Corte di cassazione penale sez. II, 20 febbraio 2014, n. 8028 (ud. 22 gennaio 2014)

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giur
Rivista penale 5/2014
LEGITTIMITÀ
un tecnico del diritto pur se non in grado, per mancanza di
signif‌icativi rapporti con le parti, di padroneggiare il ma-
teriale di causa - è condizione per la validità dello stesso
rapporto processuale», per un verso, quale contraltare, si
è inteso def‌inire e delimitare, l’esercizio di un tale diritto
(nei termini già riportati); ma, per altro verso, proprio
la necessità della ricorrenza dei rigorosi presupposti
individuati, rende viepiù convincente l’opinione che, ve-
rif‌icata la sussistenza dell’ipotesi in presenza della quale
l’aspettativa all’accoglimento dell’istanza non può essere
frustrata senza incorrere in grave illogicità motivazionale,
l’impossibilità a comparire del difensore deve considerarsi
assoluta ai sensi del comma 5 dell’art. 486, c.p.p., con l’ul-
teriore conseguenza che l’udienza non può essere rinviata
oltre il sessantesimo giorno e, pertanto, la sospensione del
corso della prescrizione non può avere durata maggiore,
nel caso in cui il giudice differisca la trattazione oltre il
sessantesimo giorno (art. 159, comma 1, n.3, c.p.).
3.4. Volendo, poi, spostare l’analisi su un piano esege-
tico - lessicale non può farsi a meno di evidenziare che
la previsione di cui all’art. 159, c.p. (che ha la funzione
precipua d’individuare e descrivere le ipotesi al ricorrere
delle quali scaturisce l’effetto sospensivo del corso della
prescrizione) si limita ad assimilare all’impedimento del-
l’imputato quello del difensore. L’ art. 486, c.p.p., diretto
a disciplinare la vicenda sul piano procedimentale, dopo
aver circoscritto la «assoluta impossibilità» a comparire
dell’imputato alle ipotesi di «caso fortuito, forza maggiore
o altro legittimo impedimento», al comma 5, dispone che
«il giudice provvede a norma del comma 3 [sospensione
o rinvio del dibattimento] anche nel caso di assenza del
difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assolu-
ta impossibilità a comparire per legittimo impedimento
purché tempestivamente comunicato».
Non è diff‌icile cogliere che, venuto meno l’espresso
riferimento alle classiche ipotesi di impedimento invin-
cibile per circostanze materiali del tutto indipendenti
dalla volontà del soggetto, la norma prevede il rinvio allor-
quando il difensore risulti assolutamente impossibilitato a
comparire per legittimo impedimento professionale. Trat-
tasi di una categoria ontologica diversa da quella presa
in rassegna per l’imputato, tanto che l’impedimento, pur
sempre assoluto (e l’assolutezza ricorre ove restino inte-
grati i presupposti individuati dalle S.U.), viene qualif‌icato
legittimo, cioè giustif‌icato, non strumentale o defatigante,
sempre a condizione che venga prontamente comunicato.
Ove la nozione coincidesse con quella della forza maggiore
o del caso fortuito, peraltro, non sempre sarebbe possibile
la pronta comunicazione.
Ovviamente, anche per il difensore, oltre al legittimo
impedimento per concomitante impegno professionale, il
rinvio è dovuto in caso di eventi costituenti forza maggiore
o caso fortuito.
4. Alla luce di quanto svolto, siccome anticipato al § 3.,
il reato all’odierna udienza deve constatarsi essersi pre-
scritto.
Ciò rende superf‌luo pendere in esame la validità, l’ef-
f‌icacia e l’impugnabilità dell’ordinanza emessa all’udienza
del 15 luglio 2009, con la quale, accogliendo istanza di rin-
vio per legittimo impedimento per concomitante impegno
professionale del difensore, il Tribunale sospese (rectius:
dichiarò sospeso) per una durata ben superiore ai ses-
santa giorni il corso della prescrizione.
5. Gli altri motivi di ricorso, sibbene sorretti da argo-
mentazioni serie, o comunque, apprezzabili, non consen-
tono, tuttavia di cogliere l’emersione di un quadro che
descriva nitidamente, senza necessità di ricercarla, l’inno-
cenza dell’imputato.
In tema di declaratoria di cause di non punibilità
nel merito in concorso con cause estintive del reato, il
concetto di «evidenza» dell’innocenza dell’imputato o
dell’indagato presuppone la manifestazione di una verità
processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere
in un quid pluris rispetto agli elementi probatori richiesti
in caso di assoluzione con formula ampia (Cass. 19 luglio
2011, n. 36064).
Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione ex art.
129 c.p.p. quando le circostanze idonee ad escludere l’esi-
stenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti
in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14 novembre
2012, n. 48642).
Invero, nel caso di specie, restando al vaglio previ-
sto dal comma 2 dell’art. 129, c.p.p., la dipendenza della
morte del paziente da causa non palesemente indipen-
dente dalla somministrazione del trattamento anestetico
praticato dall’imputato e l’assenza di elementi univoci dai
quali trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il
convincimento d’innocenza del medesimo, impone l’anti-
cipato epilogo.
Va disposto, pertanto, annullamento della sentenza
impugnata essendo il reato contestato estinto per pre-
scrizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 20 FEBBRAIO 2014, N. 8028
(UD. 22 GENNAIO 2014)
PRES. PETTI – EST. IANNELLI – P.M. GAETA (PARZ. DIFF.) – RIC. CREA ED ALTRI
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y Concorso esterno y Conf‌igurabilità
y Fattispecie in tema di “patto di scambio politico-
maf‌ioso”.
. Per la conf‌igurabilità del concorso esterno dell’uomo
politico nell’associazione di tipo maf‌ioso con la quale
egli sia addivenuto ad un accordo f‌inalizzato a procu-
rargli suffragi elettorali in cambio della promessa di
futuri vantaggi per l’associazione medesima, è neces-
sario che, per un verso, tale promessa abbia carattere
di serietà e, per altro verso, che l’associazione abbia
messo in movimento le proprie forze costitutive per
l’accaparramento di quei suffragi, nulla rilevando che,
in ipotesi, l’esito della consultazione elettorale non

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