Corte di cassazione penale sez. II, 28 maggio 2013, n. 22992 (ud. 21 febbraio 2013)

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 31 MAGGIO 2013, N. 23697
(UD. 16 MAGGIO 2013)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. DESTRO (DIFF.) – RIC. BRUNETTO
Misure di sicurezza y Personali y Reato di guida
senza patente ex art. 6, L. n. 575/ 1965 y Persona
sottoposta con provvedimento def‌initivo a misure
di prevenzione ancora in atto y Conf‌igurabilità y
Sussistenza.
. Il reato di guida di autoveicolo o motoveicolo senza
patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o
revocata, di cui all’art. 6 Legge 31 maggio 1965, n. 575, è
conf‌igurabile solo nei confronti di persona sottoposta,
con provvedimento def‌initivo, a misure di prevenzione
ancora in atto . (l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 6) (1)
(1) Negli stessi termini si veda Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 2008,
Madeo, in questa Rivista 2008, 1039. Si rammenta che la L. 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
maf‌ioso, anche straniere) è stata abrogata dall’art. 120, comma 1,
lett. b., D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimaf‌ia
e delle misure di prevenzione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe Brunetto Sal-
vatore è stato giudicato colpevole del reato di guida di
un motociclo pur senza essere provvisto della prescritta
patente di guida, siccome revocatagli ed essendo persona
sottoposta a misura di prevenzione, nonchè mandato as-
solto per il reato di ricettazione e per quello di violazione
degli obblighi inerenti misura di prevenzione, perché il
fatto non sussiste.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il difen-
sore di f‌iducia, avv. Ernesto Pino. Rileva che il Brunetto
era stato sottoposto alla misura di prevenzione di pubblica
sicurezza per anni due con provvedimento del 5 maggio
1997, notif‌icato al prevenuto il 15 luglio 1997. Pertanto, al
momento dell’accertamento, avvenuto il 16 agosto 2007,
il Brunetto “non doveva più essere sottoposto a tale mi-
sura...”. Inoltre, ad avviso dell’esponente non vi è prova
dell’avvenuta notif‌ica al Brunetto del provvedimento di
revoca della patente, emesso il 27 luglio1997.
3. Con ordinanza del 14 dicembre 2012 la Corte di Ap-
pello di Catania, qualif‌icata l’impugnazione come ricorso
per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a
questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
4.1. La giurisprudenza di legittimità è nel senso che il
reato di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza paten-
te o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata,
di cui all’art. 6, L. 31 maggio 1965, n. 575, è conf‌igurabile
solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento
def‌initivo, a misure di prevenzione ancora in atto (così, in
un caso omologo a quello in esame, Sez. VI, n. 8910 del 6 di-
cembre 2007 - dep. 28 febbraio 2008, Madeo, Rv. 239815).
La sentenza impugnata dà atto che non c’è prova in
atti di tale attualità, sicché risulta per tabulas che la pro-
nuncia di condanna è stata emessa in assenza di un pre-
supposto essenziale per l’integrazione del reato ascritto
all’imputato.
Trattandosi di reato per il quale risulta interamente
decorso il termine di prescrizione (il cui estremo f‌inale è
da individuarsi nel 16 dicembre 2012, stante la ricorrenza
della sospensione del termine per centoventi giorni), va
pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 28 MAGGIO 2013, N. 22992
(UD. 21 FEBBRAIO 2013)
PRES. CAMMINO – EST. DE CRESCIENZO – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. ROMA
E ALTRI
Riciclaggio y Estremi y Autovettura di provenienza
delittuosa y Alterazione del numero di telaio y Con-
f‌igurabilità del reato y Sussistenza.
. L’alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di
illecita provenienza è condotta idonea ad integrare il
delitto di riciclaggio. (c.p., art. 648 bis) (1)
(1) In senso conforme si esprimono Cass. pen., sez. II, 18 ottobre
2007, Sergi e altro, in questa Rivista 2008, 528 e Cass. pen., sez. II, 5
dicembre 2005, Alaimo, in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Biagio, Foriglio Michele, Nicolau Sandu ricorro-
no per Cassazione avverso la ordinanza 24 settembre 2012
con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confer-
mato il provvedimento della custodia cautelare in carcere
per il Roma e il Foriglio e ha applicato quella degli arresti
domiciliari al Nicolau Sandu.
I ricorrenti con un unico atto di impugnazione ri-
chiedono l’annullamento del provvedimento impugnato
deducendo:
1.) ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., violazione
dell’art. 266 c.p.p., perchè le intercettazioni telefoniche
sono state disposte fuori dei casi consentiti dalla legge
mancando la prova del delitto di cui agli artt. 582, 583, 585
c.p. che nella specie costituisce il presupposto previsto
dall’art. 267 c.p.p.
2.) ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motiva-
zione perchè, con riferimento al delitto di cui all’art. 416
c.p. mancherebbe la prova della esistenza di un vincolo
associativo fra gli indagati.
3.) ex art. 606, comma 1, let. b), c.p.p., erronea appli-
cazione dell’art. 648 bis c.p., perchè la sola sostituzione e
alterazione dei numeri di matricola impressi sul telaio di
un automezzo (peraltro privo di targa falsif‌icabile o alte-
rabile) non sarebbe atto suff‌iciente ad integrare il delitto
di riciclaggio.
4.) ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di moti-
vazione con riferimento agli elementi costitutivi del de-

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