Corte di cassazione penale sez. I, 30 aprile 2013, n. 18920 (ud. 26 febbraio 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Udine ha condannato Sandro Foschia
alla pena di € 100,00 di ammenda per il reato di cui all’art.
650 c.p., per non essersi presentato presso gli Uff‌ici del-
la Provincia di Udine al f‌ine di consegnare la patente di
guida in seguito al provvedimento di sospensione per una
segnalazione in merito alla certif‌icazione di temporanea
di non idoneità alla guida.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo
del difensore avv. to Di Rito, Sandro Foschia, deducendo
l’assenza di prova in ordine alla ricezione della comuni-
cazione dell’ordine di consegna del documento di guida
da parte del ricorrente. L’avviso fu ricevuto dal padre del
ricorrente e non v’è in atti prova del fatto, pure addotto
in sentenza, che l’addetto alla consegna della posta abbia
richiesto ed ottenuto l’esibizione di una delega da parte
del diretto interessato. Peraltro, l’ordine di consegna della
patente di guida è stato emesso da Autorità incompetente
ad emanare provvedimenti di tal genere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La disposizione del Codice della strada prevede che i
competenti uff‌ici della Direzione generale della M.C.T.C.
sospendano la patente di guida qualora, in sede di accer-
tamento sanitario per la conferma di validità o per la revi-
sione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti f‌isici e psichici di cui all’art. 119. Non
v’è nella legge la previsione di un concorrente potere di
ordinare la consegna del documento e a tal proposito, pro-
prio ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 650
c.p., questa Corte ha già affermato che «non risponde del
reato ... il titolare della patente sospesa per detta causa
che non ottemperi all’ordine dell’autorità amministrativa
di consegnare il documento, dal momento che il relativo
potere non compete alla pubblica Amministrazione, ove
non espressamente contemplato» - Sez. I, n. 3544 del 16
giugno 1998 - dep. 13 agosto 1998, P.G. in proc. Posarelli,
Rv. 211269 -. Come ricordato anche nel testo della massima
da cui ora si è tratto per la testuale indicazione il principio
di diritto, questa Corte ha individuato l’argomento a soste-
gno nel dato che «in relazione ad altre ipotesi - revoca del-
la patente o suo ritiro in conseguenza della commissione
di reati - è espressamente previsto che l’autorità ordini al
titolare della patente la consegna del documento» ed ha
ulteriormente chiarito che «è inapplicabile in subiecta ma-
teria l’art. 212, comma 4, del Codice della strada, secondo
cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredi-
sca l’obbligo di cessare da una determinata attività, sia per
la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma,
sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente
previsti». Altra e coeva decisione - Sez. I, n. 3646 del 19
giugno 1998 (dep. 16 luglio 1998), P.G. in proc. Massidda,
Rv. 211155 - ha però affermato una posizione nettamente in
contrasto, rilevando che «integra il reato previsto dall’art.
650 c.p. il comportamento di chi ometta di consegnare la
patente di guida ai competenti uff‌ici della motorizzazione
civile che gli abbiano intimato tale adempimento a seguito
della perdita dei requisiti f‌isici o psichici indispensabili
alla guida», valorizzando l’assunto secondo cui «l’ordine
in tal senso impartito dalla Direzione generale della mo-
torizzazione civile all’interessato è legalmente dato per
motivi di sicurezza pubblica, inerendo ad ovvie f‌inalità
preventivo-interdittive, con riguardo alla prevenzione sia
di illeciti amministrativi e/o reati, sia, più in generale, dei
pericoli che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare».
Tale ultima decisione sembra però trascurare l’esigenza
di stretta interpretazione della norma incriminatrice, e
quindi la necessità che l’individuazione del provvedimen-
to legalmente dato dall’Autorità, la cui violazione integra
il reato, non possa essere aff‌idata soltanto alla def‌inizione
dell’ambito di incidenza, costituito dalle ragioni di giusti-
zia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o d’igiene. La
nozione di provvedimento legalmente dato implica, innan-
zitutto, che sia accertata in capo all’organo emittente la
competenza a provvedere, requisito essenziale di legalità,
ancor prima dell’apprezzamento delle f‌inalità per le quali
il provvedimento è adottato.
E allora, se la legge, nel prescrivere che i competenti
uff‌ici della Direzione generale della M.C.T.C. hanno il po-
tere di sospensione della patente di guida, non ha anche
conferito loro il potere di ordinare la consegna del titolo
abilitativo, non è possibile affermare che la violazione
dell’eventuale ordine di consegna integri la fattispecie
criminosa, seppure quell’ordine sia chiaramente assistito
da f‌inalità preventivo-interdittive.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza
rinvio per insussistenza del fatto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 30 APRILE 2013, N. 18920
(UD. 26 FEBBRAIO 2013)
PRES. SIOTTO – EST. ZAMPETTI – P.M. GIALANELLA (DIFF.) – RIC. CARNIELETTO
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Determinazione in via cautelare del prefetto e in
via def‌initiva del giudice penale y Posizione di auto-
nomia y Computo in fase esecutiva y Detraibilità del
periodo stabilito dal prefetto.
. In tema di sospensione della patente di guida quale
sanzione amministrativa accessoria connessa alla
violazione di norme del codice della strada costituenti
reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), l’avve-
nuta applicazione in via amministrativa non preclude
l’irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice
penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi
in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al
giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori
rispetto a quelli determinati dal Prefetto. (nuovo c.s.,
art. 186 bis; nuovo c.s., art. 223) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2004, P.G. in proc.
Marinelli, in Ius&Lex, dvd n. 6/2013, ed. La Tribuna. Sulla differenza
di f‌inalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione
provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della so-

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