Corte di cassazione penale sez. IV, 7 ottobre 2013, n. 41415 (ud. 24 settembre 2013)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 OTTOBRE 2013, N. 41415
(UD. 24 SETTEMBRE 2013)
PRES. SIRENA – EST. ROMIS – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. B.F.
Guida in stato di ebbrezza y Conf‌isca del veicolo
y Sospensione della patente y Modif‌iche introdotte
dalla L. n. 120/2010 y Obbligo del giudice di disporle
y Ipotesi di sentenza di condanna o di applicazione
della pena y Sussistenza.
. Anche dopo le modif‌iche introdotte dalla legge n.
120 del 2010, che hanno comportato, tra l’altro, la tra-
sformazione in sanzione amministrativa della conf‌isca
del veicolo prevista per l’ipotesi più grave di guida in
stato di ebbrezza, permane l’obbligo per il giudice di
disporre la conf‌isca e la sospensione della patente di
guida nell’ipotesi di sentenza di condanna o di appli-
cazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e ciò
anche nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la
prescrizione del reato. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
186; c.p.p., art. 444) (1)
(1) Analogamente, v. Cass. pen. sez. IV, 12 dicembre 2012, Chanoux
ed altro, in questa Rivista, 2013, 825 e Cass. pen., sez. VI, 2 aprile
2012, P.G. in proc. Vasori, ivi 2012, 1028. Nel senso che “Quando
con l’impugnazione si faccia questione unicamente della mancata
applicazione di sanzioni amministrative accessorie al reato, gli
aspetti penali della regiudicanda sono intangibili in quanto coperti
dal giudicato ed è pertanto irrilevante l’eventuale prescrizione del
reato maturata nel frattempo”, v. Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2000,
Giusepponi, in Riv. pen. 2001, 488, e Cass. pen. sez. IV, 28 maggio
1999, P.M. in proc. Dellabona, in questa Rivista 1999, 990. Conferma
la natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena ac-
cessoria della conf‌isca del veicolo utilizzato per commettere il reato
di guida in stato di ebbrezza, Cass. pen. sez. IV, 22 settembre 2011,
Zamora Guevara, in ivi 2012, 462.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Brescia propone ricorso per Cassazione
avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444
c.p.p., nei confronti di B.F. per il reato di guida in stato
di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c),
commesso il (omissis); il ricorrente denuncia violazione
di legge sul rilievo che: a) il giudicante avrebbe errato nel
non disporre la conf‌isca dell’auto alla cui guida il B. si era
posto in stato di ebbrezza, trattandosi di statuizione ob-
bligatoria in relazione al reato per il quale al B. è stata
applicata la pena concordata tra le parti (con sostituzione
della stessa con il lavoro di pubblica utilità): nel ricorso
si precisa che il veicolo è di proprietà dello stesso B.; b) il
giudicante avrebbe altresì errato nell’omettere di disporre
la sospensione della patente di guida del B., sanzione am-
ministrativa accessoria anch’essa obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda la omessa statuizione in ordine
alla conf‌isca del veicolo, vanno fatte alcune osservazioni
in ragione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 120
del 2010, entrata in vigore nelle more del processo.
La disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S., è
stata parzialmente modif‌icata dalla L. 29 luglio 2010, n.
120, art. 33, recante “Disposizioni in materia di sicurezza
stradale”. In particolare, lo specif‌ico richiamo nell’art.
186, come novellato, all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla
richiamata L. n. 120 del 2010, (intitolato “Procedimento
di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
della conf‌isca amministrativa e del fermo amministrativo
in conseguenza di ipotesi di reato”), fa fondatamente ri-
tenere, alla stregua di una interpretazione organica delle
norme di riferimento, che la conf‌isca, prevista per la più
grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonchè per il
reato di rif‌iuto di sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto
l’inf‌luenza di sostanze psicotrope), è ora qualif‌icata come
sanzione amministrativa e non più penale, come in prece-
denza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato afferma-
to da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042)
e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).
Dunque, il legislatore operando una specif‌ica scelta, ha
optato per la natura amministrativa della conf‌isca di cui
all’art. 186 C.d.S., in riferimento alle ipotesi di reato so-
pra ricordate, e per la natura amministrativa anche della
procedura di sequestro del veicolo (art. 224 ter C.d.S.): di
tal che risulta inconferente il richiamo del P.G. ricorrente
all’art. 91 disp. att. c.p.p., con riferimento al veicolo che,
nella concreta fattispecie, non risulta essere stato sottopo-
sto a conf‌isca.
Ma, pur con l’entrata in vigore della ennesima modif‌ica
al C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espres-
sa disposizione di legge anche prima dell’ultima novella
di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la
riforma del 2008) per il giudice di disporre la conf‌isca
(quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della
sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza
di condanna o di applicazione della pena per quei reati
per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore
conseguenza.

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