali al neonato, costituiva il principale - se non l’u-
nico - strumento per attestare e dimostrare lo stato civile
dello stesso. Era, pertanto, necessario tutelare «il diritto
del neonato alla corretta e veridica attribuzione della pro-
pria discendenza» attraverso la previsione di una sanzione
penale particolarmente incisiva e severa, che potesse, tra
le altre f‌inalità, svolgere un’adeguata funzione deterren-
te, per scoraggiare (in un’ottica general-preventiva) ogni
tentativo di formazione di un atto di nascita non corri-
spondente al vero, mediante false attestazioni, false cer-
tif‌icazioni o altre falsità. Stante la mancanza di strumenti
alternativi che consentissero di ricostruire con certezza gli
effettivi rapporti di maternità e paternità naturali del neo-

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