Corte di cassazione penale sez. IV, 5 settembre 2013, n. 36425 (c.c. 29 marzo 2013)

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giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il primo motivo di ricorso non considera che la
Corte di Appello ha ritenuto accertato che il Moschella
non ebbe alcun modo di accorgersi dello stato di ebbrezza
alcolica del Santocchi. Per il Collegio distrettuale l’ope-
rante non chiese i documenti al Santocchi e lo invitò a
liberare la corsia di emergenza per assicurare il regolare
def‌lusso della circolazione. Solo successivamente, stando
al seguito dell’autovettura condotta dall’imputato, il Mo-
schella si accorse della anomala andatura di marcia del
prevenuto. Siffatta ricostruzione non può essere riveduta
da questa Corte, alla quale è precluso formulare un giudi-
zio di merito in sovrapposizione a quello formatosi nelle
appropriate sedi giudiziarie, ove questo sia stato esplicato
con adeguata motivazione e senza che si sia incorsi in vio-
lazione di legge. Sotto tale prof‌ilo è opportuno esplicitare
sin d’ora che il secondo motivo di ricorso è manifestamente
infondato, poiché la Corte di Appello, lungi dall’omettere
di motivare in ordine alle ragioni per le quali ha operato
una ricostruzione dell’accaduto parzialmente diversa da
quella fatta propria dal primo giudice, ha chiaramente
indicato i contenuti della deposizione del Moschella sulla
scorta dei quali ha operato quella ricostruzione, dando
altresì conto dei motivi che l’hanno indotto a ritenere irri-
levante la testimonianza del Severini e non riscontrata la
versione dell’imputato.
3.2. Orbene, stabilito il quadro fattuale di riferimento,
va rilevato che pacif‌ica la legittimità formale dell’ordine
impartito dal Moschella - non risulta di agevole risposta
il quesito in ordine alla legittimità anche sostanziale del-
l’atto in parola. La dottrina maggioritaria pare orientata
ad assumere un concetto di (il)legittimità dell’ordine di
marca obbiettiva, che non tiene conto della consapevolez-
za del vizio nell’autore dell’atto e la ancora alla oggettiva
insussistenza dei presupposti fattuali dell’ordine.
Aderendo a tale tesi l’ordine impartito dal Moschella
risulta sostanzialmente illegittimo, poiché il Santocchi
non era nelle condizioni di idoneità psico - f‌isica per man-
tenersi alla guida di un veicolo circolante.
La Corte di Appello sembra per contro aderire, pur
senza esplicitarlo, al minoritario indirizzo secondo il qua-
le non può ritenersi sostanzialmente illegittimo l’ordine
impartito dal pubblico uff‌iciale che ritenga erroneamente
esistenti le condizioni di fatto necessarie all’emanazione
dell’ordine. Afferma, il Collegio distrettuale, che il pro-
blema dell’applicazione dell’art. 51 c.p. si sarebbe posto
(forse) solo ove il Santocchi avesse fatto presente al Mo-
schella il proprio stato e in risposta avesse nuovamente
ricevuto l’ordine di mettersi in marcia.
Ritiene questa Corte di dover condividere la posizio-
ne maggioritaria, perché persuasivo il rilievo mosso da
autorevole dottrina per la quale, adottando una nozione
restrittiva di illegittimità, mutuata dal diritto amministra-
tivo, si f‌inirebbe per addivenire all’assurda conclusione di
affermare la non punibilità di colui che ha eseguito l’ordi-
ne nella consapevolezza della sua arbitrarietà.
È per l’appunto l’ipotesi che qui occupa, nella quale il
Santocchi era perfettamente consapevole della propria
condizione psico - f‌isica.
Stante l’illegittimità dell’ordine impartitogli, l’imputato
non può invocare la previsione dell’art. 51, comma 3 c.p. in
quanto va escluso che egli abbia potuto ritenere per errore
di fatto di obbedire ad un ordine legittimo, dal momento
che la condizione fattuale che rendeva sostanzialmente
illegittimo l’ordine impartitogli gli era nota, e peraltro in
via esclusiva. Né può affermarsi, come fa l’esponente, che
l’errore sul fatto avrebbe avuto ad oggetto la valutazione
operata dal Moschella dello stato psico - f‌isico del Santoc-
chi, sia perché ciò è stato escluso in fatto dalla Corte di
Appello, sia perché anche a tal riguardo non può ricono-
scersi alcun errore nel Santocchi, che aveva diretta ed
autonoma conoscenza del proprio stato. Peraltro, anche in
dottrina si rinvengono opinioni per le quali la criminosità
dell’ordine nota all’esecutore, ancorché non manifesta,
non esclude la punibilità di quest’ultimo.
Del tutto infondata è inf‌ine l’evocazione del tema della
insindacabilità dell’atto (art. 51, comma 4 c.p.), posto che
non si è in presenza di un atto insindacabile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
4. Segue al rigetto, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processua-
li. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 5 SETTEMBRE 2013, N. 36425
(C.C. 29 MARZO 2013)
PRES. SIRENA – EST. FOTI – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
BERNACCA
Guida in stato di ebbrezza y Conf‌isca del veicolo
y Veicolo con il quale è stato commesso il reato y
Veicolo appartenente a persona estranea al reato y
Concetto di “appartenenza” y Identif‌icazione.
. Ai f‌ini della conf‌isca del veicolo prevista dall’art. 186,
comma secondo, lett. c), cod. strada, la nozione di
“appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato
non va intesa come proprietà o intestazione nei pub-
blici registri, ma l’effettivo e concreto dominio sulla
cosa, che può assumere la forma del possesso o della
detenzione, purché non occasionali. (nuovo c.s., art.
186; c.p., art. 240) (1)
(1) Negli stessi termini si veda Cass. pen., sez. IV, 1 giugno 2010,
Messina, in questa Rivista 2010, 911. Nello stesso senso si veda Cass.
pen., sez. I, 3 novembre 2010, Renzini, ivi 2011, 321. Cfr. sul tema
Cass. pen., sez. IV, 24 settembre 2010, P.M. in proc. Silvestri ed altro,
ivi 2011, 26.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova avverso
la sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di
Carrara, del 26 giugno 2012, che ha applicato a Bernacca

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