Corte di cassazione penale sez. IV, 23 settembre 2013, n. 39160 (ud. 15 maggio 2013)

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giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dai lampeggianti del veicolo, per cui usando la normale
attenzione, l’imputato avrebbe avuto tutta la possibilità di
accorgersi del parziale ingombro della corsia di destra e
passare oltre nello spazio residuo di detta corsia e quello
intero della corsia di sinistra.
Né può dirsi che la circostanza di un totale o limitato
(come nel caso di specie) ingombro della carreggiata sia
un fatto imprevedibile, perché è ben possibile che altri
veicoli siano coinvolti in sinistri, ovvero patiscano avarie
che impongono la fermata. Nel caso che ci occupa, come
evidenziato dal giudice di merito, la sosta del Ducato
lungo il margine destro della carreggiata (per metà sulla
banchina e per l’altra metà sulla corsia di destra) era stato
fatto imposto da una foratura. Pertanto nessuna condotta
negligente può essere addebitata al defunto conducente,
tale da costituire causa esclusiva del sinistro.
Consegue da quanto detto che correttamente i giudici
di merito hanno individuato nella imprudente e negligente
condotta di guida del B. la esclusiva causa dell’incidente.
3.3. In ordine alla invocata prevalenza delle attenuanti
generiche, la corte distrettuale ha ribadito la mera equiva-
lenza, evidenziando il grave grado della colpa e la gravità
delle conseguenze.
Ciò premesso, va ricordato che “per corretto adempi-
mento dell’obbligo della motivazione, in tema di bilancia-
mento di circostanze eterogenee, è suff‌iciente che il giu-
dice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina
gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen.
e gli altri dati signif‌icativi, apprezzati come assorbenti o
prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al
sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere
discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta
determinazione della pena demandato al detto giudice, il
supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad
elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processua-
li e sia, altresì, logicamente corretto” (Cass., sez. I, sent.
n. 3163 del 28 novembre 1988, ud. – dep. 25 febbraio 1989,
RV180654; conf., Cass., sez. I, sent. n. 758 del 28 ottobre
1993, ud. – dep. 26 gennaio 1994, RV19624).
Nel caso di specie il giudice del merito ha effettuato
una valutazione di circostanze di segno opposto, giungen-
do alla valutazione di equivalenza, con una motivazione
congrua ed immune da vizi logici o giuridici e come tale,
quindi insindacabile in sede di quanto al complessivo
trattamento sanzionatorio, premesso che l’imputazione è
di triplice omicidio colposo (art. 589 c.p., u.c.).
Anche in tal caso va rammentata la giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui la determinazione della misura
della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nel-
l’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbi valutato globalmente
gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. Anzi, non è neppu-
re necessaria una specif‌ica motivazione tutte le volte in
cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie,
contenuta in una fascia media rispetto alla pena edittale
(cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo,
RV230278). Segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 23 SETTEMBRE 2013, N. 39160
(UD. 15 MAGGIO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. FOTI – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
BRACCINI
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti y
Condotta tipica y Conf‌igurabilità y Criteri.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 187
cod. strada, non è suff‌iciente che l’agente si sia posto
alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe
ma è necessario che egli abbia guidato in stato di al-
terazione causato da tale assunzione. (In motivazione
la Corte ha escluso che la prova della condotta illecita
potesse desumersi dall’andatura barcollante dell’impu-
tato, suff‌iciente per giustif‌icarne la sottoposizione agli
accertamenti medico-legali ma non per l’attestazione
dello stato di alterazione). (nuovo c.s., art. 187) (1)
(1) Analogo principio è espresso da Cass. pen., sez. IV, 30 ottobre
2009, P.G. in proc. Giardini, in questa Rivista 2010, 313. Si veda, inol-
tre, Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2012, Albertini, ivi 2012, 417 che pre-
cisa come l’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto
dall’art. 187 c.s. esige l’accertamento di uno stato di coscienza sem-
plicemente modif‌icato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che
non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica pres-
so la Corte d’Appello di Firenze avverso la sentenza del
Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, del 4
novembre 2011, che, pur davanti all’accordo intervenuto
tra le parti per l’applicazione della pena a Braccini Silvia,
imputata ex art. 187 del codice della strada (per essersi
posta alla guida di un’autovettura in alterate condizioni
psico-f‌isiche dovute all’assunzione di sostanze stupefacen-
ti), ha assolto l’imputata perchè il fatto non sussiste, ex
art. 129 c.p.p.
Deduce il P.G. ricorrente il vizio di violazione di legge,
posto che il proscioglimento ex citato art. 129 presuppone
l’accertamento dell’insussistenza del fatto, non l’insuff‌i-
cienza o la contraddittorietà della prova, come ritenuto
dal giudice nel caso di specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha affermato che la condotta tipica del
reato previsto dall’art. 187 c.d.s. non è quella di chi gui-
da dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quel-
la di colui che guida in stato d’alterazione psico - f‌isica
determinato da tale assunzione. Perchè possa, dunque,
affermarsi la responsabilità dell’agente, non è suff‌iciente
provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso
si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma
anche che egli guidasse in stato d’alterazione causato da
tale assunzione (Cass. nn. 33312/08, 41796/09).
Nel caso di specie, il giudice del merito ha evidenziato
che dagli atti processuali non era emerso elemento alcu-

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