Corte di cassazione penale sez. VI, 18 luglio 2013, n. 30821 (ud. 18 aprile 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all’in-
tero contesto pr obatorio), avrebbero potuto d eterminare
una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo co-
munque esclusa la possibilità che la verif‌ica sulla corret-
tezza e completezza della motivazione (cui deve limitar-
si la corte d i cassazione) possa ess ere confusa con una
nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrap-
porre a quella eff ettuata dal giudice di meri to (sez. II, n.
19584 del 5 maggio 2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri).
Tenendo conto di tutti i princìpi testè ricordati, deve
dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomen-
tazioni poste a base delle censure appena esaminate, e
gli atti processuali indicati nel ricorso, ed allegati allo
stesso, non valgono a scalf‌ire la congruenza logica del
complesso motivazionale impugnato, alla quale le parti
civili rico rrenti hanno inteso piuttosto s ostituire una
propria perplessa visione alternativ a del fatto facendo
riferimento all’art. 606 lett. e ) c.p.p.: pur asserendo di
voler contestare l’omessa o errata ricostruzione di risul-
tanze della prova dimostrativa - sotto il prof‌ilo del de-
nunciato vizio m otivazionale ai sensi dell’ art. 606 lett. e)
c.p.p. - con il ricors o è stato, in realtà, piuttosto richi esto
a questa Corte un intervento in sovrapposizione argo-
mentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai f‌ini
di una lettura della prova alternativa rispetto a quella,
congrua e log ica, fornita dalla Cor te di merito.
7. AI rigetto del ricorso segue, per legge, la condan-
na dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 18 LUGLIO 2013, N. 30821
(UD. 18 APRILE 2013)
PRES. DE ROBERTO – EST. CORTESE – P.M. VOLPE (CONF.) – RIC. MORETTO
Circostanze del reato y Attenuanti y Attenuante
della particolare tenuità del fatto y In ipotesi di
reato continuato y Valutazione y Parametro y Consi-
derazione della vicenda nel suo complesso y Legit-
timità y Fattispecie in tema di appropriazione da
parte del comandante dei vigili urbani dei proventi
delle infrazioni stradali.
. In tema di reati contro la P.A., è legittimo da parte del
giudice, nel concedere l’attenuante speciale prevista
dall’art. 323 bis c. p. p., valutare, nell’ipotesi di reato
continuato, la vicenda nel suo complesso e non solo
con riferimento all’entità della violazione più grave,
autonomamente considerata. (Fattispecie nella quale
la Corte ha ritenuto legittimo il diniego dell’attenuante
in un caso di appropriazione multipla e continuata, da
parte del comandante dei vigili urbani, dei proventi
delle infrazioni stradali). (c.p., art. 314; c.p., art. 323
bis) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2012,
Lia, in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 21
gennaio 2005, P.G. e Nicolosi, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 aprile 2011 il Tribunale di Lecce
condannava Moretto Michele alla pena di quattro anni e sei
mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici
uff‌ici, e al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile Comune di Surbo, in quanto colpevole del rea-
to di peculato continuato, per essersi, nella sua qualità di
Comandante della Polizia Municipale del Comune di Sur-
bo, incaricato della riscossione delle somme dovute per
contravvenzioni stradali, appropriato di numerose somme
versate dai contravventori, omettendo di versarle alla te-
soreria comunale. La sentenza veniva gravata di appello e
la Corte di appello di Lecce, rigettando tutte le doglianze
a sostegno dell’impugnazione, confermava il giudizio di re-
sponsabilità in ordine a tutti i capi di accusa e, dichiarati
estinti per prescrizione gli episodi anteriori al 26 ottobre
1999, riduceva l’aumento di pena per continuazione da un
anno a sei mesi, rideterminando la pena inf‌litta in anni
quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato a
mezzo del difensore e ne chiede l’annullamento, denun-
ziando:
- la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
dalla motivazione in punto riconoscimento della col-
pevolezza, per avere la Corte di merito, dopo aver dato
atto della assoluta confusione che regnava nel Comune
di Surbo in ordine alla gestione delle somme pagate per
contravvenzioni, attribuito arbitrariamente al Moretto la
responsabilità della stessa e la callida volontà di approf‌it-
tarne per trattenere le somme incassate e precludere la
scoperta degli omessi versamenti agli Uff‌ici competenti;
laddove la confusione era un dato di fatto indipendente
dalla condotta del prevenuto e rendeva sostanzialmente
impossibile ricostruire l’effettiva situazione dei pagamenti
e individuare in quale momento ne fosse avvenuta la sot-
trazione;
- la violazione di legge e il vizio della motivazione in
ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 323 bis c.p.,
dovendosi al riguardo considerare la più grave delle sin-
gole condotte, in sé comunque modesta, e non rilevando a
tal f‌ine la pluralità dei fatti, in ogni caso inidonei, anche
cumulativamente presi, a far escludere l’ipotesi di lieve
entità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
Sono, invero, palesemente destituite di fondamento
le censure difensive intese a dimostrare, attraverso la
denunzia del vizio motivazionale, la insussistenza delle
condotte criminose. Nella fattispecie, dalle sentenze di
primo e secondo grado si evince che degli ammanchi,
relativi ai corrispettivi delle somme incassate per contrav-
venzioni e documentalmente riscontrati, era sicuramente
responsabile l’imputato, quale incaricato di quel servizio
e detentore della relativa documentazione, che non ha
fornito alcuna dimostrazione, e neanche mai uff‌icialmente
asserito, di aver provveduto alle dovute rimesse agli uff‌ici
competenti.

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