Corte di cassazione penale sez. II, 13 febbraio 2014, n. 7019 (ud. 17 ottobre 2013)

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giur
Rivista penale 5/2014
LEGITTIMITÀ
della contiguità, proprio per ricondurre la connaturata
f‌lessibilizzazione del paradigma condizionalistico entro la
cornice costituzionale della necessaria tipicità e tassati-
vità della fattispecie penale, il patto politico - elettorale
si collocherà a pieno nel contesto del disvalore giuridico
sociale previsto dall’art. 110 - 416 bis c.p. allorchè in segui-
to a quel patto si dia inizio alla realizzazione di una delle
prestazioni costitutive del suo oggetto, ferma restando la
serietà della promessa della prestazione corrispettiva: la
messa in movimento delle forze costitutive della associa-
zione criminosa per l’accaparramento dei voti necessari
all’elezione del politico, fermo restando l’impegno serio e
concreto di costui di agire, una volta eletto, per gli interes-
si e vantaggi dell’organizzazione criminosa. Peraltro una
tale ricostruzione della fattispecie concorsuale esterna
è in linea con il dettato della disposizione incriminatrice
che sotto questo aspetto deve ritenersi vocata ad un muta-
mento di natura: da fattispecie tendenzialmente a carat-
tere preventivo a fattispecie di evento: il “f‌ine di impedire
o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti
a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”,
previsto dall’art. 416 bis come oggetto del dolo specif‌ico,
dovendosi, quel f‌ine, in concreto iniziare a realizzarsi at-
traverso la f‌inalizzazione dell’apparato associativo alla
raccolta dei voti attraverso in concreto riunioni, divisione
dei compiti, scelta dei contesti sociali su cui interferire. Il
che nella specie è risultato di certo acquisito nelle carte
processuale e nella valorizzazione che di esse hanno fatto
i giudici di merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 FEBBRAIO 2014, N. 7019
(UD. 17 OTTOBRE 2013)
PRES. PRESTIPINO – EST. CERVADORO – P.M. LETTIERI (DIFF.) – RIC. BALESTRA
ED ALTRO
Carta di credito y Indebito utilizzo y Provenienza
illecita della carta y Concorso con il reato di ricet-
tazione y Conf‌igurabilità.
. Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito, già
previsto dall’art. 12, prima parte, del D.L. n. 143/1991,
conv. con modif. in legge n. 197/1991, ed ora dall’art. 55,
comma 9, prima parte, del D.L.vo n. 231/2007, concorre
con quello di ricettazione, quando la carta utilizzata sia
provento di delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla
previsione incriminatrice di cui all’art. 12, seconda par-
te, del citato D.L. n. 143/1991 e, ora, all’art. 55, comma
9, seconda parte, del D.L.vo n. 231/2007, (che sanziona,
con formula generica, la ricezione dei predetti docu-
menti “di provenienza illecita”), le condotte acquisitive
degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non
sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile,
amministrativo o anche penale, ma di natura contrav-
venzionale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 648; d.l. 3 maggio
1991, n. 143, art. 12) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. II, 20 gennaio 2010, n.
2465, in questa Rivista 2011, 216. Nello stesso senso si vedano inoltre
Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2009, n. 35930, in Ius&lex dvd n.
3/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. II, 8 giugno 1999, n. 7224, in
questa Rivista 2000, 94. Nel senso che sussiste un rapporto di spe-
cialità tra il reato di ricettazione ed il reato di indebita utilizzazione
di carta di credito, si veda Cass. pen., sez. II, 21 aprile 1999, n. 1741,
ivi 1999, 754.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 marzo 2012, la Corte d’Appello di
Firenze in parziale riforma della decisione del Tribunale
di Lucca del 30 gennaio 2008 appellata da Balestra Mas-
simo e Moschella Sabina rideterminava la pena, per i reati
di cui agli artt. 648 c.p. e 12 D.L. 143/91, in un anno e otto
mesi ed € 450,00 di multa, concesse ad entrambi le atte-
nuanti generiche, prevalenti sulla recidiva per il Balestra.
Ricorrono per cassazione gli imputati, deducendo la
violazione dell’art. 606 lett. b) e) c.p.p., per errata inter-
pretazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 12
D.L. 143/91 e 648 c.p. (in quanto la condotta è sussumibile
sotto l’ipotesi del tentativo di utilizzazione della carta
mentre non sussiste il concorso tra i reati di ricettazione e
indebito utilizzo di una carta di pagamento), e mancanza
e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giudi-
zio di responsabilità.
Chiedono pertanto l’annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infon-
dato.
Premesso che sussiste continuità normativa tra la
fattispecie di utilizzazione illecita di carte di credito o di
pagamento, contemplata dall’abrogato art. 12 del D.L. 3
maggio 1991, n. 143 (conv. con modd. in L. 5 luglio 1991,
n. 197), e quella oggi sanzionata dall’art. 55, comma nono,
del D.L.vo 21 novembre 2007, n. 231 (cfr. Cass. sez. II, sent.
n. 24527/2009 RV 244272), rammenta il Collegio che l’art.
12 in questione disponeva, in modo del tutto analogo alla
norma attualmente in vigore che “chiunque, al f‌ine di trar-
ne prof‌itto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non
essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
danaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da L. 600 mila a L. 1 milione. Alla stessa pena
soggiace chi, a f‌ine di trame prof‌itto per sè o per altri, fal-
sif‌ica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di danaro
contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti
di provenienza illecita o comunque falsif‌icati o alterati,
nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.
La norma prevede al primo e al secondo comma con-
dotte diverse che non possono essere confuse o assorbite,
con conseguente concorso dei reati previsti; mentre il D.L.
3 maggio 1991, n. 143, art. 12, comma 1, punisce l’utilizzo,
da parte di soggetto non titolare, di carte di credito o di
pagamento, l’art.12, comma 2, punisce il possesso, la ces-

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