Corte di cassazione penale sez. IV, 17 settembre 2013, n. 38130 (ud. 13 giugno 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
LEGITTIMITÀ
no da cui desumere che l’imputata - benché fosse stata
accertata, in esito agli accertamenti tossicologici eseguiti
nell’immediatezza del fatto, la presenza di sostanze psi-
cotrope - si fosse posta alla guida in stato di alterazione
provocato dalla assunzione di dette sostanze. Legittima-
mente, inoltre, lo stesso giudice ha ritenuto irrilevante la
constatazione, da parte del personale di P.G. intervenuto,
di una “andatura barcollante” da parte della Braccini,
suff‌iciente solo a giustif‌icare la richiesta di sottoposizione
della donna agli accertamenti medico-legali, non anche ad
attestarne lo stato di alterazione.
Considerazioni attraverso le quali il primo giudice ha
sostanzialmente sostenuto, non, come denuncia il PG ri-
corrente, che la prova acquisita fosse insuff‌iciente, ma che
la stessa fosse totalmente mancante.
La sentenza impugnata non merita, quindi, di essere
censurata, di guisa che il ricorso deve essere rigettato
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 SETTEMBRE 2013, N. 38130
(UD. 13 GIUGNO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. LETTIERI (DIFF.) – RIC. SANTOCCHI
Guida in stato di ebbrezza y Ordine della polizia
a conducente in stato di ebbrezza di mettersi alla
guida y Mancata conoscenza da parte dell’agente
delle condizioni di alterazione psicof‌isica y Scrimi-
nante y Esclusione.
. Non è applicabile la scriminante di cui all’art. 51 cod.
pen. nei confronti di colui che, pur essendo in stato di
ebbrezza alcolica, ha eseguito l’ordine di mettersi in
marcia impartito da un agente di polizia che non si
era reso conto che il soggetto non era nelle condizioni
psicof‌isiche per guidare. (In motivazione, la Corte ha
evidenziato che l’ordine impartito non poteva conside-
rarsi legittimo, perché emesso senza che esistessero
le condizioni di fatto, e come tale non avrebbe dovuto
essere eseguito dall’autista che conosceva la sua condi-
zione di alterazione psico-f‌isica). (c.p., art. 51; nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che l’esimente della obbedienza gerarchica dovuta ad
un ordine militare non è applicabile nel caso di reato commesso alla
guida di un autoveicolo, atteso che la relativa responsabilità incombe
anche sul conducente, cui compete, nella concreta esecuzione della
manovra, il diritto-dovere di valutare e scegliere le più opportune
modalità di esecuzione dell’ordine ricevuto, v. Cass. pen., sez. IV, 1
dicembre 2000, Pellegrini, in Riv. pen. 2001, 599.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la
condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro, sezione
distaccata di Fano, nei confronti di Santocchi Alviero, ri-
tenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica [art. 186, c. 2 lett. c) c.d.s. commesso il 20 giugno
2008], ed al quale è stata inf‌litta la pena di mesi due di
arresto ed € 1.000 di ammenda.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazio-
ne l’imputato a mezzo del difensore.
Si rileva che mentre per il primo giudice l’assistente
capo Moschella Nicola, dopo aver fermato un autocarro in
una piazzola di sosta per un controllo, si avvide del Santoc-
chi mentre si dirigeva presso un’autovettura Fiat con una
tanica di carburante in mano e lo invitava a seguire l’auto
della polizia sino al casello autostradale di Fano, dove ven-
ne accertato lo stato di ebbrezza alcolica del medesimo, la
Corte di Appello ha ritenuto che l’assistente capo richiese
i documenti all’imputato mentre questi era in macchina e
quindi invitò quest’ultimo a liberare la corsia d’emergenza.
Sicché, solo dopo che il Santocchi era ripartito, a sua volta
il Moschella riprese il cammino, seguendolo per circa 4
km. Durante questo percorso venne notata una condotta
di guida scorretta da parte del Santocchi, sicché questi
venne fatto fermare e sottoposto al controllo diretto a ve-
rif‌icare la presenza di alcol etilico nell’organismo.
Su tali premesse fattuali, l’esponente articola un primo
motivo con il quale deduce violazione e/o errata applica-
zione dell’art. 51 c.p.
La Corte di Appello avrebbe errato nell’applicazione
dell’art. 51 c.p. non avendo ritenuto che l’imputato era
incorso in errore di fatto scusabile avente ad oggetto la
legittimità dell’ordine (di mettersi in marcia) impartito-
gli dagli agenti di polizia. Il Santocchi aveva agito nella
verosimile e ragionevole convinzione di adempiere ad un
ordine dell’autorità legittimo sia sul piano formale che su
quello sostanziale.
Inoltre la Corte di Appello avrebbe errato anche in rela-
zione alla sindacabilità dell’ordine impartito all’imputato.
Tale sindacabilità, si afferma, deve essere intesa come
riferita al prof‌ilo formale e non a quello sostanziale dell’or-
dine. Ciò signif‌ica, aggiunge il ricorrente, che l’illegittimi-
tà sostanziale è sindacabile se palese e manifesta; l’ordine
formalmente illegittimo invece è sempre sindacabile.
Nel caso di specie si è in presenza di un ordine for-
malmente legittimo e sostanzialmente illegittimo ma la
cui illegittimità non era manifesta al Santocchi. La Cor-
te di Appello di Ancona avrebbe errato nel ritenere che
l’imputato fosse perfettamente a conoscenza delle proprie
condizioni di ebbrezza e che queste non gli consentivano
di mettersi alla guida, di modo che obbedire all’ordine
avrebbe signif‌icato commettere un reato.
Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di
motivazione laddove, avendo adottato la Corte di Appello
una ricostruzione dei fatti difforme da quella fatta propria
dal giudice di primo grado, non si esplicano le ragioni di
tale diversa ricostruzione. Altrettale vizio motivazionale
viene ravvisato in ordine al giudizio di inverosimiglianza
ed inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal-
l’imputato, nonché in relazione alla omessa motivazione
sul punto della contraddittorietà ravvisabile tra la testi-
monianza del Moschella e quella del teste Severini.

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