Corte di cassazione penale sez. I, 10 maggio 2013, n. 20203 (ud. 19 marzo 2013)

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
l’inf‌luenza di sostanze stupefacenti si vedano Cass. pen., sez. IV, 12
luglio 2013, A.G., in questa Rivista 2013, 899 e Cass. pen., sez. IV, 14
febbraio 2003, Casali, ivi 2003, 283. Sulla differenza tra le ipotesi di
guida senza patente ex art. 216 e quella ed ex art. 217 c.d.s., si veda
Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 1999, P.G. in proc. Sistu, ivi 2000, 404.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 29 maggio 2012 la Corte d’Ap-
pello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa in
data 17 giugno 2010 dal Tribunale di Torino appellata da
Priulla Maurizio rideterminava la pena a quest’ultimo in-
f‌litta, esclusa la recidiva in mesi due e giorni 20 di arresto
ed € 1.200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187 Co-
dice della Strada per essersi posto alla guida di un veicolo
in condizione di alterazione f‌isica e psichica dovuta all’uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope ed € 2.000,00 di am-
menda per la contravvenzione di guida senza patente.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo
del proprio difensore l’imputato, deducendo la mancata
applicazione dell’art. 81, comma 2, c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Sul
punto, già oggetto di appello, la Corte territoriale si è così
espressa: “Non appare possibile ritenere la continuazione
fra i due reati, considerato che non si riscontra un’unicità
di disegno criminoso, ma solo due atteggiamenti antisocia-
li, di distinta gravità, imputati allo stesso soggetto, durante
il medesimo accertamento solo per pura occasionalità. Non
vi sono quindi elementi validi per ritenere la continuazione
fra due fattispecie di reato diverse dal punto di vista ogget-
tivo e a tutela di beni non coincidenti”. La decisione appare
nel solco del costante orientamento di questa Corte.
E invero, ai sensi dell’art. 81 c.p., sussiste concorso
formale di reati là dove, con un’unica azione od omissione,
sia provocata la violazione di diverse disposizioni di legge
(concorso c.d. “eterogeneo”), ovvero, in caso di concorso
formale “omogeneo”, più violazioni della medesima di-
sposizione di legge. Nel caso di specie, tra i reati di guida
in condizione di alterazione per assunzione di sostanze
stupefacenti e di guida senza patente contestualmente
accertati, non sussiste alcuna “unicità” di azione (cfr. art.
81 cit.), atteso che la condotta penalmente rilevante de-
scritta nelle norme che prevedono detti reati, mentre, da
un lato, presenta una componente ad esse comune (la
condotta di guida), dall’altro, radicalmente si distingue
nelle due ipotesi, esigendo, nel primo caso, che la condotta
di guida si qualif‌ichi per la sussistenza di una particolare
condizione psico-f‌isica del reo, e nel secondo, che detta
guida sia esercitata in assenza di un presupposto di ordine
giuridico-formale, consistente nella mancata disponibilità,
da parte del guidatore, di un titolo amministrativo di abili-
tazione (“Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza
aver conseguito la patente di guida”). I differenti presup-
posti previsti dalla legge per la commissione dei due reati
(di cui è agevolmente prospettabile, tanto la commissione
in via alternativa, quanto la dissociazione nel momento di
consumazione), mentre non si prestano a esser qualif‌icati
nei termini di mere condizioni d’indole esterna (o estrinse-
ca) rispetto al compimento di un’unica azione criminosa,
entrano bensì a qualif‌icare sul piano sostanziale la natura
delle diverse condotte considerate dal legislatore penale,
sancendone i prof‌ili di illiceità con riguardo a momenti e
ambiti di rilevanza (tanto logicamente, quanto naturali-
sticamente) del tutto autonomi tra loro (cfr. in tal senso
sez. IV n. 45742 dell’8 novembre 2012, Craviari). Allo stes-
so modo, il giudice d’appello ha correttamente ascritto al
riscontrato difetto di un’adeguata prova sul punto, il man-
cato riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso tra
le due ipotesi contravvenzionali in concreto contestate al
Priulla. Tale rilievo deve ritenersi non compromesso dalle
doglianze in questa sede sollevate dal ricorrente, il quale,
solo in termini generici e astratti, ha invocato il valore
signif‌icativo delle circostanze agl’elemento cronologico,
delle condizioni di tempo e di luogo, delle modalità della
condotta e della tipologia dei reati, senza dotare, il con-
giunto richiamo di detti elementi di valutazione, di alcuna
specif‌icità e adeguatezza al fatto concreto, funzionale al
riscontro, sia pure solo presumibile, della unicità del pro-
gramma criminoso in ipotesi perseguito dall’imputato.
4. AI rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 10 MAGGIO 2013, N. 20203
(UD. 19 MARZO 2013)
PRES. BARDOVAGNI – EST. SANTALUCIA – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC.
FOSCHIA
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y Per
la temporanea perdita dei requisiti psichici e f‌isici
y Ipotesi di reato ex art. 650 c. p. y Conf‌igurabilità y
Esclusione y Fattispecie in tema di mancata conse-
gna del documento agli uff‌ici della motorizzazione
civile.
. Non risponde del reato di cui all’art. 650 cod. pen.
il titolare della patente, sospesa per la temporanea
perdita dei requisiti psichici o f‌isici prescritti dall’art.
119 C.d.S., che non ottemperi all’ordine di consegnare
il documento ai competenti uff‌ici della motorizzazione
civile. (c.p., art. 650; nuovo c.s., art. 119; nuovo c.s.,
art. 129) (1)
(1) Questione sulla quale si sono espressi orientamenti contrastanti.
In senso contrario si vedano Cass. pen., sez. I, 7 aprile 1998, P.M. in
proc. Pistolesi, in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna, che sostiene
come per l’ipotesi in commento, debba ritenersi conf‌igurabile il reato
di cui all’art. 650 c.p.; sostiene la medesima tesi Cass. pen., sez. I, 16
luglio 1998, P.G. in proc. Massidda, in questa Rivista 1999, 61. Con-
forme alla pronuncia in epigrafe si veda Cass. pen., sez. I, 13 agosto
1998, P.G. in proc. Posarelli, ivi 1999, 26.

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