Corte di cassazione penale sez. I, 3 giugno 2013, n. 23932 (c.c. 17 maggio 2013)

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giur
11/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 3 GIUGNO 2013, N. 23932
(C.C. 17 MAGGIO 2013)
PRES. SIOTTO – EST. CAVALLO – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC. MARINI
Impugnazioni penali in genere y Ammissibilità
o inammissibilità y Inammissibilità y Omessa od er-
ronea indicazione di elementi essenziali y Rilevan-
za y Condizioni y Fattispecie in tema di istanza di
riesame di un decreto di convalida di sequestro di
un’auto.
. Ai f‌ini dell’ammissibilità dell’impugnazione (nella
specie, istanza di riesame di un decreto di convalida
di sequestro), l’omessa od errata indicazione degli
elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del
medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo
di per sé, ma solo in quanto può determinare incertez-
za nell’individuazione dell’atto. (Fattispecie in cui la
Corte ha escluso ricorresse l’inammissibilità in un caso
in cui l’istante, nella richiesta di riesame, aveva erro-
neamente citato la data del provvedimento di seque-
stro di un’auto, ma correttamente indicato il numero
di iscrizione del procedimento penale e quello di targa
del veicolo, consentendo al tribunale di individuare la
data esatta del sequestro). (c.p.p., art. 581; c.p.p., art.
591) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2004, Natalizia, in
Arch. nuova proc. pen. 2005, 383 e Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 1992,
Galasso, ivi 1993, 316. Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass.
pen., sez. V, 10 novembre 1997, Aloi ed altri, ivi 1998, 271.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 20 settembre 2012 il Tribunale di
Roma, deliberando in funzione di giudice per il riesame
dei provvedimenti di sequestro, dichiarava inammissibile
l’istanza proposta nell’interesse di Marini Maurizio avverso
il decreto di sequestro dell’autovettura Mercedes CLK tg.
AV 055 ZE asseritamente emesso dal Pubblico Ministero
della sede il 16 luglio 2012, e ciò in quanto il provvedi-
mento impugnato dal difensore non era identif‌icabile con
certezza, posto che, dall’esame degli atti: il 16 luglio 2012
non risultava emesso alcun provvedimento di sequestro; il
9 luglio 2012, risultava disposto il sequestro di un’autovet-
tura “non def‌inita” tg. AV 055 ZE; non risultava agli atti il
verbale di esecuzione del sequestro della citata vettura.
2. Ricorre per cassazione il Marini, per il tramite del suo
difensore, denunziando l’illegittimità del provvedimento
impugnato: per inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, poiché all’atto della presentazione
dell’istanza (25 luglio 2012) l’unico provvedimento cono-
scibile e dunque impugnabile era il verbale di sequestro
del 16 luglio 2012, trovandosi il procedimento in fase in-
terlocutoria e dunque sottoposta al segreto istruttorio; per
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
in relazione all’art. 235 comma 1 e 125 comma 3 c.p.p., poi-
ché sia il decreto di sequestro sia l’ordinanza di riesame,
non motivano in ordine alla legittimità del provvedimento
di sequestro, laddove, come affermato da questa Corte
nella sua più autorevole composizione, «anche per le cose
che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro
a f‌ini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da
idonea motivazione in ordine al presupposto della f‌inalità
perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti» (Sez.
un., n. 5876 del 28 gennaio 2004 - dep. 13 febbraio 2004,
P,C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema,
infatti, al f‌ini dell’ammissibilità dell’istanza di riesame,
l’indicazione errata od omessa degli elementi richiesti
(provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice
che lo ha emesso) non ha rilievo di per sé sola, ma esclu-
sivamente in quanto può determinare incertezza nell’indi-
viduazione dell’atto.
Solo in quest’ultimo caso, pertanto, l’errore o l’omis-
sione costituiscono causa di inammissibilità dell’impugna-
zione (vedi Sez. I, n. 4698 del 16 novembre 1992 - dep. 2
dicembre 1992, Galasso, Rv. 192440 e, per la mancata indi-
cazione, nell’atto di impugnazione, della data del provve-
dimento impugnato, Sez. III, n. 17673 del 21 febbraio 2003
- dep. 15 aprile 2003, Gerla, Rv. 224123; Sez. III, n. 1965
del 13 novembre 1992 - dep. 15 dicembre 1992, Del Gaudio,
Rv. 192603; Sez. I, n. 3464 del 30 settembre 1991 - dep. 28
ottobre 1991, Fursov ed altro, Rv. 188458). La fattispecie
in oggetto è caratterizzata da un errore dell’impugnante
nell’indicazione della data del provvedimento impugnato
(16 luglio 2012 invece che 9 luglio 2012) che risultava co-
munque identif‌icabile in forza della corretta prospettazio-
ne nell’istanza del numero di iscrizione del procedimento
al registro generale e del numero di targa del veicolo se-
questrato (AV 055 ZE), tant’è che gli stessi giudici del rie-
same, hanno dato atto che il Pubblico ministero risultava
in effetti aver disposto, sia pure il 9 luglio 2012 il sequestro
di un’autovettura tg. AV 055 ZE il 9 luglio 2012 (eseguito
successivamente, il 16 luglio 2012), cosicché deve ricono-
scersi, come affermato anche dal Procuratore Generale
presso questa Corte nella sua requisitoria orale, che le
summenzionate allegazioni difensive rendevano possibile
“individuazione certa del provvedimento impugnato e del
procedimento a cui il medesimo si riferisce, superando
così ogni incertezza nell’individuazione dell’atto.
L’ordinanza impugnata, conseguentemente, deve es-
sere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per la
delibazione dell’istanza di riesame. (Omissis)

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