Corte di cassazione penale sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31346 (ud. 18 giugno 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
lizzabilità sollevata dall’imputato, correttamente richia-
mandosi al cons olidato insegnamen to di questa corte
di legittimi tà ai sensi del quale la nullità che der iva
dall’omes so avviso all’indag ato, da parte della po lizia
giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferi-
bile (qua le certamente è la sottoposizi one dell’indaga to
al test a lcolimetrico), della fac oltà di farsi a ssistere
dal difensore, è di natura intermedia e deve ritenersi
sanata se non dedot ta prima (ovvero immedia tamente
dopo) il co mpimento dell’at to ex art. 182, co mma 2,
c.p.p. Detto termine non è posto dalla norma in rela-
zione alla necessaria effettuazione di un successivo atto
in cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben po-
tendo la f ormulazione dell’eccez ione ave r luogo anche
al di fuori dell’esple tamento d i specif‌ic i atti, mediante
lo strumento delle “memorie o richieste” che, ai sensi
dell’art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in o gni stato
e grado del procedime nto (cfr., ex mul tis, Cass., s ez. IV,
n. 2584/2006, RV. 236007).
Nel caso di specie, non avendo l’imputato formulato
l’eccezione in questione nei termini sopra specif‌icati (ma
solamente nel corso del giudizio, dopo la proposizione
dell’opposizione a decreto penale di condanna), l’eccepita
nullità (ove mai esistente) deve ritenersi sanata.
3.2. - Deve ritenersi altresì infondato il secondo motivo
d’impugnazione.
Con il ricorso proposto in questa sede l’imputato ha
reiterato, (come già avvenuto in sede d’appello) l’istan-
za. di sostituzione, con il lavoro di pubblica utilità, della
pena irrogata dal giudice di primo grado, individuata nella
sanzione pecuniaria di euro 3.960,00, a sua volta già deter-
minata per effetto della conversione, nella sanzione pecu-
niaria corrispondente (ex art. 53 L. n. 689/81), della pena
originariamente determinata in due mesi e dieci giorni di
arresto ed euro 1.300,00 di ammenda.
Al riguardo, vale evidenziare come la sostituzione della
pena con la misura del lavoro di pubblica utilità, ai sensi
dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., non può ritenersi ap-
plicabile in caso di già avvenuta sostituzione della pena
originariamente inf‌litta con quella della sanzione sosti-
tutiva di cui all’art. 53 L. n. 689/81, trattandosi di regimi
sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine
ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive e
alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi
possono trovare applicazione individualmente, senza che
i benef‌ici connessi alla sostituzione si sommino determi-
nando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione
del principio di legalità delle pene (cfr. Cass., sez. IV, n.
37967/2012, Rv. 254361).
4. - L’accertamento dell’infondatezza dei motivi di do-
glianza avanzati dall’imputato impone il rigetto del ricor-
so e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Per questi motivi la Corte Suprema di cassazione, riget-
ta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 LUGLIO 2013, N. 31346
(UD. 18 GIUGNO 2013)
PRES. SIRENA – EST. ROMIS – P.M. GERACI (DIFF.) – RIC. LOBELLO E ALTRI
Responsabilità da sinistri stradali y Concorso
di colpe y Graduazione delle colpe concorrenti y Ob-
bligo di articolata motivazione da parte del giudice
y Esclusione y Valutazione delle modalità del sini-
stro e raffronto delle condotte dei soggetti coin-
volti y Suff‌icienza.
. In tema di omicidio e lesioni per colpa cosiddetta
“stradale”, il giudice di merito, riconosciuto il concor-
so di colpa della persona offesa, adempie il dovere di
motivazione in ordine alla graduazione delle colpe con-
correnti di cui è impossibile determinare con certezza
le diverse percentuali dando atto di aver preso in consi-
derazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato
le condotte dei soggetti coinvolti. (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza
del giudice di merito che, dopo aver evidenziato che
la vittima dell’incidente che guidava uno scooter ave-
va anch’esso violato le norme del codice della strada
e dopo aver def‌inito minimo della sua responsabilità,
aveva determinato il concorso di colpa nella misura del
30%) . (c.p.p., art. 606; l. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
8) (1)
(1) Negli stessi termini della massima de qua si veda Cass. pen., sez.
IV, 6 agosto 2009, Casati, in questa Rivista 2010, 741. Nello stesso sen-
so si veda Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 1995, Buttazzoni, in Ius&Lex
dvd n. 6/13, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro,
Besaggio Patrizio veniva dichiarato colpevole del reato di
omicidio colposo (aggravato dalla violazione delle norme
sulla circolazione stradale) a lui ascritto e - previo ricono-
scimento delle circostanze attenuanti generiche, solo
equivalenti alla contestata aggravante - condannato alla
pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle
spese processuali. Valorizzava, il giudice di prime cure, gli
esiti delle indagini e della celebrata istruttoria, dalle quali
era emerso che, a suo avviso, il sinistro stradale, che era
costato la vita a Basile Raffaele, verif‌icatosi il 20 giugno
2006, fosse riconducibile, in via esclusiva, alla condotta
di guida imprudente, imperita e negligente dell’imputato:
questi aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra in
violazione delle norme del codice della strada, occupando
entrambe le carreggiate, ed il conducente dello scooter
non era, per ciò, riuscito ad evitare l’impatto con il mezzo
pesante.
2. Avverso detta sentenza proponevano appello la
difesa dell’imputato, quella del responsabile civile e
quella delle part i civili costituite. La difesa del Besaggio,
preliminarmente, chiedeva, ai sensi dell’art. 603 c.p.p.,
la rinnovazione del l’istruttoria dibattiment ale attraverso
l’espletament o di una nuova perizia. In via princ ipale,

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