Corte di cassazione penale sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31360 (ud. 4 luglio 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
LEGITTIMITÀ
sto l’animus nocendi vel decipiendi (sez. V, n. 29764 del 3
giugno 2010, Zago, RV248264).
Non si tratta, però, di un dolo in re ipsa, perché anzi
deve essere trovato, dovendosi escludere il reato quando il
falso derivi da una semplice leggerezza dell’agente.
In altri termini per ritenere il dolo, va esclusa la colpa.
2.2 Il principio risulta un corollario di quello afferma-
to da questa Corte (sez. V, n. 27770 del 18 maggio 2004,
Belluomo, RV228711) in un caso diverso, ma analogo, se-
condo il quale per ritenere il dolo va esclusa la leggerezza
dell’agente, l’incompleta conoscenza e/o l’errata interpre-
tazione di disposizioni normative o la negligente applica-
zione di una prassi amministrativa.
2.3 Nella specie, la Corte territoriale avrebbe dovuto
impostare e risolvere il problema in questi termini, una
volta accertata una situazione fattuale in cui la modif‌ica
dei preavvisi amministrativa era stata ammessa dall’im-
putata e ricondotta ad una prassi amministrativa sicura-
mente discutibile, ma avvalorata dal comandante della
Polizia municipale e da alcune circolari del Ministero dei
trasporti, sicché la negligenza dell’imputata rileva a f‌in
amministrativi, ma non perciò stesso a f‌ini penali.
2.4 La circolare Prot. n. M/2413-11 Roma, del 26 otto-
bre 1999, avente ad oggetto “Problematica relativa alla
def‌inizione dei preavvisi di violazione al c.d.s. – archivia-
zione e annullamento”, afferma che la predisposizione del
preavviso in argomento si inserisce nell’ambito di un’atti-
vità (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva
competenza degli organi addetti al controllo sull’osser-
vanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto
il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
(art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689); in tale ambito, l’or-
gano accertatore può assumere informazioni e procedere
a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotograf‌ici.
“Siffatta attività” – continua la circolare – “unitamente a
quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessi-
tano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti al ter-
mine dei quali i soggetti he accertano le violazioni possono
aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare
o notif‌icare l’atto di accertamento della violazione ovvero,
mancando i presupposti di legge, decidere l’interruzione
della stessa attività di accertamento, evitando di redigere
il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto
interessato. In altri termini, il verbale di accertamento
non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e pro-
cedimentali rimane nella disponibilità dell’uff‌icio al quale
appartiene l’agente che lo ha redatto”.
Uguali affermazioni sono contenute nella circolare Prot.
n. M/2413-11 Roma, del 24 febbraio 2000, avente analogo
oggetto. In tale provvedimento si legge anche che “nessuna
al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce
effetti giuridici nei confronti del destinatario”.
Così stando le cose, anche se “l’esclusione della illi-
ceità del comportamento altrimenti vietato deve essere
formalmente dichiarata dall’Autorità amministrativa
competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto,
deve essere inviato il verbale di accertamento notif‌icato,
non potendo l’organo di polizia archiviare direttamente il
relativo “preavviso”, la condotta dell’imputata va ascritta
alla negligente applicazione di una prassi amministrativa,
onde non può affermarsi che ella avesse la consapevolezza
di affermare e attestare cosa non rispondente al vero.
2.5 La impugnata sentenza va quindi annullata senza rin-
vio in relazione alla imputazione di falso ideologico in atto
pubblico perché il fatto non costituisce reato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 LUGLIO 2013, N. 31360
(UD. 4 LUGLIO 2013)
PRES. ROMIS – EST. DELL’UTRI – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. CURTI
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante dell’aver
provocato un incidente y Conf‌igurabilità y Nesso di
strumentalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente
y Necessità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini della
conf‌igurabilità della circostanza aggravante dell’aver
causato un incidente, prevista dall’art. 186, comma
secondo bis, cod. strada, è necessaria l’individuazione
di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra
lo stato di ebbrezza del reo e l’incidente dallo stesso
provocato. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Sulla nozione di incidente stradale valevole ai f‌ini dell’ap-
plicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, c.s., si veda Cass. pen.,
sez. IV, 7 marzo 2013, n. 10605, Bazzotti, in questa Rivista 2013, 724,
nella cui motivazione si legge:«tale nozione ha nel proprio nucleo il
determinarsi di una situazione di pericolo, per le cose e/o per le per-
sone, verif‌icatasi nell’ambito della circolazione stradale, dalla quale
possa desumersi il ragionevole dubbio della necessità di operare una
verif‌ica delle condizioni psico-f‌isiche del conducente rimasto coin-
volto in essa. Non è necessario che l’accadimento abbia interessato
più veicoli o più soggetti; è suff‌iciente che il fatto possa costituire
elemento sintomatico di uno stato di alterazione psicof‌isica del
conducente coinvolto, sì da legittimare e richiedere l’espletamento
di più approfonditi accertamenti sugli elementi che possono far
risultare integrato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.».
In dottrina: G. GALLONE, Codice della strada, commentato con
dottrina e giurisprudenza, Collana Tribuna Major, ed. La Tribuna,
Piacenza 2011, pp. 723 e ss..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza resa in data 2 novembre 2012, la Corte
d’appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza
del Tribunale di Rovereto in data 28 gennaio 2011, con la
quale Gianni Curti è stato condannato alla pena di quattro
mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione del-
la patente di guida per la durata di due anni, in relazione
al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alco-
lemico pari a 1,81 e 1,61 g/l), aggravato dalla provocazione
di un incidente, commesso in Rovereto il 3 aprile 2010.
Con la sentenza d’appello, la Corte trentina, concesse
le circostanze attenuanti generiche all’imputato ritenute
prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la

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