Corte di cassazione penale sez. III, 17 marzo 2014, n. 12335 (ud. 7 gennaio 2014)

Pagine615-621
615
giur
Rivista penale 6/2014
LEGITTIMITÀ
messaggio di istigazione alla violenza e di condivisione di
metodi violenti da ripetere nel futuro.
2.6 Tale interpretazione è in linea, del resto, con un
recente orientamento di questa Corte Suprema secondo la
quale “L’esaltazione di un fatto di reato, f‌inalizzata a spro-
nare altri all’imitazione integra il delitto di istigazione a
delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamen-
te idonea a provocare la commissione di delitti, il cui ac-
certamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile
in sede di legittimità se correttamente motivato”. (sez. I,
23 aprile 2012 n. 25833, Testi, Rv. 253101) (Nella specie
era stata ritenuta la sussistenza del reato di istigazione
a delinquere nell’esposizione, in occasione di un incontro
di calcio, di uno striscione con la scritta “sotto l’ombra del
cappello non ti fa capire se tira fuori il suo coltello o ti
chiede come stai” con in calce la sigla B.I.S.L., dal signif‌i-
cato “Basta Infami Solo Lame”).
2.7 Il giudice, quindi, solo con riferimento alla stri-
scione inneggiante ai tifosi ultras del Catania e al calcia-
tore Arcidiacono, si è uniformato a quei criteri guida che
qualif‌icano come sintomatici della induzione o istigazione
alla violenza tutte quelle condotte che, in modo diretto ed
in particolari contesti di accesa rivalità, non solo sportiva,
ricorrano ad espressioni che evochino ed esaltino soggetti
noti per il loro antagonismo violento con le forze di Polizia
e dunque pronti allo scontro e capaci di trascinare molti
altri seguaci in tali imprese.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorren-
te al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 17 MARZO 2014, N. 12335
(UD. 7 GENNAIO 2014)
PRES. GENTILE – EST. SCARCELLA – P.M. GAETA (DIFF.) – RIC. CIARDO
Giuoco e scommessa y Giuoco d’azzardo y Attività
organizzata per accettazione e raccolta di scom-
messe y Raccolta delle giocate da parte del gestore
di un centro servizi dopo la riscossione del denaro
dagli scommettitori y Conf‌igurabilità del reato.
. Integra il reato di attività organizzata per l’accettazio-
ne e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza
autorizzazione, “sub specie” di illecita intermediazione,
la condotta del gestore di un centro di servizio che non
si limiti a svolgere un’attività di mero supporto tecnico
a benef‌icio dello scommettitore titolare del contratto
di conto di gioco con il concessionario ma raccolga le
giocate rilasciando le ricevute dopo aver aver riscosso
il denaro dagli scommettitori. (Nella specie, l’indagato
raccoglieva le giocate rilasciando le ricevute dopo aver
riscosso il denaro dagli scommettitori titolari dei con-
tratti di conto di gioco, provvedendo materialmente
all’apertura dei conti di gioco personali dei clienti o
provvedendo a ricaricarli. (Mass. Redaz.) (l. 13 dicem-
bre 1989, n. 401; d.m. 2 giugno 1998, n. 174; d.m. 15
febbraio 2001, n. 156) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. III, 14 settembre
2012, n. 35470, in Ius&Lex dvd, n. 3/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen.,
sez. III, 16 novembre 2011, n. 42077, ibidem e Cass. pen, sez. III, 22
dicembre 2009, n. 49392, in questa Rivista 2010, 1310.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Cairdo Barbara ha proposto personalmente tempe-
stivo ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Lecce in data 22 marzo 2013, depositata in data 2 aprile
2013, con cui veniva confermata la sentenza 8 marzo 2011
emessa dal Tribunale di Lecce, Sez. dist. Tricase, con cui
la medesima imputata è stata condannata, previo ricono-
scimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena
sospesa di mesi quattro di reclusione (oltre al pagamento
delle spese processuali, alla conf‌isca e distruzione di quan-
to sequestrato), per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 4, com-
ma 1 e comma 4-bis, legge n. 401/1989, per aver esercitato
abusivamente l’organizzazione di concorso pronostici che
le legge riserva allo Stato o ad altro Ente concessionario
e, comunque, perchè, in assenza di concessione, autoriz-
zazione o licenza di cui all’art. 88 TULPS, svolgeva presso
l’esercizio denominato CBC di Ciardo Barbara in via Corso
Umberto 1, attività organizzata al f‌ine di accettare o racco-
gliere o, comunque, favorire l’accettazione e/o la raccolta
anche per via telematica (mediate collegamento sul sito
www.goldbet.com e www.goldwin.com) di scommesse su
competizioni calcistiche ed altre attività sportive; in Ga-
gliano del Capo f‌ino al 25 ottobre 2008.
2. Ricorre avverso la predetta sentenza l’imputata,
deducendo sei motivi di ricorso, di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. c.p.p.
2.1. Deduce, con un primo motivo, la violazione di legge
sub specie di erronea applicazione dell’art. 4, comma 1 e
comma 4-bis, legge n. 401/1989 nonché come sembrerebbe
desumersi dal confuso motivo di ricorso - per vizio di omes-
sa motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p.; in sintesi si duole
la ricorrente per aver la Corte territoriale omesso di pro-
nunciarsi su una serie di argomenti dedotti con riferimento
all’aspetto dell’imprescindibile elemento soggettivo del
reato de qua, in quanto, in un caso analogo, la medesima
Corte d’appello sarebbe pervenuta a giudizio assolutorio
per insussistenza dell’elemento psicologico del reato in que-
stione; di tale decisione, allegata in appello dalla ricorrente,
tuttavia la Corte salentina non avrebbe tenuto conto.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, l’erronea applica-
zione e/o inosservanza della legge penale ex art. 606, lett.
b), c.p.p. con riferimento alla ritenuta conf‌igurazione, nel
caso di specie, del reato di cui all’art. 4, comma 1 e comma
4-bis, legge n. 401/1989; in sintesi, si duole la ricorrente
per aver la Corte territoriale ritenuto conf‌igurabile il reato
de qua anche nel caso in cui si tratti di attività di semplice
CTD (ossia, di centro di elaborazione dati), attività per cui
sarebbe necessaria secondo i giudici di merito l’autorizza-
zione ex art. 88 TULPS; in altri termini, la Corte salentina
avrebbe ritenuto responsabile la ricorrente (titolare di un
CTD, munito di regolare licenza di Internet Paint, pres-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT