Corte di cassazione penale sez. IV, 12 novembre 2013, n. 45514 (ud. 7 marzo 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
LEGITTIMITÀ
e dei rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142
c.d.s., comma 6, facendo prova il verbale in questione f‌ino a
querela di falso della effettuazione dei rilievi stessi, fermo
restando peraltro che le risultanze di questi rilievi valgono
f‌ino a prova contraria, che può essere data dall’opponente
attraverso la dimostrazione, in base a concrete circostan-
ze di fatto, prova che nel caso in specie la Domenichini sul
punto non ha neanche offerto di fornire (cfr. anche Cass.
n. 8896 del 1997 e sez. un. n. 2952 del 1998).
Con il terzo motivo (violazione dell’art. 45/1 c.d.s.,
dell’art. 45/8 c.d.s., dell’art. 77/5 c.d.s., dell’art. 77/7 c.d.s.
e dell’art. 183 Reg. c.d.s.) la ricorrente lamenta la mancan-
za dei presupposti di legalità dei segnali stradali installati
dal Comune di Vezzano Ligure.
Anche a detta censura non può essere dato ingresso.
Per consolidato orientamento di questa Corte, cui si
ritiene di dare continuità, in mancanza di una disposizio-
ne specif‌ica che stabilisca le conseguenze della mancata
osservanza da parte dell’Amministrazione locale delle di-
sposizioni invocate per l’installazione dei segnali stradali
(artt. 45 e 77 reg. att. esec. c.d.s.), non determina l’illegit-
timità del segnale, e l’amissione delle indicazioni formali
dalle norme contemplate non esima l’utente della strada
dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa segnale,
giacché quelle indicazioni hanno, più semplicemente, lo
scopo di consentire agli organi della pubblica amministra-
zione di controllare la regolarità della fabbricazione e della
collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da
soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano
esercitato in violazione delle disposizioni che ne f‌issano le
modalità di esercizio (cfr. Cass. 18 maggio 2000 n. 6474).
Il quarto motivo sottopone censure di carattere proce-
durale con riferimento a violazione degli artt. 22 e 23 legge
n. 689/1981.
In primo luogo non è chiaro se la ricorrente voglia de-
durre il vizio di cui all’ultimo motivo dell’appello, laddove il
giudice del gravame ha respinto la doglianza per la scarsa
chiarezza dell’accertamento richiesto, ovvero una diversa
e nuova valutazione circa la individuazione del soggetto su
cui incombe l’onere della prova e l’assolvimento relativo.
In entrambe le ipotesi si tratta di censura inammissibile:
del primo assunto, per non avere colto la ratio deciden-
di della sentenza impugnata circa l’affermazione di non
intelligibilità della critica; della seconda per la assoluta
genericità della doglianza, in quanto traducendosi in un
error in procedendo, non espone lo specif‌ico e concreto
pregiudizio subito per effetto di detta omissione, e perciò
non consente di ricondurre il censurato vizio processuale
alla violazione dei principi del giusto processo.
Con i motivi cinque, sei e sette la ricorrente lamenta
vizio di motivazione su distinte circostanze (convinci-
mento del giudice di appello circa la posizione del vigile
rilevatore, caratteristiche del veicolo utilizzato dalla Poli-
zia Municipale e posizione dell’Autovelox) che prima che
infondati, vanno ritenuti inammissibili perché involgenti
valutazioni di fatto, non consentite in sede di legittimità.
In def‌initiva, sembrano emergere le condizioni per pro-
cedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi
la possibile manifesta infondatezza dei motivi del ricorso.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione
di cui sopra sono condivisi dal Collegio, non risultando
in alcun modo contrastati dalle ulteriori considerazioni
svolte da parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.,
con la quale si deduce che una attenta lettura dell’art. 2
D.M.T. 15 agosto 2007 avrebbe dovuto indurre a ritenere
necessaria la ripetizione del segnale di divieto della ve-
locità dopo l’intersezione, giacchè non tiene conto che
l’osservanza dei limiti di velocità è posto, quale divieto di
carattere assoluto, dall’art. 104 c.d.s., mentre la ratio della
preventiva informazione sottesa alla previsione dell’art. 2
D.M.T. 15 agosto 2007, nella quale si rinviene l’obbligo di
trasparenza gravante sulla P.A. (il cui potere sanzionato-
rio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato
dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobili-
sta indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria,
quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di
riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali deri-
vanti dal traff‌ico veicolare, nonché di f‌luidità della circo-
lazione: cosi Cass. 17 novembre 2006 n. 24526) comporta
che l’operato dell’Amministrazione deve essere valutato in
relazione allo stato dei luoghi, fornendo la disposizione in-
dicazioni di massima sulla condotta che la stessa è tenuta
ad osservare, con la conseguenza che nella vicenda che ci
occupa, pacif‌ico che la segnalazione di divieto era posta
sulla via Provinciale, percorsa dalla ricorrente, risulta ir-
rilevante la mancata ripetizione della premonizione dopo
l’intersezione con via Emanueli per gli automobilisti che
proseguivano il transito sulla prima via.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
In considerazione della peculiarità della questione, si
ritiene sussistere giusti motivi per dichiarare interamente
compensate fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 12 NOVEMBRE 2013, N. 45514
(UD. 7 MARZO 2013)
PRES. SIRENA – EST. SAVINO – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. P.E.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Relativo verbale y Prova esclusiva
della responsabilità penale del conducente y Viola-
zione del principio del contraddittorio y Esclusione.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Contestazione del reato di guida
in stato di ebbrezza y Veicolo fermo o in moto y Rile-
vanza y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, non costitui-
sce violazione del principio del contraddittorio, e non
dà luogo all’inutilizzabilità dei relativi risultati, l’aver
provato la penale responsabilità del ricorrente sulla

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