Corte di cassazione penale sez. VI, 1 luglio 2013, n. 28424 (ud. 12 giugno 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
fossero stati citati nel processo penale come responsabili
civili (Cass. 13 marzo 2009 n. 6185; Cass. ord. 26 gennaio
2009 n. 1862).
Ora, nel caso in esame, i danneggiati hanno esercitato
l’azione, non solo nei confronti dell’imputata ma anche
- sulla base del litisconsorzio necessario in materia di
assicurazione per la responsabilità civile contro il proprie-
tario del veicolo investitore e la società assicuratrice; ed
alcune parti del giudizio sono rimaste estranee al processo
penale.
In particolare, nel processo penale vi è stata solo la
costituzione di parte civile, ma non anche la citazione
del responsabile civile (peraltro irrilevante) che non ha,
quindi, partecipato al processo penale, mentre come già
detto l’azione civile è stata proposta, non solo nei confron-
ti dell’imputata M., ma anche del responsabile civile.
In questo caso, pertanto, non opera, sulla base dei
principi enunciati, non ricorrendo l’ipotesi prevista dal-
l’art. 75, comma 3, c.p.p., la sospensione necessaria ex art.
295 c.p.c., erroneamente disposta dal giudice del merito
- senza peraltro alcun richiamo alla norma applicata e con
motivazione quantomeno ellittica v. secondo periodo del-
l’ordinanza di sospensione) difettando il rapporto di pre-
giudizialità fra processo penale e giudizio civile. Conclusi-
vamente, va disposta la prosecuzione del giudizio civile in
corso davanti al tribunale di Locri anche nei confronti di
C.F. e G.F., in proprio e nella qualità di genitori esercenti
la potestà genitoriale sulla minore C.M. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 1 LUGLIO 2013, N. 28424
(UD. 12 GIUGNO 2013)
PRES. MILO – EST. CORTESE – P.M. DI POPOLO (DIFF.) – RIC. DE CHIRICO
Peculato y Appartenenza alla pubblica amministra-
zione y Mandatario dell’ACI y Appropriazione delle
somme di denaro riscosse per tasse automobilisti-
che y Conf‌igurabilità del reato.
. Commette il delitto di peculato il mandatario dell’Au-
tomobile Club Italiano che si appropria delle somme
riscosse per le tasse automobilistiche. (c.p., art. 314;
c.p., art. 357; c.p., art. 358) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 1 agosto 2007,
Crupi, in questa Rivista 2008, 154. In senso analogo alla massima
in commento si veda Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, P.G. in proc.
Venturi, ivi 2012, 803. In argomento cfr. Cass. pen., sez. VI, 8 luglio
2013, Palumbo, ivi 2013, 1026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De Chirico Vito ricorre per cassazione a mezzo del
difensore avverso la sentenza in data 2 ottobre 2012 della
Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di
condanna, agli effetti penali e civili, emessa dal Tribunale
di Trani il 13 novembre 2007 per il reato di cui agli artt.
314 e 61 n. 7 c.p., per essersi, nella qualità di incaricato
di pubblico servizio in quanto mandatario dell’Automobile
Club di Bari per la riscossione delle tasse automobilisti-
che presso la delegazione di Terlizzi e Gravina in Puglia,
appropriato di ingenti importi riscossi a detto titolo ne-
gli anni 1999 e 2000. Deduce violazione di legge e vizio di
motivazione:
- in relazione agli estremi oggettivi del reato, non
essendo ravvisabile nel caso di specie lo svolgimento di
un pubblico servizio, posto che, da un lato, il prevenuto
era un delegato indiretto dell’ACI territoriale in forza di
una convenzione privata, il che comportava anche che gli
importi riscossi conf‌luivano nella sua disponibilità f‌inan-
ziaria privata, e, dall’altro, le somme da lui non versate
non potevano comunque considerarsi pecunia pubblica,
in quanto concernevano la parte di spettanza esclusiva
dell’ACI;
- in relazione agli estremi soggettivi del reato, essendo
mancata ogni verif‌ica sulla consapevolezza del prevenuto
di essere (in ipotesi di fondatezza della prospettiva accu-
satoria) un incaricato di pubblico servizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il fatto appropriativo da parte del prevenuto è fuori di-
scussione.
Correttamente si è ritenuto il De Chirico incaricato di
pubblico servizio, e ciò a prescindere dalla sua posizione
formale di delegato indiretto dell’ACI territoriale.
In base alla formulazione dell’art. 358 c.p., è inca-
ricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita,
indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di im-
piego con un determinato ente pubblico. Il legislatore ha
privilegiato il criterio funzi onale, che trova r iscontro sia
nel confronto tra il vecchi o e nuovo testo dell’art. 358
c.p., dal quale ulti mo è stato espunto ogni r iferimento
al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubbli-
co, contenuto invece nella norma previgente, sia nella
presenza de lla locuzione “ a qualunque tit olo” contenuta
nella disposi zione vigente. Il ser vizio pubblico ha nat ura
funzionale ed oggettiva , nel sens o che è tale quello che
realizzi direttamente f‌inalità pubbliche. Nell’ambito
delle attività pubblicistiche, la qualif‌ica di incaricato di
pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono
compiti di rango intermedio tr a le pubb liche funzioni e
le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si iden-
tif‌icano in attività in senso lato intellettive, rimanendo
escluse quelle meramente esecutive, per le quali il con-
tributo che da esse ricava la realizzazione delle f‌inalità
pubblicistich e può essere indifferentemente fornito con
altri rimedi str umentali, sosti tutivi della prestazione
personale. Anche l’esercizio di fatto di un pubblico ser-
vizio, quando v’è acquiescenza o tolleranza o consenso
tacito dell’amministrazione, vale ad attribuire la relativa
qualif‌ica al soggetto agente.
Il servizio pubblico di riscossione delle tasse auto-
mobilistiche rimane disciplinato da una normativa pub-
blicistic a e persegue f‌inal ità pubbliche anc he se attuato
per il tramite di strumenti privatistici. La dedotta natura
privatist ica del ra pporto dell’i ncaricato all a riscossion e

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