Corte di cassazione penale sez. IV, 17 maggio 2013, n. 21281 (ud. 11 dicembre 2012)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
l’imputato, per contrastare i dati obiettivi dell’alcoltest -
unici elementi probatori posti all’attenzione dei giudici
del merito - avrebbe dovuto dar conto di tale ipotesi, quan-
tomeno indicando quanto tempo prima del fermo dell’auto
egli aveva assunto detta bevanda.
Argomentazione del tutto condivisibile, che non giu-
stif‌ica alcuno dei rilievi svolti dal ricorrente.
Neanche con riguardo alla decisione di conf‌isca del-
l’auto, le censure proposte si presentano fondate.
L’art. 186 del c.d.s., come novellato dal d.l. n. 92 del
2008, convertito nella legge n. 125/2008, prevede, per
il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, allorché il
tasso alcolico registrato sia superiore, come nel caso di
specie, a 1,50 g/l, - ove anche il procedimento sia def‌inito
con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condi-
zionale della pena - la conf‌isca del veicolo con il quale è
stata commessa l’infrazione, salvo che esso appartenga a
persona estranea al reato.
A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale,
pur dopo le modif‌iche apportate alla predetta norma dal-
la legge n. 120 del 2010. Invero, l’attribuzione alla conf‌i-
sca della natura di sanzione amministrativa accessoria,
non ne ha eliminato il carattere della obbligatorietà e, in
conseguenza, non ha fatto venir meno l’obbligo del giudice,
ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza,
anche di patteggiamento, che accerti la commissione del
reato sopra indicato (Cass. nn. 41080/10, 12313/12). Ciò,
peraltro, analogamente a quanto avviene per l’applicazione
della sanzione della sospensione della patente di guida, la
cui natura amministrativa non incide sull’obbligo del giudi-
ce di applicarla, nei casi previsti dalla legge, raccordandosi
con l’autorità amministrativa incaricata dell’esecuzione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 MAGGIO 2013, N. 21276
(UD. 11 DICEMBRE 2012)
PRES. BRUSCO – EST. CIAMPI – P.M. D’ANGELO – RIC. MASSIDDA
Patente y Esercitazione di guida y Revoca della pa-
tente y Guida con foglio rosa y Conf‌igurabilità del
reato di guida senza patente y Esclusione.
. Integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 122,
comma ottavo, cod. strada e non la contravvenzione di
guida senza patente la condotta di chi, essendogli stata
revocata la patente, munito del foglio rosa si collochi
alla guida di un autoveicolo senza avere accanto, in
funzione di istruttore, una persona provvista di patente
valida . (nuovo c.s., art. 83; nuovo c.s., art. 116; nuovo
c.s., art. 122) (1)
(1) In argomento si vedano Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 1986, Co-
landini, in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. IV, 21
ottobre 1974, Galimberti, in questa Rivista 1975, 608.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 29 settembre 2010 il Tribunale
di Udine dichiarava Massidda Massimiliano colpevole del-
la contravvenzione di guida senza patente e lo condannava
alla pena di giustizia.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo
del proprio difensore il Massidda chiedendone l’annulla-
mento e censurandola per violazione di legge. Sostiene in-
fatti il ricorrente che egli, al momento del fatto, era effet-
tivamente privo della prescritta patente di guida perché
revocatagli, ma era comunque munito del “foglio rosa” e
quindi poteva condurre il mezzo secondo quanto disposto
dall’art. 122 C.d.S., disposizione che, al numero 8, prevede
soltanto una sanzione amministrativa, nel caso in cui la
persona autorizzata per l’esercitazione guidi senza avere a
f‌ianco, in funzione di istruttore, una persona provvista di
patente valida ai sensi del comma 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha infatti documen-
tato che al momento del controllo da parte della Polizia
Stradale di Udine era munito di “foglio rosa”, valevole per i
veicoli della categoria B in corso di validità. Tanto premes-
so si osserva che l’art. 122 C.d.S., comma 8, stabilisce che
“chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza
avere a f‌ianco, in funzione di istruttore, persona provvista
di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma (indi-
cata nella norma)”. La disposizione in questione stabilisce
poi che alla violazione consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Pertanto
la condotta posta in essere dal Massidda non conf‌igura il
reato di cui al D.L.vo n. 285 del 1992, art.116, comma 13,
erroneamente contestato, bensì l’illecito amministrativo
previsto dall’art.122 C.d.S., comma 8. La sentenza impu-
gnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Va disposta la trasmissione di copia degli atti al Prefet-
to di Udine per quanto di sua competenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 MAGGIO 2013, N. 21281
(UD. 11 DICEMBRE 2012)
PRES. BRUSCO – EST. CIAMPI – P.M. D’ANGELO (CONF.) – RIC. PRIULLA
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti y
Accertamento y Modalità y Ipotesi di concorso con
il reato di guida senza patente y Conf‌igurabilità y
Esclusione.
. Tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione
di sostanze stupefacenti e di guida senza patente conte-
stualmente accertati non è conf‌igurabile concorso forma-
le ai sensi del comma primo dell’art. 81 cod. pen . (c.p.,
art. 81; nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 222) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano prece-
denti editi. In relazione alla conf‌igurabilità del reato di guida sotto

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