Corte di cassazione penale sez. I, 9 luglio 2013, n. 29227 (c.c. 2 luglio 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
LEGITTIMITÀ
che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia
stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggetti-
vamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di
alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto
(nel senso che la nozione di incidente stradale rilevante
ai f‌ini della norma de qua debba assumersi quale elemento
“sintomatico” di uno stato di alterazione psicof‌isica del
conducente coinvolto v. Cass. sez. IV, n. 10605/2012).
Nel caso di specie, la doglianza avanzata dal ricorrente
- in ordine all’effettivo adempimento, da parte dei giudici
del merito, del concreto accertamento dei ridetti requi-
siti della signif‌icativa interruzione (o del turbamento)
della circolazione stradale, della (sia pure potenziale)
pericolosità dell’incidente stradale riscontrato e della sua
riferibilità al fatto dell’imputato - deve ritenersi fondata,
essendosi la corte territoriale (su tale specif‌ico punto
espressamente sollecitata dall’appellante) laconicamente
limitata a rilevare come il teste Brandtstatter avesse “di-
chiarato agli agenti della polizia municipale intervenuti
che il ciclomotore dell’odierno appellante era entrato in
lieve collisione con la sua autovettura”.
Tale motivazione, nella misura in cui omette di circo-
stanziare gli elementi identif‌icativi del fatto (sotto il prof‌i-
lo dell’effettiva verif‌icazione di un inatteso avvenimento di
signif‌icativa interruzione o di turbamento della circolazio-
ne; della sua - sia pure astratta - pericolosità o dannosità
e della concreta sussistenza di un obiettivo nesso di stru-
mentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo
e l’evento), deve ritenersi meramente apparente e, come
tale, sostanzialmente omessa, da tanto conseguendo la
necessità di procedere all’annullamento, limitatamente a
tale punto, della sentenza impugnata, con rinvio alla corte
d’Appello di Trento per nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 9 LUGLIO 2013, N. 29227
(C.C. 2 LUGLIO 2013)
PRES. BARDOVAGNI – EST. CASSANO – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. CONFL.
COMP. IN PROC. KHARRAF
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y So-
stituzione della pena inf‌litta con il lavoro di pub-
blica utilità y Istanza di modif‌ica delle modalità
esecutive y Giudice competente y Individuazione.
. In tema di esecuzione della pena, appartiene al giudi-
ce dell’esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza,
la competenza a decidere sull’istanza relativa alla mo-
dif‌ica delle modalità di esecuzione della pena sostituti-
va del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza
pronunciata dal giudice della cognizione. (nuovo c.s.,
art. 186; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54; c.p.p., art.
28; c.p.p., art. 665) (1)
(1) In genere, nel senso che ai f‌ini della sostituzione della pena de-
tentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, non è richiesta
alcuna istanza dell’imputato, essendo suff‌iciente la sua non opposi-
zione; né sussiste a carico dell’imputato alcun obbligo determinativo
delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitu-
tivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che
si determini a disporre il predetto benef‌icio, v. Cass. pen., sez. IV, 3
aprile 2013, Mannetta, in questa Rivista 2013, 1060; Cass. pen., sez.
IV, 20 marzo 2013, Di Benedetto, ibidem; Cass. pen., sez. IV, 13 agosto
2012, Bergese, ivi 2013, 163 e Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 2012,
Ambrosi, in Ius&Lex, dvd n. 1/2014, ed. La Tribuna. Quest’ultima pro-
nuncia ha modif‌icato in senso opposto il precedente orientamento
espresso da Cass. pen., sez. IV, 4 agosto 2011, Finocchiaro, in questa
Rivista 2011, 774, secondo cui il giudice provvede anche d’uff‌icio,
sempre che il condannato non si opponga, ma a quest’ultimo spetta
in ogni caso il compito di individuare specif‌icamente le modalità di
espiazione della pena attraverso la presentazione di un progetto di
svolgimento del lavoro sostitutivo, in mancanza del quale il giudice
non può provvedere alla sostituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 31 maggio 2012 il Tribunale di Mantova dichiarava
la propria incompetenza a conoscere l’istanza avanzata da
Kharraf Ismail, volta ad ottenere la modif‌ica del nomina-
tivo dell’associazione presso la quale svolgere il lavoro di
pubblica utilità, ritenendo che, alla luce del passaggio in
giudicato della sentenza n. 38/12, si trattasse di questione
concernente l’esecuzione di una sanzione sostituiva, rien-
trante nelle attribuzioni del Magistrato di sorveglianza.
2. Il 25 giugno 2012 il Magistrato di sorveglianza di Bre-
scia dichiarava la propria incompetenza a conoscere l’istan-
za avanzata da Kharraf Ismail, osservando che la questione
rientrava nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione.
3. Il 16 luglio 2012 il Tribunale di Mantova, sezione di-
staccata di Castiglione delle Stiviere, richiamato il proprio
precedente provvedimento, disponeva la restituzione degli
atti al Magistrato di sorveglianza di Brescia.
4. Il 27 luglio 2012 Magistrato di sorveglianza di Bre-
scia, nel ribadire le considerazioni in precedenza svolte,
disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la
risoluzione del conf‌litto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il conf‌litto sussiste, in quanto due giudici ordinari
contemporaneamente ricusano la cognizione del mede-
simo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situa-
zione di stallo processuale prevista dall’art. 28 c.p.p., la
cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme
successive.
2. Il conf‌litto deve essere risolto con la dichiarazione
di competenza del Tribunale di Mantova quale giudice
dell’esecuzione.
3. Le modalità di esecuzione della pena sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza
pronunziata dal giudice della cognizione, possono essere
modif‌icate dal giudice dell’esecuzione, osservando le di-
sposizioni contenute nell’art. 666 c.p.p.
Di conseguenza, nel caso in esame, la competenza
a provvedere in ordine all’istanza avanzata da Kharraf
Ismail in relazione alla sentenza n. 38/2012, emessa il 24
gennaio 2012 dal Tribunale di Mantova, sezione distaccata
di Castiglione delle Stiviere in ordine al reato di cui all’art.
186, comma 2, c.d.s. appartiene al Tribunale di Mantova
quale giudice dell’ esecuzione. (Omissis)

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