Corte di cassazione penale sez. un., 14 marzo 2014, n. 12228 (ud. 24 ottobre 2013)

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Rivista penale 6/2014
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 14 MARZO 2014, N. 12228
(UD. 24 OTTOBRE 2013)
PRES. SANTACROCE – EST. MILO – RIC. CIFARELLI ED ALTRI
Concussione y Abuso y Nozione y Nuova disciplina.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Nozione y Nuova disciplina.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Nuova disciplina y Casi c.d. ambigui y
Criteri di valutazione y Individuazione.
. Il reato di cui all’art. 317 c.p., come novellato dalla L.
n. 190/2012, sussiste in presenza di un abuso costrit-
tivo del pubblico uff‌iciale attuato mediante violenza o
minaccia, eplicita o implicita, di un danno contra ius,
da cui deriva una grave limitazione della libertà di au-
todeterminazione del destinatario che, senza ricevere
alcun vantaggio, è posto di fronte all’alternativa di su-
bire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la
promessa dell’indebito. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 317)
. Il reato di cui all’art. 319 quater c.p., introdotto dalla L.
n. 190/2012, consiste nell’abuso induttivo posto in essere
dal pubblico uff‌iciale o dall’incaricato di pubblico ser-
vizio che con una condotta di persuasione, suggestione,
inganno o pressione morale condizioni in modo più tenue
la libertà di autodeterminazione del privato, il quale di-
sponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare
acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta,
nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto
personale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 319 quater)
. Nei casi c.d. ambigui, quelli che possono collocarsi
al conf‌ine tra la concussione e l’induzione indebita,
i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del
vantaggio indebito, che rispettivamente contraddi-
stinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella
loro operatività dinamica all’interno della vicenda
concreta, individuando, all’esito di una complessiva ed
equilibrata valutazione del fatto, i dati più qualif‌icanti.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 317; c.p., art. 319 quater)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Trani, con sentenza emessa - all’esito del giudizio abbre-
viato - il 13 gennaio 2010, dichiarava:
- Luca Cifarelli, ispettore in servizio presso la Direzione
provinciale del lavoro di Bari, colpevole dei delitti di con-
corso nel tentativo di concussione, commesso tra il giugno
e luglio del 2008, in danno di Salvatore Buf‌i, titolare di
un esercizio di ristorazione corrente in Molfetta (capo Z),
nella falsif‌icazione materiale ed ideologica di alcuni atti
pubblici redatti in relazione alla visita ispettiva eseguita
presso l’autolavaggio di Filomena Fortunato, corrente
in Santo Spirito, nonché nel connesso reato di abuso
d’uff‌icio, f‌inalizzato a procurare alla predetta un ingiusto
vantaggio patrimoniale, illeciti questi ultimi commessi
tra il giugno e l’ottobre 2008 (capo Ω), e lo condannava,
in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alle
pene, condizionaimente sospese, di anni due di reclusione
e dell’interdizione temporanea dai pubblici uff‌ici per pari
durata, nonché al risarcimento dei danni, da liquidare in
separata sede, in favore della parte civile Salvatore Buf‌i;
- Antonio Felice Luigi Fabiano, consulente del lavoro,
colpevole di concorso nel tentativo di concussione, com-
messo tra il 22 ottobre e il novembre 2008, in danno di
Michele Minutillo, conduttore di un’azienda agricola in
agro di Minervino Murge -per avere compiuto, di concerto
con gli ispettori del lavoro Volponi e Gesualdo, che ave-
vano accertato gravi irregolarità nell’impiego di mano
d’opera presso la detta azienda, atti idonei diretti in modo
non equivoco a indurre, senza però riuscire a realizzare il
proposito criminoso, il predetto imprenditore alla dazione
o alla promessa di una somma di denaro in favore dei due
pubblici uff‌iciali, i quali si sarebbero così astenuti dal
contestare le riscontrate irregolarità e dall’applicare le
previste sanzioni (capo W) - e lo condannava, esclusa la
contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. e in con-
corso delle circostanze attenuanti generiche, alle pene,
condizionatamente sospese, di un anno di reclusione e
dell’interdizione temporanea dai pubblici uff‌ici per la
