Corte di cassazione penale sez. VI, 4 aprile 2013, n. 15724 (ud. 6 febbraio 2013)

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
causa di una situazione di pericolo occulto, caratterizza-
ta dal requisito oggettivo della non visibilità e da quello
soggettivo dell’imprevedibilità (Cass. civ., 29 aprile 2006,
n. 10040; Cass. civ. 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. 21 di-
cembre 2001, n. 16179; Cass. civ., 12 giugno 2001, n. 7938;
Cass. civ., 14 gennaio 2000, n. 366). Non ogni situazione
di pericolo stradale integra l’insidia, ma solo quella che
concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e
non prevedibile, e la prova della non visibilità ed impreve-
dibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale
dell’insidia, grava su chi ne sostiene l’esistenza (Cass. civ.
5 luglio 2001, n. 9092).
4.3. Una volta che il danneggiato abbia provato l’esi-
stenza d’una situazione di insidia, nell’accezione sopra
ricordata, spetta alla pubblica amministrazione l’onere
di provare che l’incidente poteva essere evitato da una
diversa condotta di guida dell’autoveicolo (Cass. civ., 30
luglio 2002, n. 11250; Cass. civ. 13 maggio 2002, n. 6807).
Nella specie, come affermato anche dal Giudice di prime
cure, in base alla documentazione fotograf‌ica allegata al
fascicolo di primo grado del Luciani, era da escludere in
assoluto che le buche di cui è causa costituissero un peri-
colo per coloro che con qualunque mezzo transitassero at-
tenendosi alla disciplina dettata dall’art. 143 c.d.s., poiché
poste al centro della sede stradale e di limitato diametro,
disciplina tanto più vincolante per l’attore essendo su un
veicolo a due ruote e dunque di limitatissimo ingombro di
carreggiata.
La decisione, pertanto è in armonia con il principio
di diritto secondo cui la colpa del danneggiato esclude la
responsabilità della pubblica amministrazione, in quanto
unica causa dell’evento dannoso (Cass. civ. 25 maggio
1994, n. 5083). Infatti, la colpa del danneggiato esclude
la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. quando in-
terviene nella determinazione dell’evento dannoso, con un
impulso autonomo e con i caratteri dell’imprevedibilità e
della inevitabilità (Cass. civ., 6 luglio 2006. n. 15383; Cass.
civ., 21 ottobre 2005, n. 20359; Cass. civ., 27 gennaio 2005,
n. 1655).
4.4 La Giurisprudenza indicata dal ricorrente si rivela
non specif‌icamente pertinente alla fattispecie; mentre,
quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. comma l,
n. 5, va ribadito che esso si conf‌igura solamente quando
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito,
quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato
o insuff‌iciente esame di punti decisivi della controversia
prospettati dalle parti o rilevabili d’uff‌icio, ovvero un in-
sanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da
non consentire l’identif‌icazione del procedimento logico
giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass., 25 feb-
braio 2004, n. 3803).
5 - Si propone la trattazione del ricorso in camera di
consiglio e il rigetto dello stesso.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e
notif‌icata ai difensori delle parti costituite.
Il ricorrente ha presentato memoria con cui si limita a
ribadire le argomentazioni contenute nel ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di con-
siglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto
esposti nella relazione, precisando, comunque, quanto al
titolo di responsabilità invocato (I motivo di ricorso)
che l’aver citato l’art. 2051 c.c. (p. 6 del ricorso per cas-
sazione ed atto di appello ivi richiamato) non era circo-
stanza suff‌iciente all’inquadramento della causa petendi;
restando comunque ferme le considerazioni in fatto ed in
diritto di cui punti 4.3. e 4.4. della relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo ma-
nifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in di-
spositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 4 APRILE 2013, N. 15724
(UD. 6 FEBBRAIO 2013)
PRES. GARRIBBA – EST. PAOLONI – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. RENI
Veicoli y Tassa di circolazione y Riscossione y Da
parte di delegazione ACI y Gestore di fatto di una
delegazione ACI y Qualif‌ica di incaricato di pubbli-
co servizio y Conf‌igurabilità.
. Ha natura di funzione pubblica l’attività di riscossione
delle tasse automobilistiche da parte di una delegazio-
ne dell’ACI. (Nella specie la Corte ha precisato che il
gestore di fatto di una tale attività riveste la qualif‌ica
soggettiva di incaricato di un pubblico servizio) (c.p.,
art. 357; c.p., art. 358) (1)
(1) Negli stessi termini si veda Cass. pen., sez. VI, 1 agosto 2007,
Crupi in questa Rivista 2008, 154.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte terri-
toriale sarda ha confermato la sentenza resa il 20 gennaio
2005 dal Tribunale di Sassari, che all’esito di giudizio
ordinario ha riconosciuto P.C. Reni colpevole del delitto
di peculato, condannandolo - in concorso di generiche
circostanze attenuanti - alla pena sospesa di due anni di
reclusione.
Condotta criminosa integrata dall’essersi il Reni ap-
propriato la somma di lire 43.605.000 derivante dai versa-
menti per tasse automobilistiche riscossi nel giugno 1998
dalla agenzia di pratiche automobilistiche S.T.T. (Servizi
Trasporti e Turismo) s.r.l. da lui amministrata e svolgente
compiti di delegazione indiretta dell’ A.C.I. provinciale di
Sassari in virtù di apposita convenzione stipulata l’1 aprile
1997 con l’ente pubblico.
Pacif‌ica emergendo dalle indagini - ad avviso delle due
conformi decisioni di merito - la sottrazione delle somme
riscosse per tasse automobilistiche dall’agenzia del Reni e
non riversate con rimessa postale all’A.C.I. di Sassari (ve-
rif‌ica storico-contabile svolta dall’ispettore Vargiu), il nu-
cleo centrale dell’analisi dei giudici di merito si è concen-
trato sul tema della qualif‌ica soggettiva del Reni nel suo

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