Corte di cassazione penale sez. II, 16 aprile 2014, n. 16657 (ud. 16 gennaio 2014)

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Rivista penale 6/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 APRILE 2014, N. 16657
(UD. 16 GENNAIO 2014)
PRES. GALLO – EST. BELTRANI – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. CASTALDI
Invasione di terreni o edif‌ici y Elemento psicolo-
gico y Dolo y Dolo specif‌ico y Ingresso nel fondo al-
trui senza preventivo consenso del proprietario y Al
f‌ine di eseguire opere ritenute di comune interesse
per i proprietari dei fondi contigui y Conf‌igurabilità
y Esclusione.
. Non è ravvisabile il dolo specif‌ico richiesto per la con-
f‌igurabilità del reato di cui all’art. 633 c.p. (invasione
di terreni o edif‌ici), nella condotta di chi abbia fatto in-
gresso nel fondo altrui, senza aver acquisito il preven-
tivo consenso del proprietario, al solo f‌ine di eseguire
opere ritenute necessarie nel comune interesse quali,
nella specie, quelle volte ad impedire lo sconf‌inamento
nel proprio fondo di greggi provenienti dal fondo limi-
trofo. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 633) (1)
(1) In senso conforme alla pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. II, 13 giugno 2013, n. 25947, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed.
La Tribuna. Segue il medesimo orientamento, def‌inendo il reato di
invasione di terreni o edif‌ici, Cass. pen., sez. II, 6 agosto 2012, n.
31811, in questa Rivista 2013, 1277.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di
Cagliari in composizione monocratica ha confermato la
sentenza emessa in data 22 luglio 2010 dal Giudice di pace
della stessa città, che aveva dichiarato Angelo Maurizio
Castaldi colpevole di arbitraria invasione di terreni siti in
Monserrato, loc. S. Lorenzo, di proprietà di Maria Laura
Olla, al f‌ine di trarne prof‌itto, rimuovendo i picchetti segna
conf‌ine ed effettuando scavi (fatti avvenuti il 2 novembre
2006), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ol-
tre alle statuizioni accessorie anche in favore della parte
civile.
Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio del
difensore, iscritto all’apposito albo speciale) ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enun-
ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I - mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione
(quanto al proprio assunto di avere fatto eseguire gli scavi
in un terreno vicino ma non conf‌inante con i terreni di
proprietà della Olla, per essere stato male individuato il
terreno oggetto degli scavi);
II - violazione degli artt. 47 c.p. e 125 c.p.p. (avendo al
più l’imputato commesso un errore in buona fede);
III - violazione dell’art. 633 c.p. (per difetto del f‌ine di
trarre vantaggio);
IV - violazione dell’art. 495, comma 2, c.p.p. (lamentan-
do la mancata ammissione di una serie di testimoni).
Ha, inoltre, precisato che l’accoglimento delle predette
doglianze si riverbererebbe necessariamente sulle statui-
zioni civili.
Ha concluso chiedendo l’annullamento (senza rinvio o
con rinvio) della sentenza impugnata.
In data 24 dicembre 2013 è stata depositata nell’inte-
resse del ricorrente una memoria che reitera le doglianze
difensive, impropriamente qualif‌icata come contenente
«motivi nuovi».
All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della
regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha conclu-
so come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in
camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio, dovendo l’imputato essere assolto dal reato ascrit-
togli perchè il fatto non costituisce reato.
1. Deve premettersi, quanto al primo motivo, che le
relative censure alla motivazione del provvedimento
impugnato sono inammissibilmente formulate in forma
alternativa.
2. È, tuttavia, fondato il terzo motivo.
2.1. Il ricorrente lamenta che non si sia tenuto adegua-
tamente conto del fatto che la condotta accertata fosse
mossa unicamente dall’intento «di impedire il pascolo
delle greggi su uno dei terreni a lui aff‌idati in gestione».
Questa causale della accertata condotta è stata accre-
ditata anche dal Tribunale nella sentenza impugnata (f.
3), a parere della quale «(...) in conferente deve, altresì,
ritenersi anche l’allegazione difensiva secondo la quale il
ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dai lavori
di scavo eseguiti sul terreno della Olla, essendo stato tale
assunto smentito dalle dichiarazioni rese dallo stesso Ca-
staldi al dibattimento, il quale ha riferito che i suddetti
lavori furono eseguiti per difendere i propri terreni dalle
invasioni delle greggi appartenenti alla querelante, nella
convinzione che la creazione di solchi profondi avrebbe
costituito un mezzo di delimitazione e, conseguentemente,
anche di difesa dei propri fondi sicuramente più eff‌icace
dei picchetti segnaconf‌ini (che, pertanto, erano stati dallo
stesso rimossi)

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