Corte di cassazione penale sez. I, 20 giugno 2013, n. 27173 (ud. 16 aprile 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
fatto generatore del danno, la valutazione della condotta
dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento
e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione
del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi
di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se
il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratte-
rizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto
di vista logico - giuridico (Cass. 1028/2012, n. 9243/2007,
n. 400912006). La doglianza formulata si risolve quindi
in una censura sulle valutazioni compiute dal giudice di
merito, con argomentazioni ineccepibili sul piano logico
- giuridico.
4.2 - Non fondata si prospetta la seconda censura .
Essa non coglie nel segno, essendo pacif‌ico nella giuri-
sprudenza di questa corte l’uso di criteri equitativi nella
determinazione del danno morale. Infatti quest’ultimo,
pur costi tuendo un pregiu dizio non patri moniale al par i
del dann o biologico, non è ric ompreso in qu est’ultimo e
va liquidato a parte, con criterio equitativo, che tenga
debito conto di tutte le circostanze del caso concreto
(Cass. 2228/ 2012). Quanto alla mancata determinazion e
del danno con riferimento alle Tabelle, deve ribadirsi
che, in tema di dan no da morte dei congiunti (danno
parentale), il danno morale diretto deve essere inte-
gralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di
valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezio-
nalità del giud ice, in relazione alle perd ite irreparabi li
della comunion e di vita e di affetti e de lla integrità della
famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico.
A tal f‌ine son o utilizzabili parametri tabellari, a pplicati
dai Tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della
personalizzazione ed il criterio equitativo dell’appros-
simazione al preciso ammontare, senza fare applicazio-
ne automatica della tabelle concepite per la stima del
danno biolo gico, che consiste nella lesione de ll’integrità
psicof‌isica, mentre il danno morale è costituito dalla le-
sione dell’integrità morale (Cass. 15760/2006). Oltretut-
to è pacif‌ico che la liquid azione di tale specie di danno
sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto
illecito altrui sfugge necessariamente ad una previa va-
lutazione analitica e resta aff‌idata ad apprezzamenti di-
screzionali ed equitativi del giudice di m erito, come tali
non sindacabili in sede di legitt imità, perché, nonostante
l’inquadramen to del diritto all’integrità psicof‌isica della
persona nell’ambito esclusivo del combinato disposto de-
gli artt. 2059 c.c. e 32 Cost. (nonché delle altre norme co-
stituzionali poste a presidio della detta integrità perso-
nale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati
in tema di quantif‌icazion e del danno morale, olt re che
di quello biologico (Cass. 23053/2009). Né p uò invocarsi
una insuff‌iciente motivazione su tale determinazione,
poiché i giudici territor iali hanno elen cato chiaramente
i parametri seguiti nel quantif‌icare tale danno.
Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il
rigetto del ricorso.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e
notif‌icata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni
scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di con-
siglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto
esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere
rigettato, essendo manifestamente infondato;
non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente
giudizio nei confronti della parte intimata, non avendo
questa svolto attività difensiva; visti gli artt. 380-bis e 385
c.p.c. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 20 GIUGNO 2013, N. 27173
(UD. 16 APRILE 2013)
PRES. BARDOVAGNI – EST. CAPOZZI – P.M. SPINACI (PARZ. DIFF.) – RIC.
CAMARDA
Guida in stato di ebbrezza y Conf‌isca del veico-
lo y Natura y Sanzione amministrativa accessoria y
Applicabilità da parte del giudice penale in sede
esecutiva y Esclusione.
. La conf‌isca del veicolo utilizzato per commettere il
reato di guida in stato di ebbrezza non può essere ap-
plicata dal giudice penale in sede esecutiva, in ragione
della sua natura di sanzione amministrativa accessoria.
(c.p., art. 240; nuovo c.s., art. 186; l. 29 luglio 2010, n.
120, art. 33) (1)
(1) La conf‌isca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida
in stato di ebbrezza, in seguito alla novella di cui alla L. n. 120 del
2010, ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena
accessoria. Mentre, in precedenza, le SS.UU. penali 18 giugno 2010,
P.G. in proc. Caligo, in questa Rivista 2010, 699, avevano statuito che
la conf‌isca del veicolo prevista in caso di condanna per la contrav-
venzione di rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così
come per quella di guida in stato di ebbrezza, non fosse una misura
di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria.
Seguono il nuovo indirizzo di cui in massima: Cass. pen., sez. IV, 22
settembre 2011, Zamora Guevara, ivi 2012, 462; Cass. pen., sez. IV, 4
gennaio 2011, Mazzola, ivi 2011, 281 e Cass. pen., sez. IV, 22 novem-
bre 2010, P.G. in proc. Losacco, ivi 2011, 99.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 7 aprile 2012 il Tribunale di
Nuoro ha respinto l’istanza proposta da Camarda Omero
Francesco, intesa ad ottenere la sostituzione della pena
dell’arresto e dell’ammenda, inf‌littagli ai sensi degli artt.
444 e segg. c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza
(art. 186, comma 2, lett. c), c.s.), con l’espletamento di
un lavoro di pubblica utilità, nonché la restituzione del
veicolo in sequestro.
2. Il Tribunale ha ritenuto che la chiesta sostituzione di
pena non poteva aver luogo nella presente sede esecutiva,
essendosi ormai formato il giudicato sul punto; ha invece
ritenuto di disporre la conf‌isca dell’auto, siccome sanzione
omessa nella sentenza che aveva concluso il giudizio svol-
tosi nei confronti del ricorrente.

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