Corte di cassazione penale sez. IV, 6 maggio 2013, n. 19413 (c.c. 29 marzo 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
LEGITTIMITÀ
per i quali è previsto il coeff‌iciente di ammortamento del
12,5%, omettendo di citare le costruzioni.
Nella stessa tabella, per lo stesso Gruppo (Industrie
manifatturiere chimiche specie T - Raff‌inerie di petrolio,
produzione e distribuzione di benzina e petroli per usi
vari, di oli lubrif‌icanti e residuati, produzione e distribu-
zione di benzina di gas di petrolio liquefatto”) si prevede
per i “fabbricati destinati all’industria” un coeff‌iciente di
ammortamento del 5.5%.
Appare evidente che il diverso trattamento (coeff‌icien-
te di ammortamento) è previsto in obbedienza al disposto
normativo di cui all’art. 67 TUIR il quale come già detto,
prevede che detti coeff‌icienti siano stabiliti per categorie
di beni omogenei in base al normale periodo di deperimen-
to e consumo dei vari settori produttivi”, essendo logico
che la durata di un impianto di carburante, di un chiosco,
di una “stazione di servizio” (restrittivamente intesa come
insieme dei beni strettamente necessari all’espletamento
del servizio di erogazione di carburante ed aff‌ini) sia mi-
nore rispetto a quella di un fabbricato, seppur strumentale
all’attività di impresa realizzata.
In tale prospettiva, la contraria tesi, sostenuta dalla
controricorrente, secondo cui tutti i fabbricati “a servizio”
del rifornimento di benzina, farebbero parte del comples-
so unitario “stazione di servizio” con conseguente appli-
cazione di un eguale coeff‌iciente di ammortamento non
appare condivisibile.
Può pertanto, anche in questo caso, ribadirsi il prin-
cipio già affermato in materia da questa Corte (Cass. n.
9497/2008 cit.) secondo cui in tema di imposte sui reddi-
ti, ai sensi dell’allegato unico al D.M. 31 dicembre 1988,
emesso in base all’art. 67, comma second o, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, le costruzioni esistenti negli im-
pianti stradali di distribuzione dei carburanti non sono ri-
conducibili alla categ oria “Oleodotti - Serbatoi - Impianti
stradali di distribuzione” per la quale la tabella ded icata
al “Gruppo IX - Industrie Manifatturiere Chimiche - Spe-
cie 2 - Raff‌inerie di petrolio , produzione e distribuzione
di benzina e petroli per usi vari, di oli lubrif‌icanti e di
oli lubrif‌icanti e residuati, produzione e distribuzione
di gas di petrolio liquefatto” prevede un coeff‌iciente di
ammortamento del 12,5%, ma a quella “Fabbricati desti-
nati all’industria”, per cui la medesima tabella prevede un
coeff‌iciente del 5,5%.
In conclusione, quindi, in accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessario
alcun ulteriore accertamento in fatto, la controversia può
essere decisa nel merito con il rigetto dei ricorsi introdut-
tivi proposti da Kuwait Petroleum S.p.a.
Le spese, in ossequio al principio della soccombenza,
liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di
cui al D.M. n. 140/2012, vanno poste a carico della con-
troricorrente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 6 MAGGIO 2013, N. 19413
(C.C. 29 MARZO 2013)
PRES. SIRENA – EST. BLAIOTTA – P.M. D’ANGELO – RIC. COLOGNA
Guida in stato di ebbrezza y Velocipede y Sospen-
sione della patente y Applicabilità y Esclusione.
. La sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida, conseguente per legge a
illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla
circolazione stradale, non può essere applicata a colui
il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui cir-
colazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fatti-
specie relativa a contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipede
per la cui circolazione non era richiesta la patente).
(nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 222) (1)
(1) La sentenza in epigrafe ribadisce quanto già affermato da Cass.
pen., sez. un., 29 marzo 2002, Fugger, in questa Rivista 2003, 30; Cass.
pen., sez. IV, 4 novembre 2006, Fiolo, ivi 2008, 1081 e Cass. pen., sez.
IV, 16 dicembre 2005, Di Stefano, ivi 2006, 748.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Trento ha applicato la pena ex art. 444
c.p.p., nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al
reato di cui all’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c, e comma
2 sexies, per essersi posto alla guida di un velocipede in
stato di ebbrezza alcolica.
2. Ricorre per cassazione l’imputato censurando la
disposta sospensione della patente di guida. La normativa,
si afferma, è sempre stata interpretata nel senso che la
sanzione accessoria in questione possa essere disposta
solo quando il reato venga commesso ponendosi alla guida
di un veicolo che richiede un patente.
3. Il ricorso è fondato.
Il giudice ha argomentato dall’espressione “in ogni
caso” che compare nella normativa per inferirne che la
sospensione della patente possa essere disposta anche nel
caso in cui l’imputato si sia posto in stato di ebbrezza alla
guida di un veicolo che non richieda un titolo abilitativo.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Il richiamato art. 186 prevede che dall’accertamento
dell’illecito contestato discende di diritto l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensio-
ne della patente di guida.
Come già ritenuto ripetutamente da questa Corte, con
la sentenza di patteggiamento vanno applicate in ogni caso
le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto
eccezionale previsto dall’art. 445 c.p.p., limitato alle pene
accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla conf‌i-
sca. Ne consegue che con la pronunzia ex art. 444 c.p.p.,
deve essere disposta la sanzione amministrativa accesso-
ria della sospensione della patente di guida e ciò persino
se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una
volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da
questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per
effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva

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