Corte di cassazione penale sez. IV, 25 ottobre 2013, n. 43727 (ud. 12 luglio 2013)

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giur
2/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
sola base del verbale dell’accertamento urgente - c.d.
alcoltest. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
. In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che
la «fermata» costituisca una fase della circolazione; di
conseguenza è del tutto irrilevante, ai f‌ini della conte-
stazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il vei-
colo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest
fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo
ovvero in moto. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (2)
(1) Nel senso che qualora l’alcoltest risulti positivo, costituisce one-
re della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto ac-
certamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento
utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione
dell’aspirazione, v. Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2011, Ric. Salamo-
ne, in questa Rivista 2012, 451.
(2) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2007, Savoia in questa
Rivista 2008, 663.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 11 marzo 2010 il Tribu-
nale di Venezia dichiarava P.E. colpevole del reato di cui
all’art. 186 c.d.s., comma 2, in quanto in data (omissis)
lo stesso, sottoposto ad alcoltest, risultava positivo all’ac-
certamento. In particolare gli agenti di polizia rilevavano
un tasso alcoolemico superiore ai limiti di legge e precisa-
mente pari a 1,61 g/l, in occasione della prima prova, ed a
1,79, in occasione della seconda prova. Di conseguenza,
riconosciute le attenuanti generiche, il Tribunale di Vene-
zia condannava il P. alla pena di mesi 2 di arresto ed euro
1.000,00 di ammenda, con sostituzione della pena detenti-
va in quella pecuniaria pari a 3.280,00 euro oltre alle spese
del procedimento.
Applicava, inoltre, all’imputato la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di gui-
da per un anno e disponeva la conf‌isca dell’autovettura, di
proprietà del P., con cui era stato commesso il reato.
Proposto appello, la Corte di appello di Venezia con-
fermava in foto la sentenza di primo grado condannando
l’imputato al pagamento delle spese del grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
il difensore dell’imputato per violazione ed erronea inter-
pretazione delle nome processuali stabilite a pena di inuti-
lizzabilità in riferimento agli artt. 191, 192, 511 e 533 c.p.p.
In particolare, la difesa ha censurato la sentenza della
Corte di appello nella parte in cui, conformandosi alla pro-
nuncia di primo grado, ritiene provata la penale responsa-
bilità del ricorrente in merito al reato contestatogli sulla
base del verbale dell’accertamento urgente c.d. alcoltest.
Secondo la difesa la prova che il P. si trovasse alla guida
dell’autovettura prima della somministrazione dell’alcol-
test avrebbe dovuto formarsi in dibattimento, nel contrad-
dittorio delle parti non potendo, invece, essere ricavata
dal verbale dell’accertamento irripetibile acquisito al fa-
scicolo per il dibattimento.
A detta del ricorrente avrebbero dovuto essere sentiti
gli agenti che effettuarono l’accertamento del tasso alcoo-
lemico in dibattimento.
Difatti ritenere provato il reato di guida in stato di
ebbrezza sulla sola base del verbale dell’accertamento
tecnico, senza altre fonti che affermino che il soggetto sot-
toposto al test si trovasse alla guida, costituisce, secondo
la difesa, una violazione delle norme codicistiche poste a
presidio del principio del contraddittorio nella formazione
della prova con conseguente inutilizzabilità dei risultati
(artt. 511 e seguenti, artt. 191 e 192 c.p.p.).
In realtà la ricostruzione difensiva risulta alquanto
artif‌iciosa.
Certamente gli agenti che hanno proceduto all’accerta-
mento avrebbero potuto essere sentiti in dibattimento e le
loro dichiarazioni indubbiamente costituiscono n elemen-
to ripetibile. Da questo, però, non si può far discendere
una inutilizzabilità, per così dire, parziale del verbale di
un atto irripetibile in modo da ritenerlo utilizzabile nella
parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso al-
coolemico superiore a quello consentito e non nella parte
in cui da coto delle circostanze nell’ambito del quale tale
accertamento è stato effettuato. Peraltro il fatto d’essere
alla guida di un autoveicolo costituisce l’antecedente logi-
co necessario e legittimante l’accertamento c.d. alcoltest.
Merita inoltre sottolineare come la circostanza che il
conducente sia fermo od in movimento non rileva. A tal
proposito la giurisprudenza ha più volte affermato che
in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la
“fermata” costituisca una fase della circolazione.
Di conseguenza è del tutto irrilevante, ai f‌ini della conte-
stazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo
condotto dall’imputato risultato positivo all’alcooltest fosse,
al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in
moto (ex pluris Cass., sez. IV, 37631/2007, RV237882).
A ciò si aggiunga il consolidato orientamento in base
al quale in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando
l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa
fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad
esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato,
oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione
dell’aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito
della documentazione attestante la regolarità dell’etilo-
metro (vedi ex pluris sez. IV, n. 42084/2011, RV251117).
Alla luce di tali argomentazioni il motivo di ricorso
appare infondato e va rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 25 OTTOBRE 2013, N. 43727
(UD. 12 LUGLIO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. IZZO – P.M. GERACI (CONF.) – RIC. B.C.
Norme di comportamento in genere y Auto-
strade y Obbligo di regolare la velocità in base alle
condizioni della strada y Sussistenza y Fattispecie
in tema di veicolo fermo per avaria.
. In tema di circolazione stradale, la circostanza che le
autostrade consentano un’andatura veloce non fa venir
meno l’obbligo di prestare costante attenzione allo

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