Corte di cassazione penale sez. II, 13 febbraio 2013, n. 7040 (ud. 9 novembre 2012)

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giur
11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 13 FEBBRAIO 2013, N. 7040
(UD. 9 NOVEMBRE 2012)
PRES. CAMMINO – EST. BELTRANI – P.M. CESQUI (CONF.) – RIC. RUPOLO
Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y
Omesso pagamento del pedaggio autostradale y
Conf‌igurabilità.
. Poichè l’art. 176, comma 17, del Codice della strada,
espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la
sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto
alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei
cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di spe-
cialità, nell’ipotesi di omesso adempimento, da parte
dell’utente, dell’obbligo di pagamento del pedaggio
autostradale, ben può conf‌igurarsi, ove ne sussistano
in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insol-
venza fraudolenta. Il reato di insolvenza fraudolenta
non è escluso dalla eventuale coesistenza dell’illecito
amministrativo. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 176;
c.p., art. 641) (2)
(2) La questione è già stata oggetto di decisione da parte delle
SS.UU. pen. 31 luglio 1997, P.G. in proc. Gueli in Riv. pen. 1998, 51 e
in questa Rivista 1997, 675, a cui ha fatto seguito Cass. pen., sez. II,
14 marzo 2008, P.G. in proc. Petruzzellis, ivi 2008, 851.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Lecce - sez. Taranto, con la sen-
tenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza resa
dal Tribunale di Taranto in data 30 settembre 2010, che
aveva dichiarato l’imputato colpevole di insolvenza frau-
dolenta in danno di Autostrade s.p.a. (fatti verif‌icatisi in
Taranto ed altrove f‌ino al 16 maggio 2005), condannandolo
alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso
l’imputato, con l’ausilio del difensore, deducendo i motivi
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per
la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.
att. cod. proc. pen.,:
I - violazione o errata applicazione dell’art. 641 c.p.
(lamentando che la condotta accertata integrerebbe mero
inadempimento contrattuale, civilisticamente rilevante,
in difetto della necessaria dissimulazione dello stato di
insolvenza);
II - omessa motivazione in ordine alla responsabilità
penale dell’imputato (lamentando l’acritica adesione
della sentenza d’appello alle argomentazioni del primo
giudice).
Ha chiesto conclusivamente l’annullamento dell’impu-
gnata sentenza con ogni conseguenza di legge.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno
concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha
deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante
lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in toto inammissibile, perchè fonda su mo-
tivi non consentiti in sede di legittimità, dedotti generica-
mente, o comunque manifestamente infondati.
I limiti del sindacato di legittimità.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, de-
lineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente
a seguito delle modif‌iche introdotte dalla L. n. 46 del 2006,
questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non
abbia comportato la possibilità, per il giudice d legittimità,
di effettuare un’indagine sul discorso giustif‌icativo della
decisione f‌inalizzata a sovrapporre una propria valutazio-
ne a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo
il giudice della legittimità limitarsi a verif‌icare l’adegua-
tezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata
rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali
può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso
qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché
siano indicate in maniera specif‌ica ed inequivoca le prove
che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta
in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione,
in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna
necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia
effettuata una monca individuazione od un esame parcel-
lizzato.
1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denuncia-
bile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare perce-
pibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al ri-
guardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,
restando ininf‌luenti le minime incongruenze e conside-
randosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili
con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo
logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi
giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di
essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24
novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., del 31 maggio
2000, n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24
settembre 2003, Petrella, rv. 226074).
A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità
di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed
atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di
essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi
atti ed ai motivi ad essi relativi” (Cass. pen., sez. VI, n.
14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme,
sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e
la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
o l’autonoma adozione di nuovi e diversi 27429 del 4 luglio
2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. VI, n. 25255 del 14 febbraio
2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formu-
lazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) intenda far
valere il vizio di “travisamento della prova” (consistente
nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nel-
l’omissione della valutazione di una prova, accomunate
dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso,

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