Corte di cassazione penale sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31358 (ud. 4 luglio 2013)

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
stabilisca che all’accertamento del reato consegue la san-
zione amministrativa accessoria della conf‌isca del veicolo
condotto dal trasgressore.
Trattasi di conf‌isca che va obbligatoriamente ordina-
ta con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
al reato. Nessuna preclusione potrebbe poi discendere
dalla natura della sentenza di patteggiamento, essendo
questa equiparata ad una sentenza di condanna.
Quanto poi alla modif‌ica operata dalla legge
n.120/2010, secondo cui la conf‌isca deve essere quali-
f‌icata come sanzione amministrativa e non più penale,
si osserva che secondo il condivisibile orientamento
giurispru denziale di questa Corte, anc he se la legge 29
luglio 2 010 n.120, c on l’articolo 224 ter del Codice dell a
Strada, ha trasformato la natura giuridica del vincolo
reale da penale ad amministrativo, il giudice è tenuto ad
applicare la san zione amministrati va accessoria della
conf‌isca del veicolo, senza che ciò comporti la violazio-
ne del pri ncipio di legalit à previsto dall’a rt.1 della legge
n.689/198 1. Infatti, la no vella legis lativa non ha affa tto
inciso sulla misura della conf‌iscabilità del veicolo, ma
si è limitata ad attribuire alla stessa una diversa quali-
f‌icazione, amministrativa anziché penale, conservando
integralmente al giudice di merito, in presenza della ac-
certata sussistenza delle co ndizioni ch e la leg ittimano,
il potere-dovere di disporla; non diversamente avviene
per altra sanzione amministrativa accessoria, quella
della sospe nsione della patente di guida, che il giudice è
ugualmente obbligato a disporre (sez. IV, 6 ottobre 2010,
n. 41080, in CED Rv. 248912).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata
limitatamente alla questione concernente la conf‌isca del
veicolo con rinvio al Tribunale di Cremona. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 LUGLIO 2013, N. 31358
(UD. 4 LUGLIO 2013)
PRES. ROMIS – EST. DELL’UTRI – P.M. IACOVIELLO (DIFF.) – RIC. RROTANI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Alcoltest y Facoltà di farsi assistere dal
difensore y Avviso y Omissione.
. La nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato,
da parte della polizia giudiziaria che procede ad un
atto indifferibile ed urgente qual è la sottoposizione a
test alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal di-
fensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata
se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il
compimento dell’atto . (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 182;
nuovo c.s., art. 186; att. c.p.p., art. 114) (1)
(1) Questione controversa. In senso difforme dalla pronuncia in
epigrafe si vedano Cass. pen., sez. V, 27 febbraio 2012, Masella, in
Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. III, 26 giugno
2009, Di Sturco, ibidem e Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2008, Ele-
fante, ibidem, tutte nel senso di ritenere che sia possibile eccepire
la nullità in oggetto anche in sede di riesame. In senso conforme
alla massima in commento si vedano: Cass. pen., sez. IV, 3 settembre
2013, M.M. in questa Rivista 2013, 1018, con nota di R. BORRI; Cass.
pen., sez. IV, 15 novembre 2012, P.G. in proc. Tedeschi, in Ius&Lex
dvd n. 6/13, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2012, Rispo,
ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza resa in data 11 giugno 2012, la Corte
d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribu-
nale di Saluzzo del 12 ottobre 2010, con la quale Nreke
Rrotani è stato condannato alla pena di due mesi e dieci
giorni di arresto e di euro 1.300,00 di ammenda (sostituita
con la pena pecuniaria nella misura corrispondente), oltre
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per la durata di un anno e alla conf‌i-
sca del veicolo in sequestro, in relazione al reato di guida
in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 2,46
g/l) commesso in Saluzzo il 19 ottobre 2008.
2.1. - Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difen-
sore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, sulla
base di due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l’imputato censura la sentenza
impugnata per violazione di legge in relazione agli artt.
114 disp. att. e 356 c.p.p., avendo la corte territoriale
ritenuta tardiva (e comunque infondata) l’eccezione di
inutilizzabil ità dell’acce rtamento str umentale del tasso
a1colemico riscontrato sull a persona del l’imputato (per
avere la polizia giudiziaria omesso di avvisare l’interes-
sato de lla facoltà di farsi assistere da un difensore o da
persona di f‌iducia in relaz ione a detto accertamento ),
sull’erroneo presupposto dell’intervenuta sanatoria di
detta nullità, avendo l’imputato trascurato di sollev are
tempestivamente la relativa eccezione in occasione del
primo atto del processo successivo alla relativa consu-
mazione.
Sotto altro prof‌ilo, il ricorrente evidenzia l’erronei tà
della sentenza impugnata nella parte in cui attesta l’av-
venuta tempes tiva trasmissione al Rrotani dell’avvis o de
qua (si come risultante dalla corrispondente verbalizza-
zione redatta dagli organi di polizia giudiziaria), avendo
gli operanti proceduto alla verbalizzazione in epoca
successiva al co mpimento dell’accertamento del tasso
alcolemico, così c ome riscontrato dalle risultanze degli
scontrini dell’alcoltest.
2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la
sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applica-
zione della legge penale in relazione all’art. 2 c.p., avendo
il giudice d’appello ritenuto inapplicabile la sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità (di cui all’art.186,
comma 9-bis, c.d.s.), siccome ritenuto parte integrante di
un trattamento sanzionatorio disposto da una legge pena-
le entrata in vigore successivamente alla commissione del
fatto e complessivamente meno favorevole al reo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. - Il primo moti vo di ricorso è infondato, avendo
la corte territoriale ritenuto tardiva l’eccezione d’inuti-

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