durata di anni due;
- Giuseppe Gesualdo, ispettore in servizio presso la
Direzione provinciale del lavoro di Bari, colpevole di
concorso nel tentativo di concussione, commesso tra il
19 giugno e i primi giorni di settembre 2008, in danno di
Nunzio Cappelletti, esercente un autolavaggio in Canosa
di Puglia (capo A), nei tentativi di concussione in danno
del Minutillo e del Buf‌i (capi W, Z), nonché del reato di
corruzione per atto contrario ai doveri d’uff‌icio, commesso
tra il 17 e il 25 settembre 2008 in occasione della visita
ispettiva effettuata presso la ditta “TRA.GA.” di Carlo Stra-
gapede (capo F), e, ritenuti gli illeciti unif‌icati dal vincolo
della continuazione, lo condannava, esclusa la contestata
aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. e in concorso delle
circostanze attenuanti generiche, alle pene di anni tre di
reclusione e dell’interdizione perpetua dai pubblici uff‌ici,
nonché al risarcimento dei danni, da liquidare in separata
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giur
6/2014 Rivista penale
CONTRASTI
sede, in favore delle costituite parti civili Nunzio Cappel-
letti e Salvatore Buf‌i;
- Angela Lamparelli, ispettore in servizio presso la Dire-
zione provinciale del lavoro di Bari, colpevole di concorso
nel delitto di concussione, commesso tra il 28 agosto e il
14 ottobre 2008, in danno dei coniugi Giuseppe Cosmai
e Rosa Di Liddo, esercenti il commercio all’ingrosso di
frutta e ortaggi in Bisceglie (capo C), e la condannava,
in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alle
pene, condizionalmente sospese, di un anno, dieci mesi
di reclusione e dell’interdizione temporanea dai pubblici
uff‌ici per la durata di anni due;
- Giovanni Maldera, ispettore in servizio presso la Direzio-
ne provinciale del lavoro di Bari, colpevole dei reati di con-
corso nel tentativo di concussione in danno del Cappelletti
(capo A), nelle concussioni in danno dei coniugi Di Liddo e
Cosmai (capo C), di Carlo Amoruso, responsabile dell’azien-
da agricola “Povia” in agro di Bisceglie (capo U, commes-
so tra il 23 ottobre e il novembre 2008), della Cooperativa
Agricoltori Biscegliesi (capo Y, commesso tra il 28 maggio e
il giugno 2008), di Cosimo De Bari, titolare dell’autolavaggio
“Arcobaleno” corrente in Giovinazzo (capo Ω1, commesso
tra il 21 giugno e il 3 luglio 2008), nonché dei reati di falso
per soppressione dei verbali redatti in occasione della visita
ispettiva eseguita presso quest’ultima ditta (capo Ω2), di
corruzione per atto contrario ai doveri d’uff‌icio, commesso
in epoca prossima al 20 ottobre 2008 in occasione della visi-
ta ispettiva eseguita presso l’azienda agricola di Emanuele
Di Gioia, sita in agro di Andria (capo O), di falsità ideologica
nei relativi atti pubblici redatti nella circostanza (capo P),
ritenuta assorbita in quest’ultimo reato anche la conte-
stazione di abuso d’uff‌icio, e, previa unif‌icazione di tutti gli
illeciti sotto il vincolo della continuazione, esclusa la conte-
stata aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. e in concorso delle
circostanze attenuanti generiche, lo condannava alle pene
di anni cinque di reclusione, dell’interdizione perpetua dai
pubblici uff‌ici, di quella legale durante l’esecuzione della
pena, nonché al risarcimento dei danni in favore delle co-
stituite parti civili Cappelletti e De Bari;
- Domenico Mundo colpevole del delitto di corruzione
attiva dell’ispettore del lavoro Giuseppe Gesualdo per atto
contrario ai doveri d’uff‌icio (capo F) e lo condannava, in
concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena,
condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione;
- Nicola Summo, consulente del lavoro, colpevole di
concorso nella concussione in danno dei coniugi Di Liddo-
Cosmai, per avere agevolato, con la propria intermediazio-
ne, la corrispondente pretesa abusiva dei pubblici uff‌iciali
Maldera e Lamparelli (capo C), e lo condannava, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, alle
pene, condizionalmente sospese, di un anno, dieci mesi
di reclusione e dell’interdizione dai pubblici uff‌ici per la
durata di anni due;
- Aldo Tangorra, ispettore in servizio presso la Direzio-
ne provinciale del lavoro di Bari, colpevole dei reati di cor-
ruzione per atti contrari ai doveri d’uff‌icio, commessi tra
l’agosto e l’ottobre 2008 in occasione delle visite ispettive
effettuate presso le società “Autotrasporti Vitucci s.n.c.”
