Corte di cassazione penale sez. IV, 31 luglio 2013, n. 33209 (ud. 2 luglio 2013)
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
“per quanto riguarda i danni alle persone”, e a motivo del
legame di parentela, i “membri della famiglia dell’assicu-
rato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui
responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia
coperta dall’assicurazione”.
2.3. Sicché, esplicitando i contenuti normativi illu-
strati, l’art. 4, nel testo sostituito dall’art. 28 della legge n.
142 del 1992, ha individuato espressamente il conducente
come unico soggetto “non terzo” ed escluso dai benefici
assicurativi per qualsiasi tipo di danno, mentre ha poi
limitato l’esclusione medesima per il solo danno alle cose
in ragione del rapporto coniugale e parentale con il condu-
cente stesso. Analogamente ha disposto il successivo art.
129 del codice delle assicurazioni.
2.4. Per altro verso, la continuità di disciplina nel
succedersi dei testi normativi è apprezzabile anche sot-
to il profilo della distinzione, in relazione al conducente
(quale unica figura che rileva in questa sede), tra coniuge,
ascendenti e discendenti, da un lato, e gli affiliati e gli al-
tri parenti e affini fino al terzo grado, dall’altro, posto che
solo per questi ultimi l’esclusione dai benefici assicurativi
è legata al rapporto di convivenza con il conducente stesso
o al loro mantenimento da parte di quest’ultimo.
Siffatta prospettiva è confortata anzitutto dal tenore
letterale della disposizione, in forza del quale è separata
l’indicazione dei due gruppi di soggetti da un “nonché” e
poste in rilievo le circostanze materiali dell’esclusione sol-
tanto dopo l’indicazione del secondo gruppo di soggetti.
Il dato letterale è, poi, vivificato dalla stessa ratio legis,
essendo evidente che le esigenze di cautela e quelle di
contenimento del danno innanzi ricordate si accentuano
a fronte della prossimità che connota i rapporti di stretta
parentela e di coniugio rispetto agli altri rapporti menzio-
nati dalla norma, per i quali ultimi, dunque, si richiede un
quid pluris affinché possa essere colmata la distanza che
li separa dai primi e cosi da poter essere tutti accomunati
nella stessa disciplina di esclusione dai benefici assicura-
tivi per il danno alle cose.
A tale soluzione, del resto, era già condivisibilmente
pervenuta questa Corte, in più di un’occasione (tra le altre,
Cass., 15 settembre 1981, n. 5106; Cass., 10 settembre 1986,
5527), nell’interpretazione dell’art. 4, lett. b), della legge
n. 990 del 1969, nella formulazione previgente alla novella
del 1992, il cui testo, sul punto, era sostanzialmente so-
vrapponibile a quello novellato, affermando che la norma
era nel senso che solo i parenti e gli affini dell’assicurato
sono esclusi dai benefici sempre che convivano con lui o
siano a suo carico, mentre per il coniuge, gli ascendenti e i
discendenti l’esclusione opera in ogni caso per il solo fatto
del rapporto di coniugio o di parentela.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente, in quan-
to soccombente, condannato al pagamento, in favore della
parte controricorrente, delle spese del presente giudizio
di legittimità, come liquidate in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 31 LUGLIO 2013, N. 33209
(UD. 2 LUGLIO 2013)
PRES. UCCELLA – EST. MARINELLI – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. P.G. IN
PROC. GENERALI
Guida in stato di ebbrezza y Patteggiamento y
Omessa confisca del veicolo y Conseguenze y Annul-
lamento della sentenza e rinvio al giudice di meri-
to y Necessità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con
cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle par-
ti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato
per commettere il reato deve essere annullata limita-
tamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito
affinchè vi provveda . (l. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33;
c.p., art. 2; c.p., art. 240; nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Difforme l’orientamento di Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2012,
Chanoux ed altro, in questa Rivista 2013, 824, che per il caso di spe-
cie prescrive che la sentenza venga annullata senza alcun rinvio.
Sulla natura della confisca del veicolo si vedano Cass. pen., sez. IV, 4
gennaio 2011, Mazzola, ivi 2012, 271 e Cass. pen., sez. IV, 22 novem-
bre 2010, P.G. in proc. Lo Sacco, ivi 2011, 99.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il GUP del Tribunale di Cremona, con sentenza del 13
luglio 2012, applicava a Generali Marco, ai sensi degli ar-
ticoli 444 e seguenti c.p.p., in ordine al reato di cui all’art.
186 commi 1 e 2 lett. c) e sexies D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285
commesso in Cremona il 27 febbraio 2011, la pena di mesi
due e giorni venti di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda,
sostituita con 88 giorni di lavoro di pubblica utilità, con
la sospensione della patente di guida dell’imputato per il
periodo di anni uno.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassa-
zione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Brescia e concludeva chiedendo alla
Corte di Cassazione di volerla annullare limitatamente
alla parte relativa alla omessa confisca del veicolo con
ogni conseguente statuizione.
Il Procuratore generale ricorrente censurava la sopra
indicata sentenza per il seguente motivo:
1) Violazione dell’art.186, comma 2, lett.c) del Codice
della Strada in quanto erroneamente il G.I.P. del Tribu-
nale di Cremona aveva omesso di disporre la confisca
dell’autovettura condotta dall’imputato e di sua proprietà,
sebbene l’art.186, comma 2, lett.c) del Codice della Strada
stabilisca che all’accertamento del reato consegue la san-
zione amministrativa accessoria della confisca del veicolo
condotto dal trasgressore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il G.I.P. del Tribunale di Cremona infatti erroneamente
ha omesso di disporre la confisca dell’autovettura con-
dotta e di proprietà dell’imputato, sebbene la norma di
cui all’art.186, comma 2, lett.c) del Codice della Strada
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