Corte di cassazione penale sez. II, 4 febbraio 2014, n. 5546 (c.c. 11 dicembre 2013)

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giur
Rivista penale 5/2014
LEGITTIMITÀ
300 del 2000, art. 15, bastando a tal f‌ine il generale precetto
sancito dall’art. 25, comma 2, della Carta Fondamentale»:
Cass. 30729/2006 cit.
I suddetti rilievi, consentono, quindi, di ritenere che
la conf‌isca prevista nell’art. 322 ter c.p. non possa essere
qualif‌icata come una misura di sicurezza ma come una for-
ma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi ille-
citi e, quindi, come una misura sanzionatoria ed aff‌littiva
che, in quanto tale, giustif‌ica il sequestro (e la successiva
conf‌isca) per equivalente del prezzo o prof‌itto del reato
(nella specie truffa) anche nei soli confronti di alcuni dei
concorrenti nel reato, ferma la ripartizione interna.
La suddetta conclusione, trova, poi, un’ulteriore giu-
stif‌icazione, a livello dogmatico, ove si osservi che, per la
teoria monistica, cui è, notoriamente, ispirata la disciplina
del concorso di persone nel reato, ciascun concorrente, la
cui attività si sia inserita con eff‌icienza causale nel de-
terminismo produttivo dell’evento, risponde anche degli
atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell’evento
delittuoso nella sua globalità, che viene considerato come
l’effetto dell’azione combinata di tutti. Questo principio
solidaristico, che implica l’imputazione dell’intera azione
delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun
concorrente, quale che sia l’entità del contributo prestato,
comporta anche solidarietà nella pena, nel senso che, a
norma dell’art. 110 c.p., ciascuno risponde della pena
stabilita per il reato, salve le disposizioni di legge volte a
graduare la sanzione penale a seconda della valenza che
ciascuna partecipazione assume nel contesto generale del
concorso, sulla base dei parametri normativi di cui agli
art. 112 e 114 c.p.: in terminis Cass. 15445/2004 cit.
La suddetta tesi è stata ormai recepita dalla più recen-
te giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21222/2013 Rv.
256545; Cass. 28264/2013 Rv. 255610; Cass. 13562/2012 Rv.
253581; Cass. 8740/2012 Rv. 254526; Cass. 13277/2011 Rv.
249839), sicchè non si ravvisa l’opportunità di rimettere la
questione alle SS.UU., tanto più ove si consideri, da una
parte, che gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno
della tesi contraria sono più che altro fondati su ragioni
fattuali e di mera opportunità (cfr. pag. 4 ss del ricorso),
dall’altra, che le SS.UU., con la sentenza n. 26654/2008 Rv.
239926 hanno già fatto proprio il principio solidaristico,
avendo statuto che «In tema di responsabilità da reato de-
gli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi
il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’in-
tera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun
concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità
storica del prof‌itto illecito, la sua conf‌isca e il sequestro
preventivo ad essa f‌inalizzato possono interessare indif-
ferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera
entità del prof‌itto accertato, ma l’espropriazione non può
essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum”
l’ammontare complessivo dello stesso»
La censura, pertanto, va disattesa, alla stregua del
seguente principio di diritto: «è legittimo il sequestro pre-
ventivo, funzionale alla conf‌isca di cui all’art. 322 - ter c.p.,
eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all’art.
640 bis c.p., per l’intero importo relativo al prezzo o prof‌it-
to dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano
state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in
quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa
la disciplina del concorso di persone nel reato, implica
l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto
conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta so-
lidarietà nella pena; dall’altro, la conf‌isca per equivalente
riveste preminente carattere sanzionatorio e può interes-
sare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del
prezzo o prof‌itto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i
medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a que-
sti ultimi e che non ha alcun rilievo penale».
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 4 FEBBRAIO 2014, N. 5546
(C.C. 11 DICEMBRE 2013)
PRES. GENTILE – EST. PELLEGRINO – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. CUPPARI
Riciclaggio y Elemento oggettivo y Reati di cui agli
artt. 648 bis e 648 ter c.p. y Elementi distintivi y
Individuazione.
. Il reato di cui all’art. 648 ter c.p. (impiego di denaro,
beni e utilità di provenienza illecita) si distingue da
quello di riciclaggio previsto dall’art. 648 bis c.p. per-
ché ha per oggetto proventi illeciti normalmente già
“ripuliti” e da quello di comune ricettazione, previsto
dall’art. 648 c.p., rispetto al quale l’elemento specializ-
zante consiste essenzialmente nel fatto che l’impiego
dei proventi illeciti, a differenza di quanto si verif‌ica
nella ricettazione, non costituisce un “post factum”
non punibile ma assume rilievo penale in quanto col-
locato in “attività economiche o f‌inanziarie”, per la cui
individuazione può farsi utile riferimento alle norme
civilistiche (in particolare, gli artt. 2082, 2135 e 2195)
in base alle quali costituiscono attività economiche
quelle f‌inalizzate alla produzione o alla scambio i beni
e servizi e quindi anche le attività di f‌inanziamento a
titolo oneroso, quali la concessione di mutui. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 648 bis; c.p., art. 648 ter) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2010,
n. 4800, in questa Rivista 2011, 496. Sulle condotte richieste per la
conf‌igurabilità dei reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., si veda
Cass. pen., sez. I, 11 gennaio 2008, n. 1470, ivi 2009, 1243.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2013, il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Reggio Calabria disponeva nei confronti di Cuppari
Antonio la misura cautelare della custodia in carcere in
relazione alle seguenti incolpazioni:
capo O): reato di cui agli artt. 81, 110, 648-ter c.p., 7
L. 203/1991 (in Brancaleone dal 21 dicembre 2006 a tut-
t’oggi);

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