Corte di cassazione penale sez. IV, 3 settembre 2013, n. 36009 (ud. 4 giugno 2013)

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giur
11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello la so-
stituzione della pena con il corrispondente lavoro di pub-
blica utilità, introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120. La
Corte territoriale aveva negato l’accesso all’istituto assu-
mendo che l’applicazione della novella, entrata in vigore
successivamente alla commissione del fatto, sarebbe stata
più sfavorevole all’imputato. Ma ciò non teneva conto del
complessivo trattamento agevolativo della riforma.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizio
motivazionale, assumendo che il macchinario con il quale
era stato effettuato l’alcoltest non funzionava corretta-
mente, stante che in quella medesima occasione, testato
su una passeggera (tale Bordon), la quale aveva dichiarato
di aver bevuto due o tre birre, aveva dato risultato zero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il secondo motivo, che per la preliminarità che lo
contraddistingue occorre prendere in esame per primo, è
del tutto destituito di fondamento. In primo ed assorbente
luogo tutta la costruzione liberatoria poggia sulla veri-
dicità dell’asserto, del tutto congetturale, che la Bordon
aveva effettivamente e da poco tempo bevuto nella misura
indicata, anche a voler ammettere che la prova fu effetti-
vamente espletata e con il risultato indicato. In ogni caso,
l’utilizzo di macchinario regolarmente collaudato e sotto-
posto a regolare omologazione, secondo l’indirizzo inter-
pretativo di legittimità condiviso anche da questo collegio,
fa escludere, salvo prova contraria, la presenza di difetti
che ne inf‌icino le risultanze (cfr., fra le tante, Cass. IV, 4
ottobre 2011, n. 42084; n. 1763/2011; n. 45070/2004).
5. Il primo motivo è fondato, nei termini e nei limiti di
seguito precisati.
E’ corretto affermare che il nuovo trattamento penale
introdotto con la novella del 2010 costituisca regime
meno aff‌littivo del precedente, non solo per le modalità
esecutive, macroscopicamente meno invasive della libertà
personale e quasi prive di rif‌lessi stigmatizzanti, ma anche
per l’effetto estintivo conseguente alla positiva esecuzione
(questa Sezione si è già più volte espressa in tal senso: n.
31145 del 4 agosto 2011; n. 36291 del 24 maggio 2012; n.
18574 del 14 febbraio 2013).
Peraltro, la legge n. 120 ha aumentato la pena detentiva
base solo a riguardo della più grave ipotesi di cui alla lett.
c), qui non in contestazione, f‌issandola in mesi sei di arre-
sto. Pertanto, la pena inf‌litta al ricorrente nella misura di
mesi tre di arresto ed €. 2.000,00 di ammenda ben avrebbe
potuto essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Vero è che la pena detentiva era stata convertita nel-
l’equivalente pena pecuniaria, rendendola, quindi, secon-
do l’orientamento di questa Corte (sez. IV, n. 37967 del
17 maggio 2012), incompatibile con l’introdotto regime
alternativo del lavoro di pubblica utilità; tuttavia, deve
ritenersi, in via di principio, che nell’ipotesi di condanna
in primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con sostitu-
zione di quella detentiva con la corrispondente sanzione
pecuniaria (senza la concessione della sospensione condi-
zionale della pena), impugnata dall’imputato - non possa
negarsi a quest’ultimo, in sede di appello, la possibilità
di rinunciare, con esplicita manifestazione di volontà in
tal senso, alla prima sostituzione (della pena detentiva
in quella pecuniaria) al f‌ine di accedere al regime, da lui
stimato più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità in-
trodotto con la legge entrata in vigore successivamente
alla pronuncia di primo grado: in tal caso, la durata del la-
voro di pubblica deve ovviamente essere determinata con
riferimento all’entità della pena (detentiva e pecuniaria)
originariamente inf‌litta. Ne deriva che, ove in tal senso
l’imputato estrinsechi esplicitamente la sua volontà, nulla
osta alla sostituzione della pena quale originariamente
determinata dal primo giudice (nella concreta fattispecie:
mesi tre di arresto ed euro duemila di ammenda) con il
lavoro di pubblica utilità.
Nei termini così precisati, l’impugnata sentenza deve
essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’Appello di Trieste che si atterrà ai princìpi di diritto so-
pra enunciati.
6. Nel resto - con riferimento alla questione dianzi
esaminata sub 4 - il ricorso va rigettato: ne deriva, ai sensi
dell’art. 624 c.p.p., la irrevocabilità dell’affermazione di
colpevolezza, con conseguente irrilevanza dell’eventuale
decorrenza del termine di prescrizione successivamente
alla presente sentenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 3 SETTEMBRE 2013, N. 36009
(UD. 4 GIUGNO 2013)
PRES. IZZO – EST. DOVERE – P.M. X (DIFF.) – RIC. M.M.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Facoltà di farsi assistere da un difensore di
f‌iducia y Avviso preventivo y Omissione y Nullità y
Proposizione della relativa eccezione y Condizioni.
. In tema di accertamento con alcooltest della guida
in stato di ebbrezza, la nullità derivante dall’omesso
avviso all’indagato, da parte della polizia giudiziaria,
della facoltà di farsi assistere dal difensore, ha natura
intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta pri-
ma, ovvero immediatamente dopo il compimento del-
l’atto; peraltro, detto termine non è posto in relazione
alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui
intervenga la parte o il difensore, ben potendo la relati-
va eccezione essere proposta al di fuori di specif‌ici atti,
mediante lo strumento delle memorie e richieste che,
ex art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato
e grado del procedimento. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s.,
art. 186; c.p.p., art. 121; c.p.p., art. 182; c.p.p.,art. 354)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Bologna ricorre avverso la sentenza con
la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tri-
bunale di Piacenza, richiesto di emettere decreto penale
di condanna nei confronti di M.M. in ordine al reato di cui

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