e “F.lli Tarantino di Paolo Tarantino & co. s.a.s.” (capi G,
H), e lo condannava, unif‌icati gli illeciti dal vincolo della
continuazione ed in concorso delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di un
anno e quattro mesi di reclusione;
- Salvatore Tupputi colpevole di concorso, quale pri-
vato intermediario, nel tentativo di concussione posto in
essere, tra 1’11 e il 12 settembre 2008, dall’ispettore del
lavoro Volponi in danno di Ruggiero Di Cuonzo, titolare di
un’azienda agricola in agro di Barletta (capo B), e lo con-
dannava, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 61
n. 7 c.p. e previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche, alle pene, condizionalmente sospese, di un
anno di reclusione e dell’interdizione temporanea dai pub-
blici uff‌ici per anni due, nonché al risarcimento dei danni
in favore della costituita parte civile.
2. La Corte di appello di Bari, investita dalle impugnazio-
ni proposte dai predetti imputati, con sentenza del 4 ottobre
2011, depositata il successivo 22 novembre, in parziale rifor-
ma della decisione di primo grado, che confermava nel resto,
riduceva la pena principale inf‌litta al Cifarelli, al Gesualdo
e al Maldera, rideterminandola in un anno e otto mesi di
reclusione, per il primo, in due anni di reclusione, per il se-
condo, in tre anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, per
il terzo; revocava la pena accessoria dell’interdizione legale
inf‌litta al Maldera; sostituiva, per il Gesualdo, la pena acces-
soria dell’interdizione perpetua dai pubblici uff‌ici con quella
temporanea di anni cinque; accordava al Gesualdo il benef‌i-
cio della sospensione condizionale; applicava al Tangorra la
pena accessoria, condizionalmente sospesa, dell’interdizione
temporanea dai pubblici uff‌ici per la durata di anni due.
Il Giudice distrettuale premetteva che, a seguito della
denunzia sporta dall’imprenditore Nunzio Cappelletti, vit-
tima di uno dei tentativi di concussione, era stata avviata,
da parte della Guardia di Finanza di Barletta, una comples-
sa attività investigativa, che aveva disvelato un consolidato
sistema illecito, promosso e attuato da alcuni ispettori in
servizio presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari,
i quali, nello svolgimento delle funzioni d’istituto, avevano
reiteratamente violato i loro doveri, strumentalizzando l’uf-
f‌icio per f‌inalità privatistiche e per trarne indebiti prof‌itti.
Rilevava la Corte territoriale che il materiale probatorio
acquisito - integrato dalle testimonianze delle vittime de-
gli episodi concussivi e di altre persone informate dei fatti,
dalla documentazione sequestrata, dagli esiti delle inter-
cettazioni telefoniche e ambientali, dagli accertamenti
espletati dai militari della Guardia di Finanza - dimostra-
va la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti così
come rispettivamente addebitati agli imputati, nonché il
ruolo da ciascuno di essi svolto: gli ispettori del lavoro si
erano avvalsi, in alcune occasioni, del compiacente aiuto
di consulenti del lavoro o di altri soggetti privati, che ave-
vano svolto un’attività d’intermediazione tra il funzionario
pubblico e l’imprenditore privato.
Evidenziava che i funzionari della Direzione provincia-
le del lavoro, grazie anche a tale intermediazione, avevano
posto in essere una serie di reati contro la pubblica ammi-
nistrazione e la fede pubblica.

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