Corte di cassazione penale sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37743 (ud. 28 maggio 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In ragione di quanto disposto dall’art. 301 D.L.vo
43\1973, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, ai
sensi del primo comma dell’articolo medesimo, è sempre
obbligatoria la conf‌isca del veicolo, di proprietà dell’inda-
gato, utilizzato per commettere il reato di contrabbando di
tabacco lavorato estero, senza che sia necessario accertare
sul mezzo l’avvenuta esecuzione di modif‌iche strutturali e
stabili f‌inalizzate al trasporto occulto della merce (Sez.
III n. 10439, 16 marzo 2012). mentre la medesima misura
di sicurezza, ai sensi del secondo comma, è obbligatoria-
mente applicata ai mezzi di trasporto, quand’anche appar-
tenenti a terzi, predisposti per lo stivaggio fraudolento di
merci (Sez. III n. 23958, 14 giugno 2011).
Correttamente è stata dunque disposta dal giudice la
conf‌isca del «mini bus» modif‌icato per lo stivaggio dei ta-
bacchi e la restituzione dell’autovettura BMW trasportata
sul «car-trailer», in quanto non utilizzata per l’attività di
contrabbando.
4. La conf‌isca è stata tuttavia disposta anche su tale
ultimo mezzo senza indicarne specif‌icamente le ragioni e,
verosimilmente, ritenendolo parte integrante del mezzo
modif‌icato per il contrabbando.
Una simile soluzione interpretativa delle disposizioni
applicate non può, tuttavia, essere condivisa, in quanto
il rimorchio, pacif‌icamente non utilizzato per l’attività
illecita, non può neppure considerarsi come una parte del
mezzo che lo traina, poiché la sua utilizzazione è mera-
mente eventuale, trattandosi di veicolo privo di autonomo
sistema di propulsione che può essere agganciato all’oc-
correnza.
Vero è che il Codice della strada (art. 56, ultimo com-
ma) stabilisce che «i carrelli appendice a non più di due
ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e
trainabili da autoveicoli di cui all’art. 54, comma l, esclusi
quelli indicati nelle lettere h), i) ed I), si considerano parti
integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma
e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento»
ma tale previsione, peraltro f‌inalizzata alla disciplina del-
la circolazione, costituisce un’eccezione nella quale non
rientrerebbe, peraltro, il «car-trailer» il quale, quale mezzo
destinato al trasporto di autovetture, andrebbe classif‌icato
come «rimorchio per trasporti specif‌ici» ai sensi dell’art.
56, comma l, lett. c) rientrante tra le «carrozzerie speciali,
a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente
al trasporto di veicoli» di cui all’art. 204, comma l, lett. I)
5. Deve dunque escludersi, per quel che qui rileva,
che il rimorchio possa essere considerato come un ele-
mento strutturale del veicolo trainante e le modalità di
utilizzazione dello stesso, come descritte in sentenza, ne
escludono qualsivoglia correlazione con l’attività di con-
trabbando effettuata, come si è detto, utilizzando un vano
appositamente predisposto sul messo trainante.
Neppure è possibile ipotizzare, nulla emergendo in tal
senso dalla sentenza impugnata, che l’utilizzazione del
rimorchio fosse in qualche modo f‌inalizzata ad agevolare
la condotta illecita, ad esempio per rendere ancor meno
visibile il vano portabagagli sigillato ove erano occultati
i tabacchi.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere
annullata limitatamente alla conf‌isca del «car-trailer»
targato E6996EA e della relativa documentazione che va
eliminata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 SETTEMBRE 2013, N. 37743
(UD. 28 MAGGIO 2013)
PRES. ROMIS – EST. IZZO – P.M. D’AMBROSIO (DIFF.) – RIC. CALLEGARO
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante di aver
provocato un incidente stradale y Condizioni y Ap-
porto causale determinante y Necessità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini della con-
f‌igurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, com-
ma secondo bis, C.d.S. è necessario che l’agente abbia
provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il
coeff‌iciente causale della sua condotta rispetto al sini-
stro, non essendo suff‌iciente il mero suo coinvolgimen-
to nello stesso. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Qualche utile riferimento in tema di aggravante ex art. 186, com-
ma secondo bis, c.s., si rinviene in Cass. pen., sez. IV, 17 settembre
2013, Polverini, in questa Rivista 2013, 1015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con sentenza del 31 maggio 2010 il Tribunale di Mas-
sa condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed € 800= di
ammenda Callegaro Sergio, per la contravvenzione di cui
all’art. 186, lett. b), c.d.s. per avere guidato in stato di eb-
brezza un motoveicolo Piaggio “Poker”, con tasso alcolemi-
co rilevato di g/l 1,10, con l’aggravante di avere provocato
un incidente stradale (in Massa il 18 ottobre 2008). Con
sentenza del 12 aprile 2012, la Corte di Appello di Genova,
dopo avere rigettato l’impugnazione dell’imputato, in acco-
glimento dell’appello del Procuratore Generale, escluse le
attenuanti generiche riconosciute in primo grado, aumen-
tava la pena a mesi 3 di arresto ed € 1.200= di ammenda.
Osservava la Corte di merito che la non lieve entità del
fatto e l’assenza di elementi positivi di valutazione, inibiva
il riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazio-
ne il difensore dell’imputato, lamentando:
2.1. la errata applicazione della legge, per avere la cor-
te di merito escluso le attenuanti generiche sulla base di
una presunta gravità del fatto che, nel caso concreto, non
sussisteva, essendo stato il Callegaro vittima e non causa,
dell’incidente provocato da tale Bezman Lucian;
2.2. la erronea applicazione della legge, laddove era
stata riconosciuta la sussistenza della aggravante pur
senza avere l’imputato “provocato” l’incidente.

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