Corte di cassazione penale sez. IV, 22 maggio 2013, n. 21991 (ud. 28 novembre 2012)

Pagine43-45
43
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
intercettate attiene ad aspetti di merito che non possono
essere oggetto di una diversa valutazione in questa sede
(Cass., sez. VI, 11 dicembre 2007 Sitzia); la difesa inoltre
non ha illustrato quale sia la valenza probatoria alternativa
degli elementi indizianti che, sottoposta alla attenzione del
Tribunale del riesame, non sia stata da questi apprezzata.
Sotto questo prof‌ilo manca la prova che la motivazione del
provvedimento impugnato sia carente, illogico, o contrad-
ditorio. Analoga considerazione va svolta con riferimento
alla posizione del Nicolau Sandu.
Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, relativi
ai capi J), K) ed L) sono infondati e vanno rigettati. An-
che per questi reati il Tribunale del riesame ha indicato le
fonti di prova fondate sull’apprezzamento di un complesso
di intercettazioni telefoniche intercorse fra gli indagati.
Le censure della difesa si fondano su una soggettiva inter-
pretazione del contenuto delle medesime fonti di prova e
sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa in
fatto relativa alla apposizione di una targa falsa (sesto
motivo di ricorso), nonchè su un diverso apprezzamen-
to in fatto (settimo motivo di ricorso) ed, inf‌ine su una
rivalutazione degli elementi indizianti (ottavo motivo di
ricorso). In tutti i suddetti motivi la difesa non esplicita
il vizio della motivazione (che deve essere desumibile dal
testo del provvedimento impugnato), nè fornisce indica-
zioni specif‌iche che possano dimostrare che la decisione
del Tribunale del riesame sia frutto di un “travisamento”
della prova, nè tantomeno dimostra di avere prospettato
al Tribunale una plausibile ricostruzione alternativa delle
vicende che non sia stata presa immotivatamente in con-
siderazione dallo stesso Tribunale.
Il nono motivo di ricorso (attinente all’aspetto delle
esigenze cautelari) è infondato. Il Tribunale del riesame
ha esaustivamente valutato gli elementi che giustif‌icano
l’adozione della misura cautelare della custodia in carce-
re per il Roma e il Foriglio, richiamando quanto previsto
dall’art. 274, lett. c), c.p.p., prendendo in considerazione
la gravità e la pluralità dei fatti illeciti attribuiti agli inda-
gati, nonchè le modalità delle condotte, i collegamenti con
ambienti criminali, i precedenti penali e, per quanto attie-
ne al Foriglio, la sua sottoposizione alla misura di preven-
zione della sorveglianza speciale; sulla base dei suddetti
elementi il Tribunale ha ritenuto concreto il pericolo di
reiterazione delle condotte illecite in forma più grave per
il Foriglio e il Roma e in misura lievemente attenuata per
il Sandu. La difesa lamenta che il Tribunale del riesame
non ha preso in considerazione, ai f‌ini della valutazione
delle esigenze cautelari, le condizioni familiari del Fori-
glio (in particolare la situazione di salute delle f‌iglie) e la
condotta processuale del Roma il quale avrebbe confessa-
to i reati di cui ai capi D) e G).
La censura è infondata per entrambi gli indagati. La
circostanza che il Tribunale del riesame non abbia reso
motivazione espressa sul contenuto della documentazione
allegata dalla difesa relativa alle condizioni familiari del
Foriglio non costituisce vizio della motivazione, avendo il
giudice dell’impugnazione esplicitato in modo chiaro la
preminenza delle ragioni cautelari previste dall’art. 274,
lett. c), c.p.p., con conseguente implicito giudizio di soc-
combenza delle diverse valutazioni di merito espresse dal-
la difesa. La difesa inoltre formula sul punto una doglianza
del tutto generica, perchè non fornisce alcuna indicazione
della particolare incisività delle condizioni soggettive
e personali degli indagati e la idoneità delle loro rispet-
tive condizioni personali ad escludere o ad attenuare le
esigenze cautelari tanto chiaramente descritte nei loro
presupposti dal Tribunale del riesame. La motivazione è
pertanto adeguata e non suscettibile di censure in merito
e la doglianza è infondata.
Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e i ricorren-
ti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
Ex art. 94 disp. att. c.p.p., la cancelleria dovrà provve-
dere alle comunicazioni di legge limitatamente alle posi-
zioni di Roma Biagio e Foriglio Michele. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 MAGGIO 2013, N. 21991
(UD. 28 NOVEMBRE 2012)
PRES. ROMIS – EST. FOTI – P.M. ANIELLO (CONF.) – RIC. GHIO
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Alcoltest y Intervallo temporale tra la
condotta di guida incriminata e l’esecuzione del-
l’alcoltest y Irrilevanza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un
intervallo temporale tra la condotta di guida incrimi-
nata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile
e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico.
(Fattispecie nella quale, dal momento in cui l’imputato
si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due
prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23
e 29 minuti) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2008,
Corzani, in questa Rivista 2009, 438 e Cass. pen., sez. IV, 22 novembre
2004, P.M. in proc. Gervasoni, ivi 2006, 279.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ghio Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Torino, del 25 novembre 2011, che
ha confermato la sentenza del Tribunale di Novi Ligure,
del 23 settembre 2010, che, nelle forme del rito abbrevia-
to, lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c), del codice della strada e lo ha condan-
nato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed
applicata la diminuente del rito, alla pena, sospesa alle
condizioni di legge, di un mese, dieci giorni di arresto, so-
stituita con la corrispondente pena pecuniaria, e 800,00
euro di ammenda; con sospensione della patente di guida
per la durata di un anno e conf‌isca dell’auto.
Premesso che la corte territoriale avrebbe, in parte
motiva, erroneamente sostenuto che la riduzione di pena
goduta dall’imputato sarebbe scaturita dall’applicazione
dell’art. 444 c.p.c., laddove lo stesso era stato giudicato se-
condo il rito abbreviato; premesso, altresì che nel motivare

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT