Corte di cassazione penale sez. III, 20 settembre 2013, n. 38946 (c.c. 9 luglio 2013)
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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[ (... ) l Parte ricorrente nel proprio atto di impugna-
zione denuncia violazione e/o comunque falsa applicazio-
ne dell’art. 186 c.d.s., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,
nonché in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. (per) omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, reiterando in
buona sostanza le doglianze avanzate in sede di appello
circa l’irrilevanza del proprio rifiuto di sottoporsi all’accer-
tamento, atteso che l’accertamento strumentale non pote-
va comunque essere effettuato in concreto per il mancato
funzionamento dell’apparecchio.
Il motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata non si rinvengono né viola-
zioni di legge né vizi motivazionali, essendosi correttamen-
te il giudice attenuto alla giurisprudenza di legittimità e ai
principi affermati dalla Suprema Corte sulla contravven-
zione per guida in stato di ebbrezza e sull’accertamento
dello stato di alterazione. Come puntualmente rilevato in
sentenza, il rifiuto è punibile di per sé solo, riecheggiando
così il principio per cui l’art. 186 del codice della strada,
che prevede e sanziona la contravvenzione di guida in
stato di ebbrezza, non sancisce una mera facoltà, ma un
vero e proprio obbligo, penalmente sanzionato, a carico
del guidatore, consistente nell’obbligo di sottoporsi ai
previsti accertamenti, ove disposti dagli organi di polizia
stradale, con la conseguenza che il volontario rifiuto di
consentirvi può costituire valido elemento di prova indi-
ziaria della sussistenza dello stato di ebbrezza (Cass. n.
6639 de12002).
Le censure, inoltre, per come proposte, non fanno altro
che contrapporre alla valutazione del Tribunale in ordine
alla rilevanza del rifiuto una personale diversa convinzione
della parte; il che non è consentito in sede di legittimità.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qua-
lora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati,
si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera
di consiglio ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c. ed essere ri-
gettato»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, non
apparendo le argomentazioni critiche svolte dal ricorrente
nella memoria difensiva idonee ad indurre a una differen-
te conclusione;
che invero, premesso che la stessa difesa del ricorrente
si mostra consapevole del fatto che il rifiuto dell’accer-
tamento è illegittimo a prescindere dalla effettività o no
dello stato di ebbrezza, si deve rilevare che dalla sentenza
impugnata emerge chiaramente che la difesa originaria-
mente svolta dal Brandani consisteva nella contestazione
dell’avvenuta opposizione di un rifiuto all’accertamento;
rifiuto che invece si era verificato prima della evidenzia-
zione del non funzionamento dell’apparecchiatura;
che del resto la impossibilità di eseguire l’accerta-
mento nell’immediatezza della richiesta e del rifiuto non
precludeva affatto la possibilità che, ove rifiuto non vi
fosse stato, i sanitari potessero procedere ad un diverso
accertamento o al medesimo accertamento strumentale in
luogo diverso;
che dunque non appare in alcun modo assimilabile la
fattispecie in esame a quella dell’illecito impossibile, come
sostenuto nella memoria;
che quindi il ricorso deve essere rigettato;
che non avendo l’intimato Ministero partecipato al-
l’udienza di discussione non vi è luogo a provvedere sulle
spese del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 20 SETTEMBRE 2013, N. 38946
(C.C. 9 LUGLIO 2013)
PRES. FIALE – EST. RAMACCI – P.M. SCARDACCIONE (DIFF.) – RIC. KARAKIN
Tributi e finanze (in materia penale) y Reati di
contrabbando y Confisca y Obbligatoria y Esclusione
y Fattispecie in tema di mancata confisca di “car
trailer” per trasporto veicoli, utilizzato per attivi-
tà con finalità non illecite.
. In tema di contrabbando, non è soggetto a confisca
obbligatoria il rimorchio (nella specie, un “car trailer”
per il trasporto di veicoli), utilizzato per finalità estra-
nee all’attività illecita e non costituente parte inte-
grante del mezzo trainante . (c.p., art. 240; nuovo c.s.,
art. 56; d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis; d.p.r.
23 gennaio 1973, n. 43, art. 301) (1)
(1) Sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. III, 16 marzo 2012, P.M.
in proc. Nepyyvoda, in questa Rivista 2012, 1107 e Cass. pen., sez. III,
14 giugno 2011, Chorney e altri, ivi 2012, 256.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Brindisi, con sentenza del 19 ottobre 2012 ha applicato
a Ivan Karakin la pena concordata ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 292-bis, 291 ter,
comma 2, lett. d) D.P.R. 43\1973 per l’illecita introduzione
nel territorio dello Stato di kg 150,00 di tabacco lavorato
estero mediante occultamento all’interno di un «mini bus»
Renault. modo Master, previa apposita modifica del vano
portabagagli, il quale veniva ermeticamente sigillato con
l’apposizione di una barra metallica che ne rendeva impos-
sibile l’apertura celando l’esistenza del vano medesimo.
Il giudice del merito disponeva la confisca del tabac-
co, del mini bus e del «car-trailer» ad esso agganciato,
decidendo invece per la restituzione del veicolo BMW tra-
sportato.
Avverso tale pronuncia il Karakin propone ricorso per
cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione
di legge, rilevando che la confisca del «car-trailer» risul-
terebbe ingiustificata, non avendo detto rimorchio alcun
nesso di pertinenzialità con il reato di contrabbando, tanto
che avrebbe dovuto seguire lo stesso destino della vettura
che trasportava, della quale è stata disposta la restituzio-
ne all’aventi diritto.
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