Corte di cassazione penale sez. III, 17 marzo 2014, n. 12352 (ud. 2 ottobre 2013)

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giur
6/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
commissione di precedenti delitti avesse inf‌luito su quella
del reato in esame dimostrando una maggiore capacità
a delinquere, risulta anzitutto argomentata per la prima
volta nel ricorso, essendo presente nell’appello soltanto
la richiesta di escludere l’aggravante perchè gli effetti
premiali della scelta del rito erano stati assolutamente
inesistenti.
15. Al di là di ciò, la corte ha comunque valutato la que-
stione osservando, in punto diniego di attenuanti generi-
che, che l’utilizzo della centralina, trovata in possesso del-
l’imputato, dimostrava dimestichezza nel campo inducendo
a ritenere che non si fosse trattato di fatto episodico, il chè
dimostra che il precedente specif‌ico è stato implicitamen-
te valorizzato in chiave agevolativa della commissione del
furto in esame.
16. Con il sesto motivo invano il ricorrente si duole del
diniego di attenuanti generiche che avrebbe trascurato le
dichiarazioni confessorie rese e le condizioni di diff‌icoltà
economica in cui versava la famiglia dell’imputato all’epo-
ca del fatto.
17. Invero, ai f‌ini dell’assolvimento dell’obbligo di moti-
vazione di tale diniego, è suff‌iciente che il giudice di merito
giustif‌ichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla
legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla conces-
sione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circo-
stanze prospettate o prospettabili dalla difesa. La sentenza
impugnata si è attenuta a tale principio, e non è quindi
censurabile, avendo richiamato il precedente specif‌ico del
prevenuto e la gravità del fatto, caratterizzato da modalità
sintomatiche di professionalità nel settore.
18. Al rigetto del gravame segue la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 MARZO 2014, N. 12352
(UD. 2 OTTOBRE 2013)
PRES. MANNINO – EST. GRILLO – P.M. X (DIFF.) – RIC. MAMBRETTI
Misure di prevenzione y Singole misure y Discipli-
na prevista dall’art. 6 della L. 401/1989 y Applicabi-
lità y Condotta di incitamento alla violenza y Trami-
te esposizione in uno stadio di cartelli o striscioni
di plauso per un soggetto condannato per omicidio
di ispettore di polizia.
. È da considerarsi condotta di incitamento, inneggia-
mento o induzione alla violenza, tale da giustif‌icare
l’adozione delle misure previste dall’art. 6 della legge
13 dicembre 1989 n. 401, quella costituita dall’esposi-
zione, in uno stadio, di cartelli o striscioni nei quali si
esalti la f‌igura di un soggetto che sia stato condannato
per un fatto di estrema gravità quale costituito, nella
specie, dall’omicidio di un ispettore di polizia, commes-
so in occasione di violenze cui aveva dato luogo la di-
sputa di una partita di calcio. (Mass. Redaz.) (l. 13
dicembre 1989, n. 401, art. 6) (1)
(1) Sul tema la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengo-
no che le ipotesi indicate dall’art. 6, comma 1 della L. 401/89 siano
da ritenersi tassative; si vedano in tal senso Cass. pen., sez. III, 14
luglio 2010, n. 27284, in questa Rivista 2011, 956 e Cass. pen., sez.
III, 23 luglio 2009, n. 30779, ivi 2010, 920. Sebbene l’esposizione di
striscioni o strumenti offensivi o diffamatori non sia espressamente
prevista dalla disciplina in oggetto, deve ritenersi che qualora lo stri-
scione assuma un contenuto chiaramente istigatorio ed inneggiante
alla violenza, sia legittimo applicare il provvedimento questorile e
correlativamente legittima la sua successiva convalida da parte del
Gip. In tal senso si veda Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 7534,
ivi 2002, 326. Secondo Cass. pen., sez. I, 15 luglio 2003, n. 29581, ivi
2004, 471 non sarebbero invece suff‌icienti ad integrare la condotta
di cui all’art. 6 L. n. 401/1989 mere induzioni indirette alla violenza,
anche se espresse con concitata veemenza nel corso delle manife-
stazioni sportive, rimanendo in tal caso inquadrabili quali semplici
provocazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ordinanza del 30 gennaio 2013 il G.I.P. del Tri-
bunale di Milano convalidava il provvedimento del Que-
store di detta città reso il 14 gennaio 2013 con il quale
veniva imposto a Mambretti Matteo il divieto di accedere
a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli
Stati membri della U.E. sedi di competizioni agonistiche,
per la durata di anni tre, oltre all’obbligo di presentazione
agli Uff‌ici di Polizia in orari determinati in coincidenza
con le partite in campo interno ed esterno disputate dalla
squadra del Milan nei campionati nazionali e nelle coppe
e trofei nazionali ed internazionali.
1.2 Avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini pre-
liminari, il Mambretti propone ricorso a mezzo del proprio
difensore, lamentando, con unico motivo, l’erronea appli-
cazione della legge penale (art. 6, comma 1 della L. 401/89
e art. 2 bis della L. 41/07), rilevando la non riconducibi-
lità della condotta attribuitagli a quelle rientranti nella
elencazione tassativa dell’art. 6 della legge citata. In par-
ticolare lamenta il ricorrente che l’esposizione di uno stri-
scione dai connotati offensivi in occasione dell’incontro di
calcio Milan Juventus disputato presso lo stadio Meazza
di Milano il 25 novembre 2012 con contestuale violazione
del regolamento d’uso dell’impianto, non può rientrare
nell’elencazione tassativa dell’art. 6 L. n. 401 del 1989.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato. Il tema della esposizione,
in occasione di manifestazioni sportive, di striscioni con-
tenenti messaggi che incitano o inneggiano alla violenza
è relativamente nuovo in quanto introdotto nella legi-
slazione penale speciale dall’art. 2 bis comma 1 del D.L.
convertito nella L. 41/07 (cd. “Legge Amato”).
1.1 Come è noto già con la legge 401/89 era stata previ-
sta l’ipotesi criminosa legata a condotte inneggianti alla
violenza: l’art. 6 (intitolato “Divieto di accesso ai luoghi
ove si svolgono competizioni agonistiche”) prevedeva la
possibilità per l’Autorità di P.S. (Questore) di ordinare il
divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche “alle persone che vi si rechino con armi im-
proprie, o che siano state condannate o che risultino de-
nunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza

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