Corte di cassazione penale sez. I, 8 aprile 2013, n. 15936 (ud. 19 marzo 2013)

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giur
11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta
menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa
non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato
alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronun-
cia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa
verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in
quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’af-
fermazione della responsabilità dell’imputato, si procede
comunque all’accertamento del reato, sia pure sui gene-
ris, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei
suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo
d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare
la richiesta.
La normativa si applica, per effetto dell’art. 219 bis
c.d.s., introdotto con la L. 15 luglio 2009, n. 94, anche
quando l’illecito è stato commesso da conducente di ci-
clomotore. In tal caso la sospensione riguarda il certif‌i-
cato di idoneità alla guida. Tale ultima norma è rilevante
per orientare la risoluzione del caso in esame. La novella
ha esteso l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria di cui si discute al conducente di ciclomotore.
La norma ha formalmente enunciato che la sospensione
si applica al certif‌icato di idoneità alla guida “posseduto”
ovvero alla patente “posseduta”. Risulta dunque normati-
vamente confermata, nel suo complesso, la consolidata e
condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte, secon-
do cui la sospensione di cui si discute può essere disposta
solo quando l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si
sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli
abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione me-
desima.
La pronunzia deve essere conseguentemente annullata
limitatamente alla disposta sospensione della patente di
guida. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 8 APRILE 2013, N. 15936
(UD. 19 MARZO 2013)
PRES. BARDOVAGNI – EST. BONITO – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. SROIUA
Inosservanza dei provvedimenti dell`autorità y
Condotta punibile y Violazione di un ordine ammini-
strativo impartito in via preventiva ed indirizzato
ad una generalità di soggetti y Conf‌igurabilità y
Esclusione y Fattispecie relativa ad ordine del que-
store riguardante tutti i parcheggiatori abusivi.
. Non integra l’ipotesi di reato prevista dall’art. 650 cod.
pen. l’inosservanza di un ordine amministrativo avente
carattere regolamentare e contenente una disposizione
dettata in via preventiva ed indirizzata ad una genera-
lità di soggetti. (Fattispecie relativa ad ordine del que-
store riguardante tutti i parcheggiatori abusivi). (c.p.,
art. 650) (1)
(1) Principio che si ritrova in Cass. pen. sez. I, 7 maggio 1999, Di Gio-
vanni ed altro, in Riv. pen. 1999, 542, in relazione ad ordinanza della
capitaneria di porto. Nel senso che l’esercizio abusivo dell’attività
di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’art.
7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p., stante l’opera-
tività del principio di specialità di cui all’art. 9 della L. n. 689 del
1981, v. Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 2011, Srioua, in questa Rivista
2012, 431.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con sentenza del 9 giugno 2011 il il Tribunale di
Salerno, monocraticamente composto, condannava alla
pena di 100,00 euro di ammenda Sroiua Younes, giudicato
colpevole della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. per
non aver ottemperato al provvedimento del Questore di
Salerno il quale, per ragioni di ordine pubblico, in data
21 gennaio 2008, gli aveva ordinato di desistere dalla con-
dotta di parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale
con provvedimento notif‌icato il 10 aprile 2008; violazione
accertata il 26 novembre successivo.
A sostegno della decisione il Tribunale richiamava
l’accertamento della condotta abusiva eseguito appunto il
26 novembre 2008 ad opera di personale della Questura
di Salerno.
2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l’im-
putato, assistito dal difensore di f‌iducia, sviluppando tre
motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente
violazione di legge e difetto di motivazione sul rilievo che
la condanna inf‌litta non avrebbe sostegno motivazionale
e che la condotta accertata non sarebbe punibile ai sensi
dell’art. 650 c.p ..
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia nuovamen-
te la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione
di legge sul rilievo che nel processo sarebbe stato violato il
diritto alla difesa dappoichè del tutto generico ed indeter-
minato il capo di imputazione.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denun-
cia inf‌ine la difesa ricorrente violazione di legge, anche
processuale e difetto di motivazione, in particolare de-
ducendo: nel caso di specie trova applicazione l’art. 9 L.
689/1981 perché la condotta del parcheggiatore abusivo è
sanzionata in via amministrativa dall’art. 7 c. 15-bis c.d.s.,
norma speciale questa rispetto a quella di cui all’art.
650 c.p.; l’ordinanza questorile non è stata “legalmente
data” dappoichè volta ad impedire un comportamento già
sanzionato da una precisa norma amministrativa, né può
invocarsi sul punto l’art. 7 c. 15-bis c.d.s., norma questa la
quale fa salva l’ipotesi che la condotta costituisca reato;
tale ipotesi ricorre infatti al di fuori del principio di spe-
cialità; in ogni caso l’art. 650 c.p. trova applicazione nelle
ipotesi in cui il provvedimento della P .A. abbia carattere
personale e non generale ed in funzione di prevenzione.
3. Il ricorso è fondato in riferimento al terzo motivo
di doglianza, assorbente delle residue censure, peraltro
genericamente articolate. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del
reato di cui all’art. 650 c.p. è necessario che: a) l’inosser-
vanza riguardi un ordine specif‌ico impartito ad un sogget-
to determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da
far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in

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