Corte di cassazione penale sez. VI, 17 maggio 2013, n. 21197 (ud. 12 febbraio 2013)

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giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 17 MAGGIO 2013, N. 21197
(UD. 12 FEBBRAIO 2013)
PRES. MILO – EST. DI SALVO – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. DOMENICI
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni y
Elemento oggettivo y Attività costrittiva non corri-
spondente al contenuto di poteri giurisdizionali y
Conf‌igurabilità y Esclusione y Reato di violenza pri-
vata y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Fattispecie in
tema di impedimento al proprietario di una strada
di transitarvi con i suoi veicoli, apponendo una ca-
tena con lucchetto.
. Non ricorre il delitto di ragion fattasi ma quello di
violenza privata allorché l’esplicazione di attività co-
strittiva non corrisponde al contenuto del possibile
esercizio del potere giurisdizionale. (Fattispecie in cui
l’agente, al f‌ine di esercitare il preteso diritto di par-
cheggio su una strada privata, aveva impedito al pro-
prietario della stessa di transitarvi con i suoi veicoli,
apponendo una catena con lucchetto). (c.p., art. 393;
c.p., art. 610) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. V, 8 luglio 2010, Tallarico,
in Riv. pen. 2011, 948 e Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 1998, Ottavia-
no, ivi 1998, 620. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2007,
Steiner, in questa Rivista 2008, 302, secondo cui commette il reato
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di violenza
privata colui il quale, a fronte dell’illegittima occupazione, da parte
di un pedone, di uno spazio destinato al parcheggio di autoveicoli,
nell’attesa del sopraggiungere di un determinato veicolo, adoperi
violenza o minaccia per ottenere la liberazione di detto spazio onde
potervi parcheggiare il proprio veicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Domenici Vittorio ricorre per cassazione, tramite
il difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Firenze, in data 20 dicembre 2011, con la quale è stata
confermata la sentenza di primo grado emessa, il 29 aprile
2006, dal Tribunale di Livorno, in ordine: capo A) al de-
litto di cui agli artt 81 cpv. 392 e 393 c.p. perchè, al f‌ine
di esercitare il preteso diritto di parcheggio conseguente
all’asserita servitù gravante sull’area di proprietà di La-
girti Pierluigi, pur potendo ricorrere al giudice, con più
condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, si
faceva ragione da sè medesimo, in diverse circostanze, sia
espiantando e danneggiando i paletti che il Lagirti aveva
installato nella predetta area sia minacciando ripetuta-
mente la persona offesa e i suoi familiari (il f‌iglio France-
sco e la moglie Francesca Carollo), con le espressioni: “Qui
non fate un bel niente altrimenti io vi spacco tutto, voi li
mettete e io ve li tolgo, a te (riferendosi a Lagirti France-
sco) ti tolgo quel sorrisino dalla faccia e ti spacco di botte
e vi spedisco tutti e tre a calci nel Trentino”, “Voi qui non
fate un bel niente e fai le foto a sto cazzo”. In Livorno il 17
gennaio 2006 e il 27 gennaio 2006. Capo B): art. 610 c.p.
perchè, con violenza consistita nell’apporre all’uscita del-
la proprietà di Lagirti Pierluigi una catena con lucchetto,
impediva ai Lagirti, a Boldrini Valeria e a Pienotti Daniele
il legittimo uso delle rispettive auto, parcheggiate su tale
proprietà. In Livorno il 17 gennaio 2006.
2. Il ricorrente afferma, in primo luogo, che il giudice a
quo, benché nell’incipit della parte motiva della sentenza
impugnata sembri prendere in considerazione i reati pre-
visti dagli artt. 393 e 610 c.p., esamina poi le condotte del
Domenici con particolare riferimento alla prova circa la
violenza sulle cose. In secondo luogo, il ricorrente asseri-
sce che la condanna avrebbe dovuto riguardare il solo reato
di cui all’art. 393 c.p. e non anche quello di cui all’art. 610
c.p. poichè se il Domenici ha tenuto una condotta illecita,
lo ha fatto nella convinzione che non fosse diritto delle
persone offese delimitare con dei paletti la strada privata,
in guisa da impedire l’accesso agli abitanti del f‌initimo
condominio fra i quali il Domenici.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impu-
gnata.
3. Con memoria presentata in data 7 febbraio 2013, le
parti civili hanno chiesto il rigetto del ricorso, osservando
che la condotta inerente all’apposizione della catena, di
cui al capo B), integra un comportamento costrittivo del-
l’altrui libertà di determinazione, che nulla ha a che fare
con l’esercizio di un diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Le doglianze formulate esulano dal numerus clau-
sus delle censure deducibili in sede di legittimità, inve-
stendo prof‌ili di valutazione della prova e di ricostruzione
del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,
le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico - giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema
di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del
giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la pro-
pria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’aff‌idabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire
se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpreta-
zione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato
le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni
che hanno giustif‌icato la scelta di determinate conclusioni
a preferenza di altre (sez. un. 13 dicembre 1995 Clarke, rv
203428). Nel caso di specie, la Corte d’appello, richiaman-
do anche le risultanze del dibattimento di primo grado,
ha evidenziato come le testimonianze delle parti offese,
degli altri testi oculari nonché degli operanti di p.g. dimo-
strino la sussistenza di una annosa controversia tra i La-
girti, titolari della ditta Veneta Arredamenti, e i condomini
dello stabile sito di fronte, in merito alla strada privata
di separazione fra le due proprietà, da cui si accede al
posteggio e ai garages sottostanti. In particolare, le auto
ivi parcheggiate dai condomini ostacolavano talvolta
l’accesso ai camion dell’impresa, ragion per cui i Lagirti
avevano ottenuto l’autorizzazione a collocare dei paletti.
Nel contesto di tale controversia si collocano gli episodi
che hanno visto protagonista il Domenici, che, come

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