Corte di cassazione penale sez. V, 22 agosto 2013, n. 35341 (ud. 5 giugno 2013)

Pagine129-131
129
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
LEGITTIMITÀ
Fabrizio, imputato ex art. 187 comma 8 in relazione all’art.
186 comma 2 lett. c) del codice della strada (per essersi
rif‌iutato di sottoporsi ad accertamenti diretti a verif‌icare
l’assunzione di sostanze stupefacenti), la pena concordata
tra le parti, ex art. 444 c.p.p.; con sospensione della paten-
te di guida per un anno e sei mesi.
2- Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa-
zione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Genova, che deduce inosservanza ed
erronea applicazione degli artt. 186 e 187 del codice della
strada, con riguardo all’omessa applicazione della sanzio-
ne amministrativa della conf‌isca del veicolo con il quale è
stata commessa l’infrazione. Conf‌isca che il giudice, secon-
do il P.G. ricorrente, avrebbe dovuto disporre. In ogni caso,
sostiene ancora il ricorrente, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, nel
caso di mancata conf‌isca dell’auto perchè appartenente a
terzi, avrebbe dovuto essere applicata per una durata non
inferiore a due anni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specif‌icati.
1- L’art. 187 comma 8 del codice della strada dispone
che al conducente che si rif‌iuti di sottoporsi all’accerta-
mento di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo si appli-
cano le sanzioni di cui all’art. 186 comma 7 del medesimo
codice, tra le quali è indicata la conf‌isca del veicolo con
il quale è stata commessa l’infrazione, salvo che lo stesso
appartenga a persona ad essa estranea; in tale ultimo
caso, l’art. 186 comma 2 lett. c), richiamato dal comma 7,
dispone che la durata della sospensione della patente sia
raddoppiata.
A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale
pur dopo le modif‌iche apportate alla predetta norma dalla
legge n. 120 del 2010. Invero, l’attribuzione alla conf‌isca
della natura di sanzione amministrativa accessoria non
ha eliminato il carattere della obbligatorietà e, in con-
seguenza, non ha fatto venir meno l’obbligo del giudice,
ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza,
anche di patteggiamento, che accerti la commissione del
reato sopra indicato (Cass. n. 12313/12). Ciò, peraltro,
analogamente a quanto avviene per l’applicazione della
sanzione della sospensione della patente di guida, la cui
natura amministrativa non incide sull’obbligo del giudice
di applicarla, nei casi previsti dalla legge.
Spetta quindi sempre al giudice di disporre la conf‌isca
del veicolo con il quale il reato è stato commesso, previa
verif‌ica della sussistenza dei relativi presupposti.
Orbene, a tale verif‌ica si è sottratto il giudice del meri-
to, che nulla in proposito ha argomentato.
2- Sui punti concernenti la conf‌isca, quindi, e la dura-
ta della sospensione della patente di guida, la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale
di Massa il quale, nell’esaminare la questione, dovrà ripor-
tarsi ai principi affermati da questa Corte in materia con
riguardo al concetto di “appartenenza dell’auto a persona
estranea al reato”, che preclude la conf‌isca del veicolo.
In proposito, è opportuno rilevare che è stato da que-
sta Corte condivisibilmente affermato che il concetto di
“appartenenza” deve intendersi, “non in senso tecnico,
come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma
quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può
assumere la forma del possesso o della detenzione, purché
non occasionali” (Cass. n. 20610/10, in una fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scoo-
ter, formalmente intestato alla madre dell’imputato ma in
uso a quest’ultimo). Ed ancora, che la conf‌isca del veicolo
intestato a un terzo è esclusa “solo quando questi risulti
del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest’ul-
tima come assenza di condizioni che rendano prof‌ilabile a
suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia
derivata la possibilità della circolazione del mezzo” (Cass.
n. 39777/12).
Il giudice del rinvio esaminerà, dunque, la questione,
alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 22 AGOSTO 2013, N. 35341
(UD. 5 GIUGNO 2013)
PRES. MARASCA – EST. LIGNOLA – P.M. IZZO (CONF.) – RIC. ROSSI
Falsità in atti y In atti pubblici y Falso documentale
y Verbali di preavviso alle violazioni del codice della
strada y Qualif‌ica di atto pubblico y Sussistenza.
. In tema di falso documentale, rientrano nella nozione
di atto pubblico i verbali di preavviso di accertamento
di violazione del codice della strada. (c.p., art. 476; c.p.,
art. 479) (1)
(1) Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2013, Serritiello, in Ius&Lex, dvd n.
1/2014, ed. La Tribuna, e Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2013, Camera,
in Riv. pen. 2013,1275, precisano che rientrano nella nozione di atto
pubblico anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad
inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo
di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel
contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o
meno allo schema tipico - ponendosi quale necessario presupposto
di momenti procedurali successivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 3 maggio 2012, la Corte d’appello
di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Urbino
dell’8 giugno 2010, con la quale Rossi Stefania era con-
dannata alla pena di giustizia per il delitto di falso in atto
pubblico; in particolare all’imputata era stata contestata
la falsif‌icazione dei verbali di preavviso di accertamento
di violazione del codice della strada, emessi nei confronti
di Schiaratura Leonardo e Dominici Pierangelo, nella qua-
lità di vigile urbano, modif‌icando la contestazione delle
violazioni amministrative ivi indicate, così consentendo
il pagamento di una sanzione amministrativa inferiore
rispetto a quella prescritta e concretamente irrogata, non-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT