Corte di cassazione penale sez. I, 17 dicembre 2013, n. 50909 (c.c. 26 novembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
LEGITTIMITÀ
siderazione della natura del vizio denunciato dall’ammini-
strazione, che il 23 maggio 2002, dopo la contestazione
dell’infrazione, il sig. Giuseppe Carlone ritirò una copia
del verbale, ma rif‌iutò di sottoscriverla.
Il ritiro immediato di una copia del verbale da parte
del trasgressore equivale a notif‌ica dello stesso, a nulla
rilevando che chi ritira l’atto rif‌iuti di sottoscriverlo (Sez.
I, sent. 29 settembre 2005, n. 19025, rv. 585416).
Dal 23 maggio 2002, pertanto, iniziò a decorrere per il
sig. Giuseppe Carlone il termine di 30 giorni per il ricor-
so giurisdizionale, previsto dall’art. 205, D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285, nel testo vigente ratione temporis.
Ne consegue che il Giudice di pace, ritenendo che la
notif‌ica della cartella esattoriale non fosse mai stata pre-
ceduta da alcuna valida notif‌ica del verbale, è effettiva-
mente incorso nella violazione dell’art. 205 cit.
2.4. La sentenza deve pertanto essere cassata e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
deve essere decisa nel merito, rigettando l’opposizione, in
quanto proposta avverso una cartella emessa sulla base di
un verbale ormai inoppugnabile.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico
dell’intimato, ai sensi del combinato disposto degli artt.
384, comma secondo, e 385, comma secondo, c.p.c.
Non è luogo a provvedere su quelle del primo grado di
giudizio, poiché in quella sede il Giudice di pace dichiarò
nulla la costituzione in giudizio della Prefettura, e tale
statuizione non è stata impugnata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 17 DICEMBRE 2013, N. 50909
(C.C. 26 NOVEMBRE 2013)
PRES. CHIEFFI – EST. CAPRIOGLIO – P.M. X (PARZ. DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
VACCARI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y So-
stituzione della pena inf‌litta con il lavoro di pub-
blica utilità y Lavoro svolto al di fuori dell’ambito
della sicurezza e dell’educazione stradale y Discre-
zionalità del giudice nell’individuazione di un di-
verso campo di attività y Ammissibilità.
. L’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a
seguito della effettiva prestazione del lavoro di pub-
blica utilità, secondo quanto previsto dall’art. 186,
comma 9 bis, C.d.S., non è impedita dalla circostanza
che detto lavoro sia stato svolto al di fuori del campo
della sicurezza e dell’educazione stradale, del quale si
dice soltanto, nella citata disposizione normativa, che
esso deve essere scelto “in via prioritaria”, senza che,
quindi, ciò precluda la possibilità, per il giudice, di indi-
viduare, per lo svolgimento del lavoro, ai sensi dell’art.
54 del D.L.vo n. 274/2000 e del D.M. 21 marzo 2001, un
diverso campo di attività. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s.
art. 186; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54; d.m. 21
marzo 2001) (1)
(1) In argomento, si veda Corte cost., ord. 11 marzo 2013, n. 43, pub-
blicata in questa Rivista 2013, 479, in parte motiva e Cass. pen., sez.
IV, 9 maggio 2003, P.G. in proc. Perego, ivi 2004, 314.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di intervenuta esecuzione della pena sosti-
tuita con lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità consi-
stito in mansioni di supporto all’archivio della Provincia,
con ordinanza del 5 dicembre 2012 il gip del Tribunale di
Piacenza rigettava l’istanza formulata da Vaccari France-
sco diretta ad ottenere l’estinzione del reato di cui all’art.
186 cod. strad., osservando che l’attività da lui svolta non
rientrava tra quelle previste in via prioritaria dall’art. 186
comma 9 bis cod. strad. cioè attività da svolgersi nel cam-
po della sicurezza e dell’educazione stradale. Con la stessa
ordinanza il gip dava mandato al P.M. di verif‌icare in con-
creto se il Vaccari avesse svolto lavoro di pubblica utilità
nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale, così
come era stato previsto con la sentenza del gip del Tribu-
nale di Piacenza 22 maggio 2012.
Avverso tale decisione interponeva ricorso il P.M. pres-
so il Tribunale di Piacenza per dedurre erronea applicazio-
ne della legge penale, posto che il Vaccari risultava essere
stato inserito presso il centro per l’impiego di Piacenza,
svolgendo mansioni di supporto all’archivio. Quindi, secon-
do il P.M. ricorrente, poiché la prestazione non retribuita
doveva essere ritenuta a favore della collettività, anche se
non inerente al settore della sicurezza e dell’educazione
stradale, la stessa doveva ritenersi rientrante nel novero
dei lavori di pubblica utilità e tale da poter fare conseguire
gli effetti estintivi del reato.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il problema di diritto che questa Corte deve affrontare
e risolvere è se il reato c.d. “stradale”, previsto dal D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285, debba essere dichiarato comunque
estinto se la pena pecuniaria o detentiva inf‌litta sia stata
sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità consi-
stente in attività non retribuita a favore della collettività
svolto dal condannato in un settore diverso da quello della
sicurezza e dell’educazione stradale.
Il caso del Vaccari è emblematico, visto che il medesi-
mo risulta dagli atti essere stato inviato all’ente Provincia
di Piacenza, dove venne collocato al centro per l’impiego,
con mansioni di supporto all’archivio, rientrante nel setto-
re Welfare, lavoro e formazione professionale dell’ammini-
strazione provinciale, dal 20 agosto 2011 e f‌ino al 4 settem-
bre 2012.
La decisione del giudice a quo di rigetto dell’istanza di
estinzione del reato per avere l’interessato svolto il lavoro
di pubblica utilità, non rientrante tra quelli previsti in via
prioritaria dall’art. 186 comma 9 bis Cod. strada, non è
corretta, perché frutto di interpretazione eccessivamente
rigida, che risulta non conforme alla voluntas legis .
La clausola contenuta al comma 9 bis dell’art. 186
decreto menzionato nell’inciso “in via prioritaria”, deve